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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 35067/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5735-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 2021 DELL'UNIVERSITA' E 2748 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 650/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 5735/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12045/2012, ha riformato le sentenze con le quali il Tribunale di Venezia aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nonché da altri litisconsorti, che non hanno agito in questa sede) — tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA) e transitati presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( MIUR) dall'i gennaio 2000— ed aveva dichiarato il loro diritto, ai sensi dell' art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.

2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e la giurisprudenza intervenuta sulla questione, anche in sede europea, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall'ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo, sulla base dei criteri di verifica già indicati dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2001 in causa C 108/2010.

3. Tanto premesso, la Corte bolognese ha rilevato che nell' originario ricorso introduttivo la causa petendi dell'azione era stata individuata nel mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio ed il petitum nelle differenze di retribuzione conseguenti al riconoscimento di detta anzianità.

4. Solo nell'atto di riassunzione i ricorrenti avevano dedotto di avere subito un peggioramento sostanziale all'atto del trasferimento alle dipendenze dello Stato, perché l'amministrazione non aveva tenuto conto nella determinazione dell'assegno ad personam di istituti contrattuali previsti per il personale del comparto enti locali, come premio incentivante, indennità di rischio e di comparto, LED e buoni pasto.

5. Il giudice del rinvio ha ritenuto tardive dette allegazioni, osservando come sulla base delle allegazioni originarie non emergeva un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento, risultando, al contrario, che PROC. nr. 5735/2016 il trattamento percepito a decorrere dal gennaio 2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall'ente locale e che con la domanda i ricorrenti lamentavano un mancato incremento del loro trattamento retributivo.

6. Ha precisato che la direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere un miglioramento retributivo.

Diversa era la questione, introdotta solo con il ricorso in riassunzione, dell'erronea determinazione dell'assegno ad personam, in quanto operata sulla base delle voci previste all'accordo ARAN e non delle previsioni, più favorevoli, di cui all'articolo 1, comma 218, L. n 266/2005.

7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattordici motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384 e 437 cod. proc. civ., ed addebitano alla Corte territoriale di essersi sottratta al «duplice dictum» della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se la legge n. 266/2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo maturato nel 1999 ed era stato precisato anche che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare, ai fini dell'inquadramento, l'art. 8 della legge n. 124/1999; i ricorrenti evidenziano che la sentenza della Corte di Giustizia era intervenuta quando la causa era pendente e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio accertare se ci fosse stato un non consentito peggioramento retributivo;

2. la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. è denunciata, sotto altro profilo, con la seconda censura, con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado era stata allegata la riduzione del trattamento retributivo rispetto a quello goduto nell'anno 1999 ed era stata domandata anche la conservazione di tutti i diritti economici e giuridici maturati; i PROC. nr. 5735/2016 ricorrenti ribadiscono, inoltre, in punto di diritto, che il divieto di nova in appello non può operare in presenza di uno ius superveniens incidente sulla posizione delle parti e sulle loro pretese;

3. la terza critica addebita al giudice del rinvio «error in procedendo nella interpretazione delle domande promosse nei ricorsi 414 c.p.c e in sede di rinvio; violazione degli artt. 1362 e 1363 del c.c.» perché il peggioramento retributivo era stato dedotto già negli originari atti introduttivi del giudizio;

4. il quarto motivo— formulato ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.— denuncia la mancanza assoluta di motivazione nonché la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.; i ricorrenti deducono che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha respinto la domanda formulata con il ricorso in riassunzione, limitandosi ad affermare che i ricorrenti avrebbero richiesto per la prima volta in sede di rinvio l'inquadramento in base al maturato economico e la conservazione del salario accessorio percepito fino all'anno 1999, in assenza di motivazione sulla sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale

5. Con il quinto motivo, proposto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— per violazione dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ( così come interpretato in seguito alla sentenza Scattolon) , della direttiva 77/187, dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 34 del d.lgs. n. 29/93 ( attuale art. 31 del d.lgs. n. 165/2001) nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio— ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.— egualmente si sostiene che l'assegno ad personam era stato riconosciuto unicamente per conservare alcune voci retributive, come dall'accordo del 20 luglio 2000 (Stipendio tabellare annuo del CCNL [OSCURATO:PERSONA], RIA, indennità specifica ex art. 4 co.3 CCNL 16 luglio 1996);

6. considerazioni analoghe a quelle sopra riassunte sono poste a base del sesto motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione— ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.— dell'articolo 28 [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 1995 e dell'articolo 1 L. n. 266/2005, con il quale si insiste nel sostenere che la Corte d'Appello avrebbe dovuto quanto meno accogliere la domanda di inquadramento nella fascia economica risultante dalla conservazione di tutte le voci retributive dell'anno 1999;PROC. nr. 5735/2016

7. la settima censura torna a denunciare la violazione dell'art. 1 della legge n. 266/2005— unitamente alla violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. nonché del principio di non contestazione— e dell'articolo 115 cod.proc.civ., perché il Ministero non aveva mai specificamente contestato i conteggi che evidenziavano il peggioramento retributivo derivato dall'omessa valutazione, in sede di inquadramento, del compenso incentivante e dell'indennità di rischio; al riguardo, infatti, il resistente si era limitato a sostenere che al momento del passaggio erano state considerate tutte le voci contrattuali previste dall'accordo ARAN del 20 luglio 2000;

8. con l'ottavo motivo si denuncia— ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.— omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione ai motivi 3, 4 e 5 dell'atto di riassunzione, con i quali era stato domandato l'annullamento dei decreti di inquadramento per violazione della CEDU e degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea;

9. la nona censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( CEDU) e dell'art. 1 del protocollo 1 alla stessa allegato nonché degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta di Nizza del 7.12.2000, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1 L. n. 266/2005, alla luce delle plurime pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da ultimo con la sentenza del 9 settembre 2014 Caligiuri ed altri contro Italia;

10. considerazioni analoghe vengono svolte con il decimo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea nonché dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell'Unione, in quanto garantiti dalla CEDU;

11. con l'undicesimo motivo, intitolato «violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell'art. 19, comma 1, del T.U.E., dell'art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA], dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, del principio di collaborazione», i ricorrenti assumono che il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda per la novità delle PROC. nr. 5735/2016 allegazioni, aveva impedito loro di far valere i diritti garantiti dalla normativa comunitaria, normativa che andava applicata, a prescindere dalle deduzioni dell'atto introduttivo della lite, perché alla data di deposito del ricorso non era prevedibile lo ius superveniens;

12. in via subordinata, con il dodicesimo motivo, si formula istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 234 Trattato CE sulle questioni prospettate nei motivi 8, 10 e 11;

13. la tredicesima critica assume che la sentenza gravata avrebbe violato l'art. 117 Cost., l'art. 1 del protocollo 1 allegato alla CEDU e l'art. 46 CEDU e sollecita il Collegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 218, della legge n. 266/2005;

14. infine, il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. perché l'onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius gravava sul Ministero, che non l'aveva assolto, non avendo dimostrato di avere garantito al dipendente la conservazione del trattamento economico percepito nell'anno 1999; 15.11 ricorso deve essere rigettato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., per le medesime ragioni evidenziate con plurime ordinanze di questa Corte, a partire dalla ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.;

16. Occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

17. Nel caso di specie questa Corte, con la sentenza nr. 12045/2012, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o PROC. nn 5735/2016 meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l'anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento» ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 11 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario.

18. La sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale», giacché al punto 19 della decisione si è limitata a sottolineare, «per completezza» e per escludere che l'accoglimento della domanda fosse conseguenza obbligata di quanto statuito dalla Corte EDU con la pronuncia Agrati, che alla Corte la questione non era stata compiutamente rappresentata, in quanto i ricorrenti avevano sostenuto di avere perso «tutti gli elementi accessori della retribuzione» mentre, al contrario, ove il trattamento accessorio era venuto specificamente in rilievo, la domanda finalizzata ad ottenerne la conservazione era stata accolta.

19. Su detto passaggio motivazionale i ricorrenti non possono fare leva per sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perché l'indagine demandata era solo quella indicata nei punti 11 e 20, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di «condizioni meno favorevoli»; 20.Ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di uno ius superveniens del quale la sentenza PROC. nr. 5735/2016 rescindente abbia fatto applicazione ( Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014) 21.Tuttavia l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto

22. Nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata.

23. Nel resto si richiamano le motivazioni di cui alle ordinanze sopra citate, da ultimo ribadite con le ordinanze numeri 17991/2021, 17990/201, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/221, 15470/2021, 15469/2021, nelle quali sono state esaminate e respinte tutte le questioni poste dai ricorrenti.

24. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

25. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).PROC. nr. 5735/2016 PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in C 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5735-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 2021 DELL'UNIVERSITA' E 2748 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 650/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 5735/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12045/2012, ha riformato le sentenze con le quali il Tribunale di Venezia aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nonché da altri litisconsorti, che non hanno agito in questa sede) — tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA) e transitati presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( MIUR) dall'i gennaio 2000— ed aveva dichiarato il loro diritto, ai sensi dell' art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza. 2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e la giurisprudenza intervenuta sulla questione, anche in sede europea, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall'ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo, sulla base dei criteri di verifica già indicati dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2001 in causa C 108/2010. 3. Tanto premesso, la Corte bolognese ha rilevato che nell' originario ricorso introduttivo la causa petendi dell'azione era stata individuata nel mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio ed il petitum nelle differenze di retribuzione conseguenti al riconoscimento di detta anzianità. 4. Solo nell'atto di riassunzione i ricorrenti avevano dedotto di avere subito un peggioramento sostanziale all'atto del trasferimento alle dipendenze dello Stato, perché l'amministrazione non aveva tenuto conto nella determinazione dell'assegno ad personam di istituti contrattuali previsti per il personale del comparto enti locali, come premio incentivante, indennità di rischio e di comparto, LED e buoni pasto. 5. Il giudice del rinvio ha ritenuto tardive dette allegazioni, osservando come sulla base delle allegazioni originarie non emergeva un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento, risultando, al contrario, che PROC. nr. 5735/2016 il trattamento percepito a decorrere dal gennaio 2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall'ente locale e che con la domanda i ricorrenti lamentavano un mancato incremento del loro trattamento retributivo. 6. Ha precisato che la direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere un miglioramento retributivo. Diversa era la questione, introdotta solo con il ricorso in riassunzione, dell'erronea determinazione dell'assegno ad personam, in quanto operata sulla base delle voci previste all'accordo ARAN e non delle previsioni, più favorevoli, di cui all'articolo 1, comma 218, L. n 266/2005. 7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattordici motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384 e 437 cod. proc. civ., ed addebitano alla Corte territoriale di essersi sottratta al «duplice dictum» della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se la legge n. 266/2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo maturato nel 1999 ed era stato precisato anche che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare, ai fini dell'inquadramento, l'art. 8 della legge n. 124/1999; i ricorrenti evidenziano che la sentenza della Corte di Giustizia era intervenuta quando la causa era pendente e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio accertare se ci fosse stato un non consentito peggioramento retributivo; 2. la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. è denunciata, sotto altro profilo, con la seconda censura, con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di primo grado era stata allegata la riduzione del trattamento retributivo rispetto a quello goduto nell'anno 1999 ed era stata domandata anche la conservazione di tutti i diritti economici e giuridici maturati; i PROC. nr. 5735/2016 ricorrenti ribadiscono, inoltre, in punto di diritto, che il divieto di nova in appello non può operare in presenza di uno ius superveniens incidente sulla posizione delle parti e sulle loro pretese; 3. la terza critica addebita al giudice del rinvio «error in procedendo nella interpretazione delle domande promosse nei ricorsi 414 c.p.c e in sede di rinvio; violazione degli artt. 1362 e 1363 del c.c.» perché il peggioramento retributivo era stato dedotto già negli originari atti introduttivi del giudizio; 4. il quarto motivo— formulato ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.— denuncia la mancanza assoluta di motivazione nonché la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.; i ricorrenti deducono che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha respinto la domanda formulata con il ricorso in riassunzione, limitandosi ad affermare che i ricorrenti avrebbero richiesto per la prima volta in sede di rinvio l'inquadramento in base al maturato economico e la conservazione del salario accessorio percepito fino all'anno 1999, in assenza di motivazione sulla sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale 5. Con il quinto motivo, proposto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— per violazione dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ( così come interpretato in seguito alla sentenza Scattolon) , della direttiva 77/187, dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 34 del d.lgs. n. 29/93 ( attuale art. 31 del d.lgs. n. 165/2001) nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio— ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.— egualmente si sostiene che l'assegno ad personam era stato riconosciuto unicamente per conservare alcune voci retributive, come dall'accordo del 20 luglio 2000 (Stipendio tabellare annuo del CCNL [OSCURATO:PERSONA], RIA, indennità specifica ex art. 4 co.3 CCNL 16 luglio 1996); 6. considerazioni analoghe a quelle sopra riassunte sono poste a base del sesto motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione— ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.— dell'articolo 28 [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 1995 e dell'articolo 1 L. n. 266/2005, con il quale si insiste nel sostenere che la Corte d'Appello avrebbe dovuto quanto meno accogliere la domanda di inquadramento nella fascia economica risultante dalla conservazione di tutte le voci retributive dell'anno 1999;PROC. nr. 5735/2016 7. la settima censura torna a denunciare la violazione dell'art. 1 della legge n. 266/2005— unitamente alla violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. nonché del principio di non contestazione— e dell'articolo 115 cod.proc.civ., perché il Ministero non aveva mai specificamente contestato i conteggi che evidenziavano il peggioramento retributivo derivato dall'omessa valutazione, in sede di inquadramento, del compenso incentivante e dell'indennità di rischio; al riguardo, infatti, il resistente si era limitato a sostenere che al momento del passaggio erano state considerate tutte le voci contrattuali previste dall'accordo ARAN del 20 luglio 2000; 8. con l'ottavo motivo si denuncia— ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.— omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione ai motivi 3, 4 e 5 dell'atto di riassunzione, con i quali era stato domandato l'annullamento dei decreti di inquadramento per violazione della CEDU e degli artt. 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea; 9. la nona censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( CEDU) e dell'art. 1 del protocollo 1 alla stessa allegato nonché degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta di Nizza del 7.12.2000, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1 L. n. 266/2005, alla luce delle plurime pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da ultimo con la sentenza del 9 settembre 2014 Caligiuri ed altri contro Italia; 10. considerazioni analoghe vengono svolte con il decimo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea nonché dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell'Unione, in quanto garantiti dalla CEDU; 11. con l'undicesimo motivo, intitolato «violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell'art. 19, comma 1, del T.U.E., dell'art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA], dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, del principio di collaborazione», i ricorrenti assumono che il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda per la novità delle PROC. nr. 5735/2016 allegazioni, aveva impedito loro di far valere i diritti garantiti dalla normativa comunitaria, normativa che andava applicata, a prescindere dalle deduzioni dell'atto introduttivo della lite, perché alla data di deposito del ricorso non era prevedibile lo ius superveniens; 12. in via subordinata, con il dodicesimo motivo, si formula istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 234 Trattato CE sulle questioni prospettate nei motivi 8, 10 e 11; 13. la tredicesima critica assume che la sentenza gravata avrebbe violato l'art. 117 Cost., l'art. 1 del protocollo 1 allegato alla CEDU e l'art. 46 CEDU e sollecita il Collegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 218, della legge n. 266/2005; 14. infine, il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. perché l'onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius gravava sul Ministero, che non l'aveva assolto, non avendo dimostrato di avere garantito al dipendente la conservazione del trattamento economico percepito nell'anno 1999; 15.11 ricorso deve essere rigettato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., per le medesime ragioni evidenziate con plurime ordinanze di questa Corte, a partire dalla ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.; 16. Occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018); 17. Nel caso di specie questa Corte, con la sentenza nr. 12045/2012, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o PROC. nn 5735/2016 meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l'anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento» ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 11 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario. 18. La sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale», giacché al punto 19 della decisione si è limitata a sottolineare, «per completezza» e per escludere che l'accoglimento della domanda fosse conseguenza obbligata di quanto statuito dalla Corte EDU con la pronuncia Agrati, che alla Corte la questione non era stata compiutamente rappresentata, in quanto i ricorrenti avevano sostenuto di avere perso «tutti gli elementi accessori della retribuzione» mentre, al contrario, ove il trattamento accessorio era venuto specificamente in rilievo, la domanda finalizzata ad ottenerne la conservazione era stata accolta. 19. Su detto passaggio motivazionale i ricorrenti non possono fare leva per sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perché l'indagine demandata era solo quella indicata nei punti 11 e 20, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di «condizioni meno favorevoli»; 20.Ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di uno ius superveniens del quale la sentenza PROC. nr. 5735/2016 rescindente abbia fatto applicazione ( Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014) 21.Tuttavia l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto 22. Nei precedenti di questa Corte si è già chiarito che un peggioramento retributivo «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che seppur occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata. 23. Nel resto si richiamano le motivazioni di cui alle ordinanze sopra citate, da ultimo ribadite con le ordinanze numeri 17991/2021, 17990/201, 17989/2021, 17807/2021, 17806/2021, 17805/2021, 17803/2021, 17802/221, 15470/2021, 15469/2021, nelle quali sono state esaminate e respinte tutte le questioni poste dai ricorrenti. 24. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 25. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).PROC. nr. 5735/2016 PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in C 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm
Sentenza Cassazione n. 35067/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris