Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 1959

Cassazione n. 17060/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1959 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza in data 29/6/2022, depositata il 4/7/2022, ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale, anche facendo riferimento alla relazione sanitaria aggiornata, ha motivato evidenziando che le condizioni di salute non risultano al momento incompatibili con il regime carcerario e che non sussistono neanche i presupposti per la detenzione domiciliare quadriennale di cui all'art. 47 ter, comma 1 lett c) ord. pen. così che l'ulteriore questione, proposta facendo presente che il condannato ha iniziato a collaborare, non è ammissibile in quanto il condannato è recluso per reati associativi che rientrano nel primo comma dell'art. 4 bis ord. pen. 3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'indagine clinica svolta all'interno del carcere anche in considerazione dei continui focolai di Covid-19 riscontrati all'interno del carcere di Montacuto

3.2. Vizio di motivazione quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 47 ter, comma 1, lett c) ord. pen. 4.

In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'indagine clinica svolta all'interno del carcere anche in considerazione dei continui focolai di Covid-19 riscontrati all'interno del carcere di Montacuto.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, è infondata.

La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla relazione sanitaria redatta soli 4 giorni prima dell'udienza che ha ribadito il contenuto di una precedente relazione, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali le condizioni di salute del ricorrente non risultavano incompatibili con il regime carcerario.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 47 ter, comma 1, lett c) ord. pen. rilevando che il Tribunale, preso atto della sopravvenuta collaborazione, tenuto anche conto della sentenza n. 253 del 2019 Corte cost., avrebbe dovuto effettuare una concreta valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del richiedente con specifico riferimento alla possibilità di un collegamento con l'ambiente criminoso.

Valutazione questa che il Tribunale non avrebbe effettuato omettendo di motivare sul punto.

La doglianza è fondata.

Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto superfluo verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione della detenzione domiciliare quadriennale ex art. 47 ter, comma 1 lett. c) ord. pen.

"dato che il Mercuri è recluso per reati associativi rientranti nel primo comma dell'art. 4 bis ord. pen.".

Tale apodittica affermazione, invero, considerato quanto evidenziato con la memoria depositata dalla difesa in data 22 giugno 2022, del contenuto della quale l'ordinanza indica di avere anche preso atto, non è sufficiente.A fronte della sopravvenuta e collaborazione, infatti, considerato anche il tenore della recente sentenza n. 253 del 2019 Corte cost., il Tribunale era tenuto a verificare in concreto la possibilità di applicare al ricorrente la misura prevista dall'art. 47 ter ord. pen. e a rendere sul punto congrua e adeguata motivazione.

Ragione questa per la quale l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1959 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza in data 29/6/2022, depositata il 4/7/2022, ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale, anche facendo riferimento alla relazione sanitaria aggiornata, ha motivato evidenziando che le condizioni di salute non risultano al momento incompatibili con il regime carcerario e che non sussistono neanche i presupposti per la detenzione domiciliare quadriennale di cui all'art. 47 ter, comma 1 lett c) ord. pen. così che l'ulteriore questione, proposta facendo presente che il condannato ha iniziato a collaborare, non è ammissibile in quanto il condannato è recluso per reati associativi che rientrano nel primo comma dell'art. 4 bis ord. pen. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'indagine clinica svolta all'interno del carcere anche in considerazione dei continui focolai di Covid-19 riscontrati all'interno del carcere di Montacuto 3.2. Vizio di motivazione quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 47 ter, comma 1, lett c) ord. pen. 4. In data 30 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'indagine clinica svolta all'interno del carcere anche in considerazione dei continui focolai di Covid-19 riscontrati all'interno del carcere di Montacuto. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, è infondata. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla relazione sanitaria redatta soli 4 giorni prima dell'udienza che ha ribadito il contenuto di una precedente relazione, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali le condizioni di salute del ricorrente non risultavano incompatibili con il regime carcerario. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 47 ter, comma 1, lett c) ord. pen. rilevando che il Tribunale, preso atto della sopravvenuta collaborazione, tenuto anche conto della sentenza n. 253 del 2019 Corte cost., avrebbe dovuto effettuare una concreta valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del richiedente con specifico riferimento alla possibilità di un collegamento con l'ambiente criminoso. Valutazione questa che il Tribunale non avrebbe effettuato omettendo di motivare sul punto. La doglianza è fondata. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto superfluo verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione della detenzione domiciliare quadriennale ex art. 47 ter, comma 1 lett. c) ord. pen. "dato che il Mercuri è recluso per reati associativi rientranti nel primo comma dell'art. 4 bis ord. pen.". Tale apodittica affermazione, invero, considerato quanto evidenziato con la memoria depositata dalla difesa in data 22 giugno 2022, del contenuto della quale l'ordinanza indica di avere anche preso atto, non è sufficiente.A fronte della sopravvenuta e collaborazione, infatti, considerato anche il tenore della recente sentenza n. 253 del 2019 Corte cost., il Tribunale era tenuto a verificare in concreto la possibilità di applicare al ricorrente la misura prevista dall'art. 47 ter ord. pen. e a rendere sul punto congrua e adeguata motivazione. Ragione questa per la quale l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di S
Sentenza Cassazione n. 17060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris