CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 27642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 29 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui all' art.496, cod. pen. e art.4, I. 18 aprile 1975, n.110; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i