CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 settembre 2026
Cassazione n. 25008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzia,domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Taranto n.129/2025 depositata il 3 giugno 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Numero registro generale 18585/2025Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 25008/2026Data pubblicazione 04/09/2026Reseco [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiulia Comegna affermandosi creditrice del primo, come da ricognizione didebito, e chiedendo la revoca della donazione immobiliare fatta, dopo lacostituzione del credito, dal debitore alla figlia convenuta;il Tribunale, davanti al quale resisteva solo [OSCURATO:PERSONA] -eccependo, in particolare, la prescrizione del credito -, accoglieva ladomanda affermando la carenza di legittimazione all’eccezione diprescrizione della resistente non coobbligata, con pronuncia confermatadalla Corte di appello per cui, per quanto ancora di utilità, premesso chel’azione pauliana presupponeva una nozione lata di ragione creditoria, nonrisultavano comunque contrastati gli argomenti del primo giudice in puntodi legittimazione all’eccezione di prescrizione, fermo restando che il creditostesso si era poi cristallizzato in qaunto oggetto di decreto ingiuntivo nonopposto da [OSCURATO:PERSONA], come da produzione ammissibile, inseconde cure, perché a mezzo di documenti sopravvenuti;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo;sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA];il consigliere delegato ha formulato proposta di definizioneanticipata, opposta nei termini da parte ricorrente che ha depositato,altresì, memoria.Rilevato che:L’unico motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2939 c.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando diconsiderare che:- l’eccezione di prescrizione doveva dirsi formulabile da chiunqueavesse interesse, come nel caso il convenuto in revocatoria,quale avente causa dal debitore, rispetto all’estinzione del creditooggetto della tutela pauliana;Numero registro generale 18585/2025Numero sezionale 2300/2026Numero di raccolta generale 25008/2026Data pubblicazione 04/09/2026- la rinuncia alla prescrizione, assunta come avvenuta conricognizione di debito comunque successiva alla suddettaestinzione, era inefficace nei confronti dei terzi;- era analogamente irrilevante il contatto di vendita immobiliarerichiamato nella scrittura ricognitiva quale costitutivo di unagaranzia del debito, in quanto intervenuto con soggetti diversirispetto alla società attrice, oltreché in quanto non prodotto;- era parimenti irrilevante il decreto ingiuntivo indicato comeintervenuto a cristallizzare il credito, in quanto inopponibile allaterza convenuta in revocatoria;- nell’atto di appello era stata reiterata la fondata eccezione diprescrizione sollevata in primo grado, cui la ricorrente era comedetto legittimata quale terza interessata.Considerato che:il ricorso, quale sopra riferito, involge, ad avviso del Collegio,possibili profili nomofilattici;è quindi opportuna la sua fissazione in pubblica udienza. P.Q.Mrinvia alla pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi