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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26922/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Garbagnate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/10/21 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Milano, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA]

3. la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata in rubrica ascrittogli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di concorso in rapina aggravata, alla luce del difforme esito del giudizio nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con atto trasmesso il 24 giu-gno u.s. a mezzo pec. il difensore ha dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA].3.

Devesi in via preliminare chiarire che è priva di rilievo processuale la manifestata intenzione del difensore di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA].

Infatti questa Corte ha da tempo precisato che, allorquando in cassazione il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, a norma dell'art. 611 cod.proc.pen., nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 6/6/1995, Rv.202633).

Il principio non può che trovare pacifica applicazione al rito disciplinato dall'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen., introdotto dalla L.103/2017, in cui la declaratoria d'inammissibilità è adottata "senza formalità di procedura" in ragione della peculiare tipologia delle cause ivi richiamate. 3.1 La doglianza difensiva è inammissibile in quanto manifestamente infondata.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) mentre deve ritenersi inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

La difesa lamenta nella sostanza un errore di tipo valutativo in quanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato nelle forme del rito abbreviato, è stato condannato per la fattispecie tentata e paventa un contrasto di giudicati, invero non ravvisabile in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv.269232; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Rv. 277902; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020,Rv. 279446). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Garbagnate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/10/21 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Milano, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] 3. la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata in rubrica ascrittogli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di concorso in rapina aggravata, alla luce del difforme esito del giudizio nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con atto trasmesso il 24 giu-gno u.s. a mezzo pec. il difensore ha dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA].3. Devesi in via preliminare chiarire che è priva di rilievo processuale la manifestata intenzione del difensore di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Infatti questa Corte ha da tempo precisato che, allorquando in cassazione il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, a norma dell'art. 611 cod.proc.pen., nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 6/6/1995, Rv.202633). Il principio non può che trovare pacifica applicazione al rito disciplinato dall'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen., introdotto dalla L.103/2017, in cui la declaratoria d'inammissibilità è adottata "senza formalità di procedura" in ragione della peculiare tipologia delle cause ivi richiamate. 3.1 La doglianza difensiva è inammissibile in quanto manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) mentre deve ritenersi inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). La difesa lamenta nella sostanza un errore di tipo valutativo in quanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato nelle forme del rito abbreviato, è stato condannato per la fattispecie tentata e paventa un contrasto di giudicati, invero non ravvisabile in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv.269232; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Rv. 277902; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020,Rv. 279446). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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