CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che la sua formulazione risulta una pedissequa riproduzione della stessa generica doglianza articolata con l'atto di appello, venendo anche con il presente ricorso invocato l'errore di fatto senza che ne venga in concreto individuato neppure l'oggetto, tale non potendosi ritenere la asserita ignoranza delle giornate in cui la squadra della Salernitana, di cui il ricorrente era tifoso, disputasse le partite di campionato posto che, a tacer d'altro, l'errore scriminante ai sensi dell'art. 47 cod. pen. presuppone una percezione della realtà diversa da quella effettiva, di cui non vi è nessuna evidenza; rilevato quanto al secondo motivo che le dispiegate doglianze non risultano scandite dalla necessaria analisi critica poste alla base della decisione impugnata, posto che l'accertamento della responsabilità dell'imputato si fonda sulla trasgressione del DASPO emesso nei suoi confronti nel maggio 2015 contemplante l'obbligo di presentazione presso gli uffici della PG per la durata di cinque anni, onde del tutto ultronee devono ritenersi le censure sull'assunta natura perpetua della misura coercitiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]