CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che la rappresenta e difende per procura specialea margine del controricorso;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-Numero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1395 del 2018, depositata il 14 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della socia unica [OSCURATO:PERSONA]Anna degli avvisi diaccertamento n. TFM030201605/2015 e n. TFM010201826/2015, emessirispettivamente nei confronti della società e della socia per l’anno di imposta2011, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito diimpresa derivante dall’attività sociale di fabbricazione di bevande alcoolichein euro 115.878, a fronte di una perdita dichiarata di euro 23.287, sullabase delle incongruenze rilevate fra il volume degli acquisti di imballaggi ebottiglie, da un lato, e l’ammontare delle vendite e delle rimanenze dimagazzino, dall’altro. Alla ricostruzione dell’ammontare effettivo dei ricavidell’impresa era seguita la rideterminazione dell’Ires, Irap e Iva dovute dallasocietà con le relative sanzioni e l’attribuzione presuntiva dell’utileextracontabile alla socia unica, ai fini della rideterminazione dell’Irpef e delleaddizionali.L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era statopreceduto da un altro avviso di accertamento, relativo allo stesso anno diimposta, con cui erano stati accertati maggiori ricavi della società per euro3.017, all’esito di un’autonoma verifica condotta dall’Agenzia delle Doganeai fini delle accise, definito con il pagamento della somma dovuta.2. La CTP di Benevento, riuniti i ricorsi proposti separatamente dallasocietà e dalla socia, aveva rigettato le impugnazioni disattendendo, inparticolare, le difese svolte dalla società con riferimento alla violazione delprincipio di unitarietà dell’accertamento, sancito dall’art. 43 d.P.R. n. 600del 1973, derivante dall’emissione di due avvisi di accertamento nelloNumero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026stesso anno di imposta, e alla violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212del 2000 per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.3. La CTR della Campania, adita dalle contribuenti in appello, avevaaccolto il gravame ritenendo che l’amministrazione finanziaria fosse incorsanella violazione di entrambe le norme emettendo nei confronti della società,per lo stesso anno di imposta, senza instaurazione del contraddittorio, unnuovo avviso di accertamento in difetto di fatti nuovi costituenti ilpresupposto per l’emissione legittima di un accertamento integrativo.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e la socia si è difesadepositando il controricorso mentre la società è rimasta intimata.Successivamente, con atto del 20 giugno 2019, la socia contribuente MariaRosaria D’Anna ha depositato la documentazione attestante ilperfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensidell’art. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 chiedendo la declaratoria dellacessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione delgiudizio avanzata dalla socia contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36.1.1. La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.2 Nel caso di specie, la socia ricorrente ha documentato l’avvenutapresentazione, il 16 maggio 2019, della domanda di definizione agevolata eNumero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026l’avvenuto pagamento, il 15 maggio 2019, della prima rata dell’importodovuto mentre non risultano intervenuti né il diniego della definizione daparte dell’Agenzia delle Entrate né la presentazione di istanza di trattazionedel processo.1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo nei confronti della socia, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, conspese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma13 della stessa norma.1.4. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigettoinammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione diestinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass.n. 19560 del 2015 ; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020;Cass. n. 6400 del 2021).1.5. La declaratoria di estinzione del processo riguarda solo lacontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamentoemesso nei confronti della socia mentre il giudizio prosegue con riferimentoall’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale. Deve, quindi,procedersi all’esame dei motivi del ricorso per cassazione con riferimentoalla posizione della società contribuente.2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57comma 3 d.p.r. n. 633 del 1972 sostenendo che la CTR avrebbe fattomalgoverno dei principi che regolano la potestà di integrazionedell’accertamento quando ha ritenuto non configurabile la necessariasopravvenienza di fatti nuovi nella situazione in cui l’ufficio che ha procedutoal secondo accertamento sia venuto a conoscenza di dati contabili conosciutiNumero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026dal diverso ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che aveva emesso l’avviso diaccertamento precedente.2.1. Il motivo è inammissibile perché censura solo una delle due rationesdecidendi su cui si fonda la decisione della CTR in ordine alla ritenutaillegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.2.2. La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggiasu una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto delmotivo di appello e si appunta solo sull’argomentazione della sentenza cheha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento integrativo in difettodel presupposto della novità degli elementi emersi dal mero riesame delladocumentazione contabile della società riacquisita attraverso il questionarioma già a disposizione del precedente ufficio che aveva proceduto al primoaccertamento del reddito di impresa, senza intaccare la parte dellamotivazione che fa riferimento alla mancata esposizione dei nuovi elementinella motivazione dell’accertamento impugnato, richiesta a pena di nullitàdall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, di per sé idonea a reggere la decisione.2.3. Nella prima parte della motivazione la sentenza impugnata, dopoaver richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui, ai finidell’applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, “ il requisito della novitànon ricorre quando si tratti di diversa, o più approfondita, valutazione delmateriale probatorio già acquisito dall’ufficio”, ha ritenuto l’illegittimità delsecondo avviso di accertamento affermando che al primo accertamentofondato sull’esame “di tutte le scritture contabili già esaminate daiverificatori presso la sede della stessa in occasione del primo accertamento”“ si era aggiunto quello qui esaminato ( sebbene non si facesse richiamo alprimo accertamento), a fronte di una diversa, e più approfondita,valutazione del medesimo materiale probatorio già esaminato, riacquisitomediante l’espediente del questionario”. Poi, ha però aggiunto che l’ufficionon contesta che le gravi violazioni contabili fossero già evincibili dalprecedente accertamento “ né che elementi nuovi siano stati esplicitatiNumero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026nella motivazione dell’accertamento impugnato che del resto, comeevidenziato dalla difesa del contribuente non richiama espressamente l’art.43 cit.” concludendo che “Tanto basterebbe a chiarare la nullitàdell’accertamento impugnato nei confronti della Società che vale atravolgere anche quello emesso nei confronti del socio minandone ipresupposti.”2.4. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuritutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate(Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019;Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza conriferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisionesenza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse adimpugnare solo la ragione fondata sull’erronea interpretazione dell’incisodella norma relativo al presupposto dell’avviso di accertamento integrativodella “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” senza aver potutocensurare utilmente la motivazione fondata sulla mancanza nell’avviso diaccertamento integrativo dell’esposizione dei nuovi elementi che ne hannogiustificato l’emissione, in violazione della previsione dell’art. 43 d.P.R. n.600 del 1973 secondo cui “Nell'avviso devono essere specificatamenteindicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i qualisono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte”.3. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma6 e dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 per aver la CTRerroneamente affermato l’esistenza per l’amministrazione finanziaria di unNumero registro generale 24083/2018Numero sezionale 4270/2026Numero di raccolta generale 16415/2026Data pubblicazione 26/05/2026obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio anche conriferimento alle verifiche “a tavolino” aventi ad oggetto il recupero diimposte “ non armonizzate” e, comunque, in mancanza della deduzione daparte del contribuente delle difese che avrebbero potuto determinare unesito diverso che gli sarebbero state precluse dall’inosservanza delle regoledel contraddittorio.3.1. Il motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità delprecedente motivo da cui deriva l’irretrattabilità della pronuncia diaccertamento dell’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, nonavendo la ricorrente interesse all’esame della censura relativa ad unulteriore profilo di illegittimità dell’atto impositivo.4. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della societàdeve essere rigettato.5. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta intimata.6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016 ). P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo nel rapporto tra l’Agenzia delle Entrate eMaria [OSCURATO:PERSONA]Anna.rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]