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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dal luogo di detenzione domiciliare) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.

In particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale egli, presente nell'abitazione, non aveva sentito il campanello di casa azionato dagli operanti - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale; Rilevato che sul punto la sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l'agente operante ha ripetutamente suonato al campanello nell'arco di dieci minuti e che ha anche battuto le mani sulla porta di ingresso dell'appartamento.

La motivazione della condanna è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01) secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte di appello, con motivazione congrua e dunque non sindacabile in questa sede, ha confermato la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale (valutata già in primo grado come equivalente alle riconosciute attenuanti generiche) richiamando la motivazione del primo Giudice e alla luce dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, indicativi di una evidente progressione nelle condotte delittuose.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dal luogo di detenzione domiciliare) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato. In particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale egli, presente nell'abitazione, non aveva sentito il campanello di casa azionato dagli operanti - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale; Rilevato che sul punto la sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l'agente operante ha ripetutamente suonato al campanello nell'arco di dieci minuti e che ha anche battuto le mani sulla porta di ingresso dell'appartamento. La motivazione della condanna è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01) secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. pen., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte di appello, con motivazione congrua e dunque non sindacabile in questa sede, ha confermato la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale (valutata già in primo grado come equivalente alle riconosciute attenuanti generiche) richiamando la motivazione del primo Giudice e alla luce dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, indicativi di una evidente progressione nelle condotte delittuose. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così