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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03725/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita del ricorso. 12-16130/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo i ricorrenti omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha riconosciuto, ai soli fini della responsabilità civile nascente da reato (art. 578 cod. proc. pen.), nella condotta degli imputati gli elementi strutturali del delitto di truffa contestato, valorizzando per tutti gli imputati aspetti inequivoci della condotta (prolungate rassicurazioni circa la solvibilità del creditore committente delle opere edili realizzate dalla parte civile, consegna iniziale di un assegno di conto corrente postdatato e silente omissione delle condizioni di inattività della società committente al momento del fatto); la Corte di merito ha altresì argomentato circa la tempestività della querela presentata in data 12 gennaio 2007, solo a seguito della compiuta conoscenza degli elementi del raggiro subito ad opera dei committenti.

Gli artifizi consumati dagli agenti erano quindi diretti ad indurre in errore l'acquirente in ordine all'effettiva solvibilità della società committente.

In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED).

Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla realizzazione della commessa - che avrebbe altrimenti rifiutato- nella erronea convinzione che l'alienante disponesse della provvista atta a retribuire le operazioni svolte, in ciò assicurato dalla consegna di un assegno di conto corrente postdatato e dalle rassicurazioni circa la solvibilità della committenza.

Con tali argomentazioni i ricorrenti (motivo unico proposto dal Campaini, comune al terzo motivo proposto dal Dringoli) in concreto non si confrontano, limitandosi a riproporre una diversa lettura in diritto dei fatti accertati nel merito.

1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

1.3. Anche il motivo di ricorso svolto dal solo Dringoli in tema di improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela è manifestamente infondato.

Avendo la Corte di merito 12-16130/2020 specificamente argomentato sul tema della individuazione del dies a quo del termine trimestrale di cui all'art, 124 cod. pen., che decorre solo dal momento in cui il deceptus ha assunto piena contezza del raggiro subito, il che nella fattispecie si è verificato, argomenta logicamente la Corte di merito, allorquando l'offeso ha realizzato che sin dall'origine i committenti (tutti) avevano proposto la realizzazione delle opere in subappalto nella piena consapevolezza di non poter corrisponderne il prezzo. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.

1.3.1. Gli altri motivi di doglianza proposti nell'interesse del Dringoli (tutti, come sopra detto, tesi a prospettare una diversa lettura dei fatti accertati nel merito) si rivelano inoltre del tutto aspecifici, per evidente deficit di autosufficienza, in quanto mirano a far apprezzare la mancata partecipazione concorsuale al fatto contestato e la carenza di artifizi atti a raggirare la p.o. sulla base di prove dichiarative contenute nei verbali di udienza, che indica, ma non allega al ricorso.

Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

In ogni caso, anche sul tema della responsabilità individuale di ciascuno degli imputati, la Corte di merito ha speso logiche argomentazioni del tutto coerenti con le evidenze acquisite nel contraddittorio.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

2.1. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita del ricorso. 12-16130/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo i ricorrenti omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha riconosciuto, ai soli fini della responsabilità civile nascente da reato (art. 578 cod. proc. pen.), nella condotta degli imputati gli elementi strutturali del delitto di truffa contestato, valorizzando per tutti gli imputati aspetti inequivoci della condotta (prolungate rassicurazioni circa la solvibilità del creditore committente delle opere edili realizzate dalla parte civile, consegna iniziale di un assegno di conto corrente postdatato e silente omissione delle condizioni di inattività della società committente al momento del fatto); la Corte di merito ha altresì argomentato circa la tempestività della querela presentata in data 12 gennaio 2007, solo a seguito della compiuta conoscenza degli elementi del raggiro subito ad opera dei committenti. Gli artifizi consumati dagli agenti erano quindi diretti ad indurre in errore l'acquirente in ordine all'effettiva solvibilità della società committente. In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED). Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla realizzazione della commessa - che avrebbe altrimenti rifiutato- nella erronea convinzione che l'alienante disponesse della provvista atta a retribuire le operazioni svolte, in ciò assicurato dalla consegna di un assegno di conto corrente postdatato e dalle rassicurazioni circa la solvibilità della committenza. Con tali argomentazioni i ricorrenti (motivo unico proposto dal Campaini, comune al terzo motivo proposto dal Dringoli) in concreto non si confrontano, limitandosi a riproporre una diversa lettura in diritto dei fatti accertati nel merito. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. Anche il motivo di ricorso svolto dal solo Dringoli in tema di improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela è manifestamente infondato. Avendo la Corte di merito 12-16130/2020 specificamente argomentato sul tema della individuazione del dies a quo del termine trimestrale di cui all'art, 124 cod. pen., che decorre solo dal momento in cui il deceptus ha assunto piena contezza del raggiro subito, il che nella fattispecie si è verificato, argomenta logicamente la Corte di merito, allorquando l'offeso ha realizzato che sin dall'origine i committenti (tutti) avevano proposto la realizzazione delle opere in subappalto nella piena consapevolezza di non poter corrisponderne il prezzo. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. 1.3.1. Gli altri motivi di doglianza proposti nell'interesse del Dringoli (tutti, come sopra detto, tesi a prospettare una diversa lettura dei fatti accertati nel merito) si rivelano inoltre del tutto aspecifici, per evidente deficit di autosufficienza, in quanto mirano a far apprezzare la mancata partecipazione concorsuale al fatto contestato e la carenza di artifizi atti a raggirare la p.o. sulla base di prove dichiarative contenute nei verbali di udienza, che indica, ma non allega al ricorso. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). In ogni caso, anche sul tema della responsabilità individuale di ciascuno degli imputati, la Corte di merito ha speso logiche argomentazioni del tutto coerenti con le evidenze acquisite nel contraddittorio. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 2.1. La natura non complessa delle questioni proposte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]