CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 37708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2830/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FANTOZZIROLANDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , deceduto,che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -resistente - avverso la sentenza n. 5426/2015 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 10107/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Oggetto MOBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2830/2016 Cron. Rep. Ud.2/11/2022 CC dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 28272/2011, ha riforma to la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), ed aveva dichiarato il diritto degli stessi,ex art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000; 2. la Corte territorialeha premesso c he la sentenza rescindente, nel cassare la pronuncia di rigetto dell’appello proposto dal MIUR, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario; 3. il giudice del rinvio ha escluso che si fosse verificato un decremento della retribuzione, impedito in radice dalla previsione dell’assegno ad personam , ed ha aggiunto che i ricorrenti non avevano mai dedotto una lesione del principio dell’irriducibilità della retribuzione, avendo agito in giudizio solo per ottenere un inquadramento stipendiale più elevato rispetto a quello riconosciuto dal Ministero, che non aveva tenuto conto dell’intera anzianità di servizio; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il M.I.U.R. che ha solo depositato atto di costituzione,al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;5. con ordinanza del 25 novembre 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire ai ricorrenti di munirsi di nuovo difensore, a seguito del decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 6. si è costituito in giudizio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], munitodi procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente occorre ribadire il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, non comporta l’interruzione del processo e determina solo la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.(Cass. S.U. n. 477/2006 e fra le tante più recenti Cass. n. 4960/2016); in adesione a tale orientamento all’adunanza camerale del 25 novembre 2021 è stata disposta la comunicazione dell’ordinanza di rinvio a nuovo a ruolo alle parti personalmente, ed a seguito di detta comunicazione hanno formalizzato la costituzione di nuovo difensore i ricorrenti indicati in epigrafe, ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGemignani Alfeo ; 2. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; i ricorrenti addebitano al giudice del rinvio di avere disatteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, con la quale, a loro dire, era stato ravvisato un peggioramento retributivo anche nel mancato riconoscimento dell’anzianità giuridica maturata;aggiungono che il thema decidendum del giudizio di cassazione era limitato alla sola natura interpretativa ed all’efficacia retroattiva della legge n. 266/2005 (art. 1 comma 218) e richiamano l’orientamento secondo cui la sentenza rescindente vincola il giudice del rinvio anche in relazione alle questioni di fatto e di diritto che costituiscono presupposto logico della pronuncia, sicché il giudice del merito non poteva diversamente qualificare la domanda e ritenere che la stessa dovesse essere rigettata, in quanto non era s tata dedotta l’esistenza del peggioramento retributivo; 3. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 132, 156, comma 2, e 384 cod. proc. civ.; i ricorrenti addebitano alla Corte distrettuale di avere rigettato la domanda sulla base di motivazione incoerente, illogica ed apodittica; 4. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domandaproposta in giudizio dalla parte (Cass.n. 3955/2018); 4.1. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n.28272/2011, non si è limitata a statuire sulla natura e sull’efficacia della legge n. 266/2005 (art. 1, comma 218) né ha affermato che il man cato riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale implicava un necessario peggioramento retributivo, bensì ha chiesto al giudice del meritodi procedere a verificare « in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento» ed ha indicato i criteri ai quali avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio precisando che: a) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). b). Quanto alle modalità, si deve trattare di 'peggioramento retributivo sostanziale' (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere 'globale' (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. c) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto 'all'atto del trasferimento' (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza"); 4.2. la Corte distrettuale non si è discostata dal principio di diritto enunciato, perché ha compiuto l’accertamento demandato ed ha escluso che dagli atti emergesse un peggioramento retributivo al momento del passaggio, peggioramento che non era mai stato dedotto dagli originari ricorrenti ed era impedito dal meccanismo di salvaguardia del maturato economico previsto,prima, dalle parti collettive e , poi , dal legislatore; 4.3. il richiamo fatto dalla Corte distrettuale alla causa petendi della domanda, così come originariamente proposta, non comporta alcun contrasto con i presupposti di fatto e di diritto apprezzati dalla sentenza rescindente, perché il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio è stato valorizzato dal giudice del rinvio per evidenziare, da un lato, che il peggioramento non poteva essere desunto dalla comparazione con il trattamento retributivo che il personale ATA avrebbe percepito in caso di integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio, dall’altro che una diminuzione della retribuzione, rilevante ai fini dell’accertamento richiesto, non era mai stata allegata dagli originari ricorrenti;4.4. non rileva che per escludere il peggioramento il giudice del rinvio non abbia ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio atteso che, come questa Corte ha già chiarito in fattispecie analoghe, la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c.2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore (Cass. nn. 24932, 23257, 22610, 22517, 22516, 22515, 22514, 22012 e 22011 del 26 maggio 2015; il principio è stato poi ribadito con le ordinanze nn. 7980, 7566, 7311, 7056, 6604 del 2018); 4.5. la sentenza impugnata, quindi, non è affetta dai vizi denunciati perché non sussiste il denunciato contrasto con la pronuncia rescindente e la motivazione, sintetizzata nello storico di lite,non è né illogica né apparente; 5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato; non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor