CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 comma 1 n.2 e 7 comma 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha offerto una motivazione congrua ed il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione, eseguendo una valutazione atomistica e non considerando l'intero compendio probatorio, nel quale va ad inserirsi anche il tempo trascorso tra la commissione del furto ed il controllo dell'autocarro, corrispondete proprio al tragitto effettuato dal luogo del delitto a quello del controllo. Altro elemento valorizzato dalla Corte territoriale è stato quello dell'individuazione fotografica da parte del titolare dell'officina, che raffigura il ricorrente nell'officina il giorno prima della commissione del furto. Va ricordato che in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non• può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Sez. 1, Sentenza n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 - 01) La Corte territoriale, in applicazione di questo principio, ha reso una motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M