CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Denni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Diego [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. sentito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Diego e [OSCURATO:PERSONA] Denni, a mezzo dei loro difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 19 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 15 febbraio 2017, affermava la penale responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato continuato di cui agli artt. 628 commi 2 e 3, 367, 477 e 482 cod. pen. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea applicazione degli artt. 628, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la condotta descritta alla lettera A) dell'imputazione idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria in assenza del requisito della violenza della condotta. Le condotte poste in essere dai ricorrenti (i quali si sono limitati a fingere di fermarsi all'alt per poi accelerare quando stavano per esser raggiunti dai militari dell'Arma) non hanno messo in pericolo l'incolumità degli operanti, in considerazione del fatto che le condotte di guida non hanno travalicato i limiti del normale uso dei veicoli e, di conseguenza, la Corte ha erroneamente riformato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva condannato i ricorrenti in relazione al reato di furto aggravato. Le condotte descritte al capo di imputazione sono, peraltro, del tutto difformi da quelle indicate in sentenza con conseguente violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 23 D.I. 149/2020; la Corte territorialmente ha erroneamente rigettato la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] Denni. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un terzo motivo di ricorso avente ad oggetto la carenza motivazionale della sentenza impugnata; i giudici di appello non hanno analizzato il motivo di appello inerente l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. 5. Il quarto motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti operato dal giudice di primo grado; la Corte territoriale si è limitata ad un mero rinvio alla sentenza del Tribunale con conseguente carenza motivazionale. 6. Il ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto le medesime doglianze lamentate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei primi due motivi di ricorso. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 4 del D.I. 193/2019, 23- bis del Di 137/2020 ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di trattazione orale del giudizio di appello avanzata dalla difesa; la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non valutare nel merito la richiesta in quanto la stessa è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello fissato con provvedimento del D.G.S.I.A.; I giudici di appello non hanno, inoltre, preso in considerazione la richiesta di trattazione orale inviata dalla difesa in data 5 gennaio 2021 alla casella postale [OSCURATO:EMAIL] . 8. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Denni ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 178, 179 e 423-ter cod. proc. pen; la Corte territorialkitha erroneamente rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore; la Corte territoriale non ha fatto uso corretto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di comunicazione del legittimo impedimento a comparire. 9. Il terzo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Denni lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera A) dell'imputazione come rapina aggravata impropria; Le condotte poste in essere dai ricorrenti non hanno messo in pericolo l'incolumità degli operanti e, di conseguenza, la Corte ha erroneamente riformato la sentenza con la quale il giudice di primo gravo aveva condannato i ricorrenti in relazione al reato di furto aggravato in assenza dell'elemento costitutivo della violenza o minaccia. I giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza del reato di rapina in considerazione delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dal ricorrente, dichiarazioni incompatibili con quanto accertato dai militari presenti sulla scena del crimine. 10. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Denni lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen.; l'apporto collaborativo del ricorrente/ il quale ha rivelato il nome del [OSCURATO:PERSONA] Diego quale co-autore del reato e si è autoaccusato delle condotte rubricate i rendeva indefettibile la concessione della predetta attenuante come correttamente affermato nella sentenza di primo grado. 11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti operato dal giudice di primo grado; la Corte territoriale si è limitata a fare riferimento ai precedenti del ricorrente senza considerare la risalenza nel tempo delle condanne subite dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di impugnazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Diego ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, devono esser dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. 1.1. In relazione a quanto affermato nei ricorsi in ordine alla mancata corrispondenza tra la condotta descritta al capo di imputazione ed i fatti posti a base della decisione della Corte territoriale, va notato che la motivazione oggetto di ricorso, pur valorizzando modalità delle condotte non dettagliatamente descritte nel capo di imputazione, non è contraddistinta da alcuna violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto i giudici dell'appello si sono limitati ad una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella effettuata dal giudice di prima istanza. I giudici di appello, invero, hanno ritenuto di valorizzare le dichiarazioni confessorie ed auto accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni trascurate dal giudice di primo grado; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che secondo il [OSCURATO:PERSONA] la condotta posta in essere dai ricorrenti per sottrarsi alla cattura non si è limitata nell'improvvisa accelerazione descritta al capo di imputazione ma si è protratta, senza soluzione di continuità, nelle ulteriori manovre poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] Diego, a ciò istigato dai due coimputati, per sfuggire all'inseguimento degli operanti con una condotta di guida «consistita nell'effettuare dei sorpassi azzardati correndo via in modo disperato per seminare i Carabinieri fra la gente che urlava spaventata, correndo all'impazzata» (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). La motivazione impugnata non contiene, pertanto, una sostanziale modifica del fatto oggetto di contestazione ma esclusivamente una più dettagliata indicazione delle condotte violente poste in essere dai ricorrenti per procurarsi l'impunità; condotte desumibili dall'analisi delle dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. 1.2. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi in proposito Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796 - 01: «Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi»). In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01). 1.3. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia affermato la penale responsabilità dei ricorrenti sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi dagli atti utilizzabili per la decisione, ma al contempo può affermarsi che tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti. La Corte territoriale ha motivato, con percorsoyiter argomentativo esente da vizi logici manifesti, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, ed in particolare ha affermato che i ricorrenti hanno posto in essere condotte violente per sottrarsi all'inseguimento dei Carabinieri e, di conseguenza, assicurarsi il possesso della merce sottratta; fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 2. Il secondo motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di impugnazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Diego, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identica violazione di legge, devono esser dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Va ricordato sul punto che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quell'esistente. In relazione alla specifica violazione dell'art. 23 del DI 149/2020 invocata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] va ricordato il risalente principio di diritto secondo cui le nullità concernenti la violazione dei diritti della difesa, anche se insanabili e rilevabili di ufficio, incidono sul rapporto processuale esclusivamente per quanto attiene alla parte nei cui confronti si è avuta la violazione di legge e non possono, pertanto, essere dedotte dai coimputati (vedi Sez. 1, n. 8130 del 04/09/1991, Cassol, Rv. 188320-01). 3. Il terzo motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la carenza della motivazione impugnata in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che il ricorrente aveva lamentato nei motivi di appello, è manifestamente infondato. Occorre osservare, in proposito, che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Nel caso di specie la Corte Territoriale correttamente nulla ha motivato in ordine all'aggravante del reato di furto prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. in quanto il relativo motivo di appello risultava assorbito dalla riqualificazione giuridica delle condotte di cui al capo di imputazione nel delitto di rapina. 4. Il quarto motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo di impugnazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Denni, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, sono del tutto generici e manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazione apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti ed aggravanti. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). I giudici di merito hanno logicamente motivato in ordine alla congruità della pena, contenuta, peraltro in termini prossimi ai minimi edittali, previo giudizio di equivalenza tra le ritenute attenuanti generiche e le contestati aggravanti e recidiva, stante la pluralità delle aggravanti ed i precedenti specifici e reiterati a carico dei ricorrenti, elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi. 5. Il primo motivo di impugnazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Denni è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile la richiesta di trattazione orale trasmessa dal difensore del ricorrente, ha correttamente applicato il disposto dell'art. 24 del D.I. 137/2020 che attribuisce valore legale al deposito mediante posta elettronica certificata esclusivamente se le istanze risultino inviate agli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Nel caso di specie l'istanza di trattazione orale è stata, invece, inviata ad un indirizzo diverso da quelli fissati con provvedimento del DGSIA, con conseguente inammissibilità della stessa. Di conseguenza non ha pregio quanto affermato dalla difesa in ordine alle difficoltà operative insorte nel periodo pandemico ed al conseguente decreto del Presidente del Tribunale di Firenze del 19/11/2020i con il quale i difensori venivano autorizzati fino al 31/12/2020 a depositare atti senza rispettare le prescrizioni fissate nel provvedimento del DGSIA; tale affermazione trova duplice fondamento: in primo luogo il predetto decreto, pur consentendo il deposito di atti privi delle specifiche fissate dal D.G.S.I.A., ribadiva la necessità di inviare l'atto ad una delle tre caselle di posta certificata assegnate alla Corte di Appello di Firenze; in secondo luogoi la previsione di legge in questione non poteva esser superata da provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, come già affermato da questa Corte con decisione pienamente condivisa da questo Collegio (vedi Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01 «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge»). L'istanza di trattazione orale successivamente trasmessa al corretto indirizzo di posta elettronica era anch'essa inammissibile/ perché tardiva. Detta istanza è stata inviata dalla difesa solo in data 5 gennaio 2021 e, quindi, in un momento successivo alla scadenza del termine di 15 giorni liberi prima della data di udienza previsto dal comma 4 dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 6. Dall'inammissibilità dell'istanza di trattazione orale di cui si è appena discettato deriva la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Denni. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23, comma 1, del d.l. 9 novembre 2020 n. 149 prevede che, dalla data di sua entrata in vigore, la Corte di Appello proceda in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Di conseguenza, stante la natura cartolare del giudizio di appello oggetto di scrutinio, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore non poteva esser presa in considerazione dalla Corte Territoriale. (vedi in proposito alla rilevanza del legittimo impedimento in caso di procedimento di appello a trattazione orale: Sez. 6 , n. 1167 del 30/11/2021, G., Rv. 282400 - 01). 7. Il quarto motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista espressamente per il reato di furto dall'art. 625 bis cod. pen. è assorbito dall'inammissibilità del motivo di ricorso avente ad oggetto la qualificazione giuridica delle condotte rubricate nei termini originari di rapina aggravata.8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P