CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36728/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.11.2018 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha integralmente confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed C 8.000,00 di multa inflitta all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 14 e 40 d. Igs. 504/1995 per aver presentato una dichiarazione infedele, in relazione al periodo 11.8-30.9.2012, volta ad ottenere il rimborso fiscale dell'imposta per l'acquisto di un quantitativo superiore a quello realmente effettuato. A fondamento della decisione è stato ritenuto che il raffronto tra la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta e sottoscritta dal prevenuto e le fatture di acquisto dallo stesso esibite nel corso della verifica condotta dall'Agenzia delle Dogane, che lo aveva espressamente sollecitato a produrre ulteriore documentazione, invece non fornita, dimostrasse un'eccedenza di oltre 5000 litri di carburante nella richiesta di rimborso sfornita di giustificazione e che lo scarto superiore ai 2000 chili di gasolio integrasse la fattispecie criminosa di cui all'art. 40, quarto comma del decreto legislativo in contestazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato per aver confermato la sentenza resa in primo grado in quanto emessa da giudice onorario che non aveva la relativa potestà decisionale, contemplata solo per le ipotesi di reato a citazione diretta, laddove la riqualificazione del fatto ad opera di costui ai sensi dell'art. 40, quarto comma d. Igs. 504/1995, così mutando la contestazione originaria elevata ai sensi dell'art. 40 senza ulteriori specificazioni normative e perciò da intendersi riferita alla fattispecie attenuata di cui al primo comma, imponeva, trattandosi di reato punito con una pena avente un massimo edittale di cinque anni, la preventiva richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione che nel caso di decreto a citazione diretta a giudizio impone l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge, censura questa debitamente formulata con l'atto di gravame, rilevando la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di Appello che, pur avendo ammesso la mancata indicazione nel capo di imputazione del comma delle norme incriminatrici, aveva ritenuto tale carenza integrata dalla deposizione del teste escusso in udienza come se a costui potesse essere attribuita una prerogativa attribuita dalla legge in via esclusiva al Pubblico Ministero, peraltro richiamando una massima di questa Corte non individuabile in mancanza degli estremi di riferimento, secondo cui non vi sarebbe l'obbligo per il giudice di rinviare gli atti al P.M. che determinerebbe un'indebita regressione degli atti del procedimento nel capo di imputazione. Precisa che la mancanza del comma relativo alle norme incriminatrici determina la configurabilità di ben 18 ipotesi di reato alternative, contestando che il dato della compiuta formulazione del capo di imputazione possa essere integrato in sede di redazione della sentenza, con la quale soltanto, in violazione dei diritti di difesa, viene configurata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 40 quarto comma d. Igs. 504/1995, avuto riguardo all'entità dello scarto superiore ai 2000 chili.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo con cui si contesta che il giudice di primo grado in quanto onorario fosse legittimato a decidere in ordine ad un reato diverso da quelli per i quali è prevista la citazione diretta giudizio avendo lui stesso ritenuto che la fattispecie criminosa in contestazione dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 40 quarto comma d. Igs. 504/1995, deve ritenersi manifestamente infondato. Pur prevedendo l'art. 43 bis ord. Gius., comma 3, lett. b) che, nell'assegnazione dei giudici onorari, debba essere seguito il criterio di non affidare agli stessi, nella materia penale, oltre che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. e dunque limitandone la competenza alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni oltre che per una serie di reati specificamente richiamati al comma 2, tuttavia, secondo quanto già affermato da questa Corte in tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinannentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 21/10/2014 - dep. 15/01/2015, Cinque, Rv. 262019; Sez. 1, Sentenza n. 13573 del 04/02/2009 - dep. 27/03/2009, Fidone, Rv. 243142). Criterio che, peraltro, risulta dalla sentenza impugnata essere stato espressamente derogato dal Presidente del Tribunale di Messina che prevedeva apposito decreto di variazione tabellare, senza che tale affermazione sia stata in alcun modo confutata dal ricorrente. 2. Il secondo motivo, compendiandosi in censure generiche che non si confrontano con le puntuali osservazioni articolate dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze formulate dalla difesa con l'atto di appello, deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna indeterminatezza del capo di imputazione, che peraltro il ricorrente contesta in relazione all'esclusivo profilo motivazionale, è stata ravvisata nel caso di specie dai giudici peloritani che, oltre a ad aver fatto riferimento al teste escusso in dibattimento che aveva precisato, facendo espressa menzione del quarto comma dell'art. 40 d. Igs. 504/1995, i termini della condotta illecita posta in essere dall'imputato riscontrata all'esito della verifica dallo stesso eseguita quale funzionario dell'Agenzia delle Dogane, hanno comunque richiamato per relationem la sentenza di primo grado. Emerge incontrovertibilmente da tale provvedimento, che si integra all'esito della conforme affermazione di colpevolezza in un unico corpo motivazionale con quello impugnato, come la citazione del prevenuto a P giudizio sia stata preceduta dall'accertamento fiscale eseguito in data 2.5.2013 presso il suo ufficio, finalizzato al controllo sul pagamento delle accise sul gasolio da costui utilizzato per i trasporti effettuati dalla società di cui era il legale rappresentante, e che in tale veste abbia preso parte alla verifica presentando la documentazione attinente agli acquisti dichiarati: dal raffronto tra l'importo oggetto della richiesta di rimborso dell'imposta sul carburante presentata dal Lanza e le fatture esibite era in quella sede emerso, malgrado l'invito espressamente rivoltogli a produrne di ulteriori, uno scarto tra quanto dichiarato e quanto documentato di oltre 5.000 litri, come poi confermato in dibattimento da uno dei funzionari accertatori. Alla luce di tali premesse, di nessuna censura è perciò passibile la decisione impugnata in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'imputazione ove si consideri che, al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010; negli stessi termini, Sez. I, n. 12474 del 22.11.1994; Sez. IV, n. 34289 del 25.2.2004). In proposito va, invero, ricordato come non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, potendo in ogni caso la contestazione essere costituita non soltanto dal capo d'imputazione in senso stretto, ma anche da tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 - dep. 21/01/2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014 - dep. 10/12/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino e altri, Rv. 253582). Tale interpretazione evidenzia come l'attributo della chiarezza e della precisione dell'imputazione devono essere valutati con preciso riferimento alla incisione del diritto di difesa conseguente ad eventuali formulazioni imprecise dei capi di accusa. In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (ex multis Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 - dep. 01/03/2017, Ioghà, Rv. 269455 che ha chiarito che ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicchè è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purchè si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato; Sez. 5, n. 6335 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758). Ciò è quanto accaduto nella specie risultando descritta nell'imputazione la condotta illecita, consistita nell'aver presentato una richiesta per il rimborso dell'imposta sul gasolio per importi superiori a quelli dovuti: quand'anche la formulazione del capo di accusa, così come descritto nell'imputazione, possa non ritenersi, riguardo all'elemento quantitativo - che ha costituito il fondamento della ritenuta aggravante ex art. 40, quarto comma d. Igs. 504/1995 - sufficientemente determinata, considerata altresì l'omessa indicazione degli specifiche norme di riferimento, menzionate in assenza dei relativi commi, la stessa deve comunque essere integrata dal verbale del precedente accertamento fiscale compiuto dall'Agenzia delle Dogane in contraddittorio con l'imputato, nonché dalla documentazione presentata in quella sede dallo stesso prevenuto che, costituendo atti di formazione antecedente alla citazione in giudizio, ponevano costui in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi essenziali del fatto, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione del diritto di difesa. 3. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]