CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG,G. CASELLA, che conclude per annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio, limitatamente al capo 23. Innammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alla richiesta del PG ed insiste per l'accoglimento degli altri motivi. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per due episodi di detenzione illegale di armi comuni da sparo, aggravate dalla finalità mafiosa, commesse rispettivamente il 16 luglio e il 4 dicembre 2016 (capi 23 e 26 dell'imputazione provvisoria). E ha contestualmente annullato la medesima ordinanza nella parte in cui aveva applicato la misura carceraria anche per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente camorristico, per aver fatto parte del clan Sangermano, dominante tra l'agro nolano e una parte della provincia avellinese (capo 1 dell'imputazione cautelare). 2. Gli elementi indiziari sono stati desunti dai contenuti di conversazioni oggetto di intercettazione. [OSCURATO:PERSONA], adepto del clan Sangermano, contattò il sodale [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di attivarsi rapidamente per recuperare e recapitargli una delle armi in loro possesso, convenzionalmente indicata col nome di "giumenta" al fine di porre in essere un'azione punitiva nei confronti di alcuni soggetti che avevano avuto una discussione con i suoi figli Francesco ed Ezio. [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA], il quale si disse disponibile a recuperare lui un'arma dimostrando di averne la disponibilità e di detenerla a Marzano. Ciò fece mettendo a disposizione l'arma per finalità proprie del clan, quali la rappresaglia progettata da [OSCURATO:PERSONA]. L'aggravante dell'agevolazione mafiosa sussiste anche in relazione alla illegale detenzione di cui al capo 26. Minichini, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], furono rilevati dal sistema di sorveglianza predisposto dalla polizia giudiziaria mentre si trovavano all'interno delle pertinenze della masseria di [OSCURATO:PERSONA] ove, dopo aver prelevato dei fucili da una vecchia cella frigorifero, provvedevano a ripulirli e sistemarli. Si recarono quindi su per la montagna ed esplosero alcuni colpi. Le riprese fotografiche furono precedute dalla intercettazione di alcune conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] che contattò [OSCURATO:PERSONA] e gli chiese aiuto per caricare la legna, con chiaro uso di un termine convenzionale. Il fatto poi che si assistette alla pulizia e alla preparazione dei fucili dimostra che la legna a cui si fece riferimento erano in verità armi. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi.3.1. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria in ordine al capo 23), di illegale detenzione di una pistola, e alla correlata aggravante della finalità mafiosa, sulla base di una ricostruzione travisata dei colloqui intercorsi il 16 luglio 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha indicato il contenuto del colloquio in modo diverso da quello reale, per effetto di un travisamento probatorio desumibile sia dal testo impugnato che dall'allegato progressivo (32600/2016 nt. 904). Il travisamento è consistito nel ritenere che la pistola richiesta cripticamente con il termine "giumenta" da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] fosse una pistola diversa rispetto a quella nella asserita disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe spontaneamente offerto di andare a reperire a Marzano una sua arma. [OSCURATO:PERSONA], invero, si disse disponibile non già a prelevare un'arma che deteneva a Marzano, quanto a recarsi da [OSCURATO:PERSONA] che, rispondendo a [OSCURATO:PERSONA], aveva appena riferito di essere rimasto a piedi - a casa sua - e quindi aveva bisogno di qualcuno che lo prelevasse con una autovettura. Vi è stato un evidente errore di trascrizione che ha alterato il senso del colloquio. D'altronde, se non fosse così non si spiegherebbe logicamente il prosieguo del colloquio con la frase di [OSCURATO:PERSONA]: "va da Onofrio e digli che la porta". 3.2. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di cui al capo 23). L'ordinanza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva in animo di sedare, seppure ricorrendo ad una reazione armata, una lite tra alcuni ragazzi che avevano picchiato i suoi due figli, Ezio e Francesco. Non si comprende allora la contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché non vennero in rilievo finalità proprie del clan ma una fibrillazione familiare del solo [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di mafia per il reato di cui al capo 26). L'ordinanza non ha spiegato in che modo l'aver maneggiato uno/due fucili passandoci sopra un panno bianco e/o sparando dei colpi in aria in aperta campagna nella masseria di [OSCURATO:PERSONA] si sia sostanziato in condotte di agevolazione del sodalizio criminoso. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio di cui al capo 23), assorbito il motivo sull'aggravante, e la dichiarazione di inammissibilità in riferimento al capo 26).Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, nella parte e nei limiti che ora si illustrano. 2. L'affermazione di gravità indiziaria per il capo 23) è fondata sulla lettura e l'interpretazione dei contenuti di una conversazione oggetto di intercettazione. È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che costituisca questione di fatto, "rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 Ed è appunto nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza che si apprezza la fragilità della interpretazione offerta dal giudice del merito. Se, infatti, si accoglie la lettura proposta, ossia che [OSCURATO:PERSONA] disse che si sarebbe recato a prendere una pistola diversa da quella a cui appena prima [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento, non si comprende il senso dell'affermazione appena successiva di [OSCURATO:PERSONA], che rispose dicendo a [OSCURATO:PERSONA] di recarsi da Onofrio ([OSCURATO:PERSONA]) per riferirgli di portare lui ciò di cui stavano discorrendo, ossia la pistola, convenzionalmente denominata prima "giumenta" nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra i due passaggi di conversazione, posti in immediata consecuzione, si apprezza, dalla prospettiva accolta dal giudice del merito cautelare, una frattura logica che non pare componibile. 3. È invece infondato il rilievo di ricorso in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La pistola a cui fa riferimento l'addebito di cui al capo 23), oggetto ora di annullamento per difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria, sarebbe dovuta servire per dare "una lezione" a dei ragazzi che avevano avuto una discussione con i figli di [OSCURATO:PERSONA]. Nei termini della ricostruzione in fatto accolta dall'ordinanza impugnata, è dunque logica e compiutamente argomentata l'affermazione dell'aggravante perché la finalità della condotta non era confinata entro un interesse meramente privato di [OSCURATO:PERSONA] che, di contro, aveva necessità di affermare e riaffermare la forza criminale del gruppo di cui era partecipe e che sarebbe apparsa appannata ove non fosse stata percepita una reazione non in quanto singoli ma appunto quali partecipi di un sodalizio che esercita su quella porzione territoriale il predominio. Allo stesso modo l'aggravante è stata correttamente ritenuta per il capo 26). È appena il caso di precisare che l'interessato ha un interesse attuale e concreto a proporre impugnazione anche soltanto in merito all'aggravante dell'addebito cautelare, atteso che "nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 legge 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori, ovvero l'applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen." - Sez. 6, n. 33473 del 06/06/2018, Rv. 274057 Il Tribunale ha messo in evidenza, con logicità di esame, che le condotte oggetto di addebito si sono sostanziate nella manutenzione delle armi e nella verifica della loro funzionalità, con chiara destinazione di tal tipo di incombenti alla agevolazione del gruppo criminale di appartenenza. È quindi ben motivata l'affermazione dell'aggravante anche in ordine a tale addebito. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'addebito di cui al capo 23), al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare. Per il resto il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 23) e rinvia per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com