CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 21216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Gr,L,,72(2G sul ricorso n. 7088/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, via Cicerone n. 44, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via delle Fornaci n. 38, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procur:i speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 18 luglio 2019 n. 508; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già rispettivamente presidente, vicepresidente e consigliere dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Residenziale della Provincia di Pordenone, nel 2017 vennero condannati dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale. Venne loro ascritto, da parte del giudice contabile, di avere - nella veste di membri del consiglio di amministrazione dell'ATER - approvato la costituzione di una società di capitali ("[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]."), della quale assunsero il ruolo di amministratori, costituzione ritenuta dal giudice contabile inutile, in quanto alla neocostituita società vennero attribuiti compiti già spettanti all'ATER, con duplicazione dei costi e danno per il pubblico erario. 2. Nello stesso anno 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Pordenone, nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: -) di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione della responsabilità civile scaturente dalle funzioni di consiglieri di amministrazione dell'ATER; -) di avere chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di essere tenuti indenni dalle conseguenze della condanna loro inflitta dalla Corte dei conti; -) l'assicuratore aveva accolto solo parzialmente la loro richiesta, in quanto aveva rifiutato di tenere indenni gli assicurati da quella quota di danno rappresentata dall'obbligo di restituire i compensi da essi percepiti quali o• amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pertanto la condanna della società convenuta a manlevarli anche dalla suddetta quota di danno. 3. Con ordinanza 4 giugno 2018 il Tribunale di Pordenone accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza 18 luglio 2019 n. 508 la Corte d'appello di Trieste accolse il gravame. Ritenne la Corte d'appello che: -) l'assicurazione della responsabilità civile non può estendersi fino a comprendere l'obbligo dell'assicuratore di garantire la conservazione d'un arricchimento illecitamente ottenuto dall'assicurato; R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24 3.2022 -) correttamente l'assicuratore aveva rifiutato la rifusione ai tre assicurati delle spese di lite sostenute nei due gradi di giudizio dinanzi alla Corte dei conti, in quanto tali spese erano state sostenute dagli assicurati nel proprio interesse, e non anche a tutela di un interesse comune anche all'assicuratore. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non coperto dal contratto di assicurazione il depauperamento rappresentato dall'obbligo di restituire i compensi percepiti nello svolgimento della inutile attività da essi stessi deliberata. Deducono i ricorrenti che l'assicurazione della responsabilità civile copre l'obbligo dell'assicuratore di risarcire qualunque tipo di danno; che essi erano stati condannati a risarcire il danno causato all'ATER; che dunque avevano diritto ad essere manlevati dall'assicuratore integralmente, senza possibilità di distinguere tra le varie voci di danno, né tra le cause di esse; che la rifusione all'ATER d'un importo pari ai compensi da essi percepiti quali amministratori della società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]" costituiva un obbligo risarcitorio e non restitutorio; che di conseguenza non era pertinente la motivazione con cui la Corte d'appello aveva escluso la copertura assicurativa sul presupposto che la percezione dei compensi di amministratore, da parte degli odierni ricorrenti, costituiva un ingiustificato arricchimento, e non un danno risarcibile. 1.1. Ambedue i motivi sono infondati, per due indipendenti ragioni. 1.2. La prima ragione è che l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose: il rischio coperto dunque è l'insorgenza di una obbligazione che intacchi il patrimonio dell'assicurato. R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Ma l'obbligo di restituire un provento illecito o il frutto d'una attività illegittima non può dirsi un "impoverimento" per l'assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus es. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamente acquistato, e privarsene non costituisce un "impoverimento" in senso giuridico. 1.2. La seconda ragione è che l'assicurazione della responsabilità civile, come qualunque tipo di assicurazione contro i danni, è un contratto che si fonda sul principio indennitario: esso, cioè, può avere il solo scopo di evitare un pregiudizio patrimoniale, non di garantire un lucro. Non ci si può, di conseguenza, assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un "danno" in senso giuridico. Così, ad esempio, il ladro non si potrebbe assicurare contro il rischio di dover restituire l'oggetto del furto, né l'estorsore contro il rischio di dover restituire il prezzo dell'estorsione. La tesi sostenuta dai ricorrenti è dunque erronea in diritto, perché condurrebbe ad una degenerazione causale del contratto di assicurazione, il quale si trasformerebbe da contratto indennitario a contratto lucrativo. Correttamente, pertanto, il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ha osservato che se si condividesse la tesi dei ricorrenti, "si tramuterebbe il rischio oggetto del contratto dal garanzia contro l'impoverimento dell'assicurato in garanzia della stabilizzazione dell'indebito arricchimento". 2. Col terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha negato che l'assicuratore avesse l'obbligo di rifondere loro le spese di resistenza sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte dei conti. Lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 1917, terzo comma, c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. Nella illustrazione del motivo si sviluppa una tesi così riassumibile: R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 -) la Corte d'appello ha rigettato la domanda degli assicurati, volta ad ottenere la rifusione delle spese di resistenza, sul presupposto che "la gran parte" delle somme che essi erano stati condannati a pagare a titolo di danno erariale era rappresentata dai compensi illegittimamente percepiti: quella condanna, dunque, aveva ad oggetto un debito privo di copertura assicurativa; sicché, mancando questa, nemmeno la rifusione delle spese di resistenza era dovuta; -) tale valutazione della Corte d'appello fu erronea perché l'utilità della difesa svolta dall'assicurato per resistere alle pretese del terzo danneggiato va valutata ex ante e non ex post, cioè in base al risultato conseguito all'esito del procedimento; -) in ogni caso la Corte d'appello aveva trascurato di considerare il "fatto decisivo" rappresentato dalla circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva spontaneamente manlevato i tre assicurati in misura pari a circa i due terzi della pretesa complessivamente vantata dall'erario: e tale circostanza dimostrava che essi, resistendo alla pretesa erariale, avevano svolto una difesa anche nell'interesse dell'assicuratore. In via subordinata i ricorrenti hanno poi dedotto che, anche a condividere la motivazione della Corte d'appello, essi avrebbero avuto comunque diritto alla rifusione di quella "quota-parte" di spese, idealmente riferibili alle difese svolte per contestare la propria responsabilità anche con riferimento alle obbligazioni pacificamente coperte dall'assicurazione della responsabilità civile. 2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. 2.2. Nella parte in cui i ricorrenti sostengono che l'utilità delle spese sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo danneggiato va valutata ex ante, e non ex post, il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d'appello, infatti, non ha affatto affermato che la rifusione delle spese non spettasse agli assicurati, perché all'esito del giudizio erariale essi risultarono soccombenti. R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che la rifusione delle spese non spettava, perché la condanna pronunciata a carico degli assicurati "per la gran parte" non rientrava nella copertura assicurativa. 2.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile per difettosa esposizione dei documenti e degli atti su cui si fonda, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.. I ricorrenti, infatti, hanno inteso sostenere che la sentenza d'appello fu erronea, perché non tenne conto che essi si difesero dinanzi alla Corte dei conti, almeno in parte, anche nell'interesse dell'assicuratore. Il motivo, dunque, prospetta una censura che - per usare le parole della legge - si fonda su alcuni atti processuali ben precisi: il contenuto dell'atto di citazione notificato loro dalla Procura regionale presso la Corte dei conti, ed il thema decidendum dinanzi al giudice contabile come risultante dalle difese degli incolpati. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, tuttavia, i ricorrenti hanno assolto solo il terzo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei suddetti atti, né spiega altrimenti in cosa consistettero le difese da essi svolte dinanzi alla Corte dei conti, per le quali chiedono la rifusione delle spese. Tale omissione impedisce di valutare la decisività della censura, rendendola perciò inammissibile. R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma