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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17201/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5314/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 1875/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il 18/12/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, respinta inizialmente l'eccezione di parte appellata di nullità del contratto quadro per genericità della denuncia, ha accolto il gravame dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza che in primo grado ne aveva pronunciato la condanna a tenere indenni gli attuali ricorrenti dal danno da loro patito in conseguenza dell'acquisto di obbligazioni argentine travolte dal default dell'emittente e, in riforma della stessa, ha escluso che nell'occasione fossero stati violati gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi degli artt. 27 e 29 Reg.

Consob 1 luglio 1998, n. 11522, la cui inosservanza era stata denunciata dagli Zepponi-[OSCURATO:PERSONA] per essere stato concluso l'acquisto in conflitto di interessi e per essere risultata l'operazione inadeguata rispetto alla propria profilatura.

La Corte d'Appello ha motivato il proprio deliberato, quanto alla prima violazione, ritenendo insussistente il denunciato conflitto di interessi sulla considerazione che all'epoca dell'acquisto non si erano ancora registrate avvisaglie del futuro default, che l'intermediario aveva agito in "secondo grado" qualeparte di un gruppo bancario a sua volta parte di altro gruppo collocatario dell'emissione, che i bond negoziati facevano parte di quantitativo tale da non sorreggere l'ipotesi di una rapida dismissione e che la negoziazione era avvenuta a prezzi di mercato.

Non essendo dunque ravvisabile in capo all'intermediario il conseguimento di un utile mediante il sacrificio del cliente e non potendosi parlare di una traslazione del rischio di insolvenza, andava, pertanto, esclusa la sussistenza del conflitto di interessi e, di conseguenza, che l'intermediario fosse RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli tenuto ad osservare i relativi obblighi informativi.

Quanto alla seconda violazione, la Corte d'Appello, nella stessa chiave, ha fatto leva sulla insussistenza della denunciata inadeguatezza dell'operazione prendendo atto che l'investitore aveva evidenziato una buona esperienza in campo finanziario, un'alta propensione al rischio ed una composizione del proprio portafoglio registrante la volatilità di talune posizioni, che i titoli acquistati erano al momento dell'acquisto pienamente adeguati alla profilatura del cliente, circostanze queste che portavano a giudicare l'adeguatezza dell'operazione, unitamente al fatto che in ogni caso l'operazione era stata comunque autorizzata per iscritto dal cliente, che a tal fine aveva rilasciato il proprio consenso barrando la relativa casella presente nel modulo di commissione ed era stato debitamente informato per le vie brevi della rischiosità dell'investimento, avuto riguardo ai rendimenti promessi e alla composizione del portafoglio e, quindi, dell'inadeguatezza di esso rispetto agli obiettivi di investimento.

Il proposto ricorso si vale di cinque motivi di gravame, seguiti pure da memoria, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 21, 26, 27 e 29 Reg. 11522/1998.

Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi, i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello avrebbe totalmente disapplicato l'art. 21 del regolamento non avendo considerato che era stata taciuta la natura dell'operazione, il prezzo applicato e la differenza di questo rispetto al prezzo di mercato, oltre alla circostanza che la banca partecipava al consorzio collocatario, nonché l'art. 27 del regolamento non avendo l'intermediario raccolto, in presenza del RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli denunciato conflitto di interessi, l'assenso scritto del cliente per procedere all'operazione.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 21e 29 Reg. 11522/1998.

Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva escluso l'inadeguatezza dell'operazione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello sarebbe, dapprima, incorsa in un vizio di contraddizione ritenendo in un primo tempo che l'operazione fosse adeguata per poi giudicarla inadeguata ed avrebbe quindi errato nel reputare a tal fine bastevole la barratura della relativa casella evidenziante l'inadeguatezza dell'operazione, sebbene di ciò ne fosse mancata la debita illustrazione con riguardo all'oggetto, alla dimensione, alla frequenza e alla tipologia di essa e non fosse stato raccolta l'autorizzazione scritta del cliente al suo compimento.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 26, 28 e 30 Reg. 11522/1998.

Censurando nel suo complesso la decisione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello non avrebbe valutato che nella specie l'intermediario si era astenuto dal prestare le minime ed elementari informazioni connesse all'investimento e non avrebbe tenuto conto della mancata consegna dell'offering circular e della mancata indicazione del rating , così come avrebbe ignorato che neppure il contratto quadro si mostrava rispettoso di tali obblighi, non recando alcun riferimento alla disciplina del TUF.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 28 e 30 Reg. 11522/1998.

Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva rigettato l'eccezione di nullità del contratto quadro per genericità della relativa allegazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli deducono che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate quantunque l'intero contenuto del contratto quadro non fosse conforme a quanto inderogabilmente previsto da esse e, in particolare,dall'art. 30 del regolamento.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.

Censurando nel suo complesso la decisione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso di valutare le risultanze della CTU senza fornire al riguardo alcuna motivazione e del pari non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali agli atti.

2. I primi tre motivi di ricorso, salvo qualche particolarità di cui si dirà meglio in appresso, si prestano ad un comune rilievo di inammissibilità, sostanziandosi a ben vedere nell'esternazione di una mera dissenting opinion e nell'indiretta sollecitazione a rinnovare l'apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado.

Come visto la Corte d'Appello, motivando i propri assunti, ha, da un lato, escluso, che l'operazione contestata fosse stata conclusa nel conflitto di interessi dell'intermediario maturando questa convinzione, di cui dà ampia ed esaustiva giustificazione, sul filo delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa e valorizzando in questa chiave una serie di elementi che si collocano nel solco di una valutazione che, dovendo avvenire in concreto. come avverte più in generale la giurisprudenza sul conflitto di interessi di cui all'art. 1394 cod. civ., (Cass., Sez.

II, 6/12/2021, n. 38537), si incarna in un accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede, se impugnato, come qui, sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez.

III, 26/09/2005, n. 18972); dall'altro, ha poi negato ogni concludenza al profilo della pretesa inadeguatezza della medesima operazione a mezzo di un articolato giudizio in cui trovano RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli collocazione, in una successione logica immune da contraddizioni, i dati fattuali ritenuti decisivi in questa chiave e meritevoli perciò di doverosa sottolineatura, a cominciare dai rilievi afferenti alla profilatura del cliente e alla composizione del suo portafoglio, per passare poi alla constatazione che l'operazione era stata autorizzata per iscritto e finire, a completamento di ciò, con la disamina della prova testimoniale, il tutto in un arco di giudizio che si iscrive nell'esercizio di quel potere di apprezzamento delle prove che è riservato al giudice di merito e che non si presta, dunque, a revisioni in questa sede se, come qui, se ne contestino gli esiti sotto il profilo della violazione di legge.

3. Cadono con ciò, ad una ad una, anche le residue obiezioni presenti in ciascun motivo, che all'apparenza sembrerebbero sottrarsi a questa luce: nell'ordine, rispetto al primo motivo non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi gravanti sull'intermediario che agisca in conflitto di interessi, se il conflitto di interessi sia stato giudicato, come qui, insussistente; rispetto al secondo, non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi gravanti sull'intermediario di rappresentare l'inadeguatezza dell'operazione, quando, come qui, consti l'avvenuta sottoscrizione della relativa clausola, essendo questa formalità di regola idonea a far presumere assolto l'obbligo in parola (Cass., Sez.

I, 22/10/2020, n. 23131) e consti, ancora, che l'intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza (Cass., Sez.

I, 27/10/2020, n. 23570 ); rispetto al terzo – accantonato per il momento il rilievo concernente il contratto – non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi informativi più generalmente gravanti sull'intermediario, se, attesa l'inconferenza della circostanza in punto di offering circular in riferimento alla RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli persona dell'investitore (Cass., Sez.

I, 31/10/2019, n. 28175), la disamina della prova testimoniale attesti esattamente il contrario.

4. Chiarito ciò, con riguardo ai primi tre motivi di rico rso, il quarto motivo, insieme alla residua rimostranza contenuta nel terzo riguardo al contratto, pure, ne condividono la medesima sorte per più ragioni.

Merita intanto adesione la considerazione di genericità spesa dalla Corte d'Appello nel rigettare l'eccezione sul punto.

Il motivo non colma questa lacuna perché si limita a rinnovare l'eccezione senza confrontarsi con il rilievo ostativo operato dal decidente d'appello, sicché esso viene manifestamente meno al precetto della specificità, in ragione del quale, com'è noto, la contestazione deve prendere forma in modo da essere riferibile alla decisione impugnata.

Né questo rilievo trova smentita nell'allegazione secondo cui il contratto mancherebbe di soddisfare le prescrizioni contenutistiche e di forma contenute nell'art. 30 Reg.

Consob 11522/1998, perché, quand'anche per questa via fosse emendabile il visto difetto di specificità, l'allegazione non si affrancherebbe in ogni caso da un difetto, parimenti preclusivo, di autosufficienza, perché nell'illustrazione del motivo non solo non si indicano quali specifiche prescrizioni recate dall'art. 30 anzidetto siano rimaste inevase, ma neppure si riproducono, nel loro esatto tenore, le singole pattuizione che ne avrebbero comportato la violazione, in tal modo impendendo di scrutinare prim'ancora che la fondatezza della censura, la sua decisività.

5. Il quinto motivo di ricorso concreta anch'esso un invito a rinnovare l'esame di merito e si sottrae, al pari dei precedenti , allo scrutinio qui richiesto.

RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli E ciò perché da un lato, il parametro evocato consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è perciò inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui, con le riserve del caso,è in ipotesi possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., Sez.

III, 24/06/2020, n. 12387); dall'altro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez.

III, 26/06/2018, n. 16812), ma in tal caso il vizio denunciato è ragione, al più , di una nullità processuale estranea tuttavia al parametro evocato.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in liquida in favore di parte resistente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5314/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 1875/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il 18/12/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, respinta inizialmente l'eccezione di parte appellata di nullità del contratto quadro per genericità della denuncia, ha accolto il gravame dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza che in primo grado ne aveva pronunciato la condanna a tenere indenni gli attuali ricorrenti dal danno da loro patito in conseguenza dell'acquisto di obbligazioni argentine travolte dal default dell'emittente e, in riforma della stessa, ha escluso che nell'occasione fossero stati violati gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi degli artt. 27 e 29 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, la cui inosservanza era stata denunciata dagli Zepponi-[OSCURATO:PERSONA] per essere stato concluso l'acquisto in conflitto di interessi e per essere risultata l'operazione inadeguata rispetto alla propria profilatura. La Corte d'Appello ha motivato il proprio deliberato, quanto alla prima violazione, ritenendo insussistente il denunciato conflitto di interessi sulla considerazione che all'epoca dell'acquisto non si erano ancora registrate avvisaglie del futuro default, che l'intermediario aveva agito in "secondo grado" qualeparte di un gruppo bancario a sua volta parte di altro gruppo collocatario dell'emissione, che i bond negoziati facevano parte di quantitativo tale da non sorreggere l'ipotesi di una rapida dismissione e che la negoziazione era avvenuta a prezzi di mercato. Non essendo dunque ravvisabile in capo all'intermediario il conseguimento di un utile mediante il sacrificio del cliente e non potendosi parlare di una traslazione del rischio di insolvenza, andava, pertanto, esclusa la sussistenza del conflitto di interessi e, di conseguenza, che l'intermediario fosse RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli tenuto ad osservare i relativi obblighi informativi. Quanto alla seconda violazione, la Corte d'Appello, nella stessa chiave, ha fatto leva sulla insussistenza della denunciata inadeguatezza dell'operazione prendendo atto che l'investitore aveva evidenziato una buona esperienza in campo finanziario, un'alta propensione al rischio ed una composizione del proprio portafoglio registrante la volatilità di talune posizioni, che i titoli acquistati erano al momento dell'acquisto pienamente adeguati alla profilatura del cliente, circostanze queste che portavano a giudicare l'adeguatezza dell'operazione, unitamente al fatto che in ogni caso l'operazione era stata comunque autorizzata per iscritto dal cliente, che a tal fine aveva rilasciato il proprio consenso barrando la relativa casella presente nel modulo di commissione ed era stato debitamente informato per le vie brevi della rischiosità dell'investimento, avuto riguardo ai rendimenti promessi e alla composizione del portafoglio e, quindi, dell'inadeguatezza di esso rispetto agli obiettivi di investimento. Il proposto ricorso si vale di cinque motivi di gravame, seguiti pure da memoria, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 21, 26, 27 e 29 Reg. 11522/1998. Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi, i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello avrebbe totalmente disapplicato l'art. 21 del regolamento non avendo considerato che era stata taciuta la natura dell'operazione, il prezzo applicato e la differenza di questo rispetto al prezzo di mercato, oltre alla circostanza che la banca partecipava al consorzio collocatario, nonché l'art. 27 del regolamento non avendo l'intermediario raccolto, in presenza del RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli denunciato conflitto di interessi, l'assenso scritto del cliente per procedere all'operazione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 21e 29 Reg. 11522/1998. Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva escluso l'inadeguatezza dell'operazione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello sarebbe, dapprima, incorsa in un vizio di contraddizione ritenendo in un primo tempo che l'operazione fosse adeguata per poi giudicarla inadeguata ed avrebbe quindi errato nel reputare a tal fine bastevole la barratura della relativa casella evidenziante l'inadeguatezza dell'operazione, sebbene di ciò ne fosse mancata la debita illustrazione con riguardo all'oggetto, alla dimensione, alla frequenza e alla tipologia di essa e non fosse stato raccolta l'autorizzazione scritta del cliente al suo compimento. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 26, 28 e 30 Reg. 11522/1998. Censurando nel suo complesso la decisione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello non avrebbe valutato che nella specie l'intermediario si era astenuto dal prestare le minime ed elementari informazioni connesse all'investimento e non avrebbe tenuto conto della mancata consegna dell'offering circular e della mancata indicazione del rating , così come avrebbe ignorato che neppure il contratto quadro si mostrava rispettoso di tali obblighi, non recando alcun riferimento alla disciplina del TUF. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 28 e 30 Reg. 11522/1998. Censurando il capo dell'impugnata decisione che aveva rigettato l'eccezione di nullità del contratto quadro per genericità della relativa allegazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli deducono che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate quantunque l'intero contenuto del contratto quadro non fosse conforme a quanto inderogabilmente previsto da esse e, in particolare,dall'art. 30 del regolamento. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. Censurando nel suo complesso la decisione i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso di valutare le risultanze della CTU senza fornire al riguardo alcuna motivazione e del pari non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali agli atti. 2. I primi tre motivi di ricorso, salvo qualche particolarità di cui si dirà meglio in appresso, si prestano ad un comune rilievo di inammissibilità, sostanziandosi a ben vedere nell'esternazione di una mera dissenting opinion e nell'indiretta sollecitazione a rinnovare l'apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado. Come visto la Corte d'Appello, motivando i propri assunti, ha, da un lato, escluso, che l'operazione contestata fosse stata conclusa nel conflitto di interessi dell'intermediario maturando questa convinzione, di cui dà ampia ed esaustiva giustificazione, sul filo delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa e valorizzando in questa chiave una serie di elementi che si collocano nel solco di una valutazione che, dovendo avvenire in concreto. come avverte più in generale la giurisprudenza sul conflitto di interessi di cui all'art. 1394 cod. civ., (Cass., Sez. II, 6/12/2021, n. 38537), si incarna in un accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede, se impugnato, come qui, sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez. III, 26/09/2005, n. 18972); dall'altro, ha poi negato ogni concludenza al profilo della pretesa inadeguatezza della medesima operazione a mezzo di un articolato giudizio in cui trovano RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli collocazione, in una successione logica immune da contraddizioni, i dati fattuali ritenuti decisivi in questa chiave e meritevoli perciò di doverosa sottolineatura, a cominciare dai rilievi afferenti alla profilatura del cliente e alla composizione del suo portafoglio, per passare poi alla constatazione che l'operazione era stata autorizzata per iscritto e finire, a completamento di ciò, con la disamina della prova testimoniale, il tutto in un arco di giudizio che si iscrive nell'esercizio di quel potere di apprezzamento delle prove che è riservato al giudice di merito e che non si presta, dunque, a revisioni in questa sede se, come qui, se ne contestino gli esiti sotto il profilo della violazione di legge. 3. Cadono con ciò, ad una ad una, anche le residue obiezioni presenti in ciascun motivo, che all'apparenza sembrerebbero sottrarsi a questa luce: nell'ordine, rispetto al primo motivo non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi gravanti sull'intermediario che agisca in conflitto di interessi, se il conflitto di interessi sia stato giudicato, come qui, insussistente; rispetto al secondo, non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi gravanti sull'intermediario di rappresentare l'inadeguatezza dell'operazione, quando, come qui, consti l'avvenuta sottoscrizione della relativa clausola, essendo questa formalità di regola idonea a far presumere assolto l'obbligo in parola (Cass., Sez. I, 22/10/2020, n. 23131) e consti, ancora, che l'intermediario, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza (Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23570 ); rispetto al terzo – accantonato per il momento il rilievo concernente il contratto – non vi è ragione di dolersi della mancata osservanza degli obblighi informativi più generalmente gravanti sull'intermediario, se, attesa l'inconferenza della circostanza in punto di offering circular in riferimento alla RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli persona dell'investitore (Cass., Sez. I, 31/10/2019, n. 28175), la disamina della prova testimoniale attesti esattamente il contrario. 4. Chiarito ciò, con riguardo ai primi tre motivi di rico rso, il quarto motivo, insieme alla residua rimostranza contenuta nel terzo riguardo al contratto, pure, ne condividono la medesima sorte per più ragioni. Merita intanto adesione la considerazione di genericità spesa dalla Corte d'Appello nel rigettare l'eccezione sul punto. Il motivo non colma questa lacuna perché si limita a rinnovare l'eccezione senza confrontarsi con il rilievo ostativo operato dal decidente d'appello, sicché esso viene manifestamente meno al precetto della specificità, in ragione del quale, com'è noto, la contestazione deve prendere forma in modo da essere riferibile alla decisione impugnata. Né questo rilievo trova smentita nell'allegazione secondo cui il contratto mancherebbe di soddisfare le prescrizioni contenutistiche e di forma contenute nell'art. 30 Reg. Consob 11522/1998, perché, quand'anche per questa via fosse emendabile il visto difetto di specificità, l'allegazione non si affrancherebbe in ogni caso da un difetto, parimenti preclusivo, di autosufficienza, perché nell'illustrazione del motivo non solo non si indicano quali specifiche prescrizioni recate dall'art. 30 anzidetto siano rimaste inevase, ma neppure si riproducono, nel loro esatto tenore, le singole pattuizione che ne avrebbero comportato la violazione, in tal modo impendendo di scrutinare prim'ancora che la fondatezza della censura, la sua decisività. 5. Il quinto motivo di ricorso concreta anch'esso un invito a rinnovare l'esame di merito e si sottrae, al pari dei precedenti , allo scrutinio qui richiesto. RG 5314/18Zepponi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli E ciò perché da un lato, il parametro evocato consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è perciò inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui, con le riserve del caso,è in ipotesi possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., Sez. III, 24/06/2020, n. 12387); dall'altro, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812), ma in tal caso il vizio denunciato è ragione, al più , di una nullità processuale estranea tuttavia al parametro evocato. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in liquida in favore di parte resistente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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