CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 46457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01J9RHY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con ordinanza del 19/4/2023, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 3/12/2020. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], è stato tratto in arresto il 23 dicembre 2013 per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e possesso di documento falso, reati oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la quale è stata avanzata la richiesta di rescissione, e anche in esecuzione di un ordine di carcerazione. In data 24 dicembre 2013 l'indagato ha nominato per il procedimento iscritto all'atto dell'arresto, il n. 5524/2013 r.g.n.r., l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio.• In data 5 maggio 2016 lo stesso ha ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e ha pertanto lasciato il territorio dello Stato. Rientrato irregolarmente in Italia lo stesso è stato tratto nuovamente in arresto e, dopo un periodo di detenzione (dal 27/11/2016 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), è stato scarcerato e nuovamente espulso. All'atto della scarcerazione il ricorrente ha eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato difensore di fiducia in relazione al nuovo procedimento. In data 12 marzo 2019 si è tenuta avanti al Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'udienza preliminare del procedimento n. 5524/13 r.g.n.r. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il successivo decreto che dispone il giudizio sono stati notificati all'imputato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data 27 giu9p 2019 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato difensivo allo stesso conferito, senza rifiutarsi di ricevere le notifiche e senza dare atto di avere inviato la comunicazione al proprio assistito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della rinuncia, ha nominato quale difensore d'ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la notifica con la comunicazione relativa a tale nomina è stata notificata all'imputato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data 8 ottobre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la sentenza di condanna che, in assenza di impugnazione, è divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2020. L'intero processo è stato celebrato in assenza dell'imputato. 2. In data 10 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] è stato estradato dalla Spagna in esecuzione di mandato di arresto europeo e, avuta conoscenza della sentenza di condanna, ha presentato istanza di rescissione del giudicato il 2 dicembre 2022. 3. La Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione ritenendo che l'arresto, la dichiarazione di elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia, siano elementi significativi della conoscenza della pendenza del processo e che, pertanto, l'imputato, ora ricorrente, aveva l'onere di informarsi. Ciò anche considerato che il rapporto professionale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe durato dall'anno 2013 all'anno 2019, data in cui lo stesso ha rinunciato al mandato senza rifiutare di ricevere le notifiche.4. Avverso l'ordinanza propone ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale non si sarebbe conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale la presunzione di conoscenza deve riferirsi a un momento successivo l'esercizio dell'azione penale. Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che il condannato avesse eletto domicilio e avesse nominato un difensore di fiducia andrebbe, come richiesto anche dalla stessa giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, adeguatamente e coerentemente valutata, ciò in quanto tali indici "presuntivi" devono essere contestualizzati con riferimento alla situazione concreta. Situazione che nel caso di specie, proprio in virtù di quanto accaduto nel corso di ben sei anni, evidenzia la totale ignoranza dell'imputato quanto alla celebrazione del processo. Ignoranza della quale il condannato, d'altro canto, nel corso degli anni, tornato in Italia e subito un nuovo periodo di carcerazione ed espulso per ben due volte, ha pure nominato un nuovo difensore, presso il quale ha eletto domicilio, senza poter immaginare che pendesse ancora l'altro procedimento, che questo fosse in qualche modo autonomo e che in questo risultasse ancora nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale non ha avuto più alcun contatto e che nulla gli ha comunicato, neanche della decisione di rinunciare al mandato. 2. In data 29 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] nelle quali si chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato. La doglianza è infondata. 1.1. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 150/2022 «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Nel caso di specie, nel quale l'ordinanza con la dichiarazione di assenza è stata pronunciata nel corso dell'udienza preliminare tenuta il 12 marzo dell'anno 2019, pertanto, anche con riferimento ai presupposti della rescissione del giudicato, si applica la disciplina all'epoca vigente. 1.2. I presupposti per la poter disporre la rescissione del giudicato nel caso di specie, erano quindi quelli indicati nel testo di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la riforma c.d. Cartabia ed erano costituiti -pure tenuto cono dell'interpretazione fornita da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716- dalla mancata conoscenza del processo e dalla incolpevole ignoranza della celebrazione dello stesso (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01). 1.3. A fronte del quadro normativo di riferimento l'ordinanza impugnata non è censurabile. La Corte territoriale, infatti, tenuto conto dell'arresto in flagranza, della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio, ha dato atto degli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione nel senso che il ricorrente aveva avuto compiuta e piena consapevolezza dell'iscrizione del procedimento a suo carico e del conseguente onere sullo stesso incombente di informarsi circa gli sviluppi dello stesso (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02). Ragioni/ queste/ coerentemente ritenute sufficienti a evidenziare che l'eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo non fosse incolpevole, ciò anche considerato il tempo passato tra il conferimento del mandato e la revoca, quasi sei anni, significativo della stabilità del rapporto professionale intercorso tra il ricorrente e il difensore di fiducia nominato (<<In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia», così Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). Per altro verso, d'altro canto, in assenza di concreti ed effettivi elementi di diverso avviso, pure le circostanze che il ricorrente abbia subito dei periodi di detenzione, sia stato espulso, sia tornato in Italia, sia stato nuovamente arrestato e abbia nominato un nuovo e diverso difensore in un altro procedimento, evidenziano la piena capacità dello stesso di determinarsi in merito alle vicende giudiziarie che lo riguardavano e sono pertanto indicativi di una vera e propria volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P