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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 15306/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova — investito del riesame reale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale persona sottoposta ad indagini — ha confermato il decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio dei libri e delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferiti a specifiche annualità in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 2621 cod. civ..

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

La censura si articola su due distinti profili: - la inutilizzabilità dell'atto perché compiuto la scadenza del termine delle indagini preliminari; - il carattere esplorativo del provvedimento.

Su entrambi i fronti la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame sarebbe mancante.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Circa la dedotta inutilizzabilità del sequestro, va osservato che, come ha già spiegato il Tribunale, secondo ius receptum, l'ipotetico decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma dà luogo soltanto alla inutilizzabilità — su istanza di parte — della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337).

Le pronunce di legittimità appena citate specificano che la verifica sull'utilizzabilità non va effettuata in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è riservata, invece, al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole.

3. Sul secondo profilo il ricorrente ha già ottenuto una corretta risposta da parte del Tribunale: va escluso che il decreto di sequestro abbia carattere esplorativo, poiché l'atto contiene una chiara elencazione dei documenti da ricercare e acquisire, nonché il legame probatorio che gli stessi presentano ai fini della ricostruzione del fatto-reato ipotizzato.

4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] "a7orosini Maria essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova — investito del riesame reale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale persona sottoposta ad indagini — ha confermato il decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio dei libri e delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferiti a specifiche annualità in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 2621 cod. civ.. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. La censura si articola su due distinti profili: - la inutilizzabilità dell'atto perché compiuto la scadenza del termine delle indagini preliminari; - il carattere esplorativo del provvedimento. Su entrambi i fronti la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame sarebbe mancante. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Circa la dedotta inutilizzabilità del sequestro, va osservato che, come ha già spiegato il Tribunale, secondo ius receptum, l'ipotetico decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma dà luogo soltanto alla inutilizzabilità — su istanza di parte — della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337). Le pronunce di legittimità appena citate specificano che la verifica sull'utilizzabilità non va effettuata in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è riservata, invece, al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole. 3. Sul secondo profilo il ricorrente ha già ottenuto una corretta risposta da parte del Tribunale: va escluso che il decreto di sequestro abbia carattere esplorativo, poiché l'atto contiene una chiara elencazione dei documenti da ricercare e acquisire, nonché il legame probatorio che gli stessi presentano ai fini della ricostruzione del fatto-reato ipotizzato. 4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] "a7orosini Maria essichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA
Decreto Cassazione n. 15306/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris