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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23141/2026

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o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiPaola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrentecontroAMET s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Amore, in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza n. 415/2024 della Corte d’appello di Bari,pubblicata il 15/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1198/2015 del 30/7/2015depositato presso il Tribunale di Trani, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ingiungeva aPondrelli Giacomo, in qualità di rappresentante legale dell'associazione“[OSCURATO:PERSONA]”, nonché firmatario di accordi di pagamentorateale, la somma di € 18.263,00, nonché spese e compensi relativialla procedura monitoria in forza di due contratti di somministrazionedi energia elettrica, quanto al primo stipulato nel 1996 conl'associazione “Circolo Unione di Trani - Sezione Ristorante”, quanto alsecondo sottoscritto nel 2008 e relativo al solo “Circolo Unione diTrani”.Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 08/10/2015,[OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso detto decreto,chiedendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ladichiarazione di inammissibilità dell'azione per l'inosservanza deitermini di cui agli artt. 38 e segg. c.c. in relazione all'art. 1957 c.c. e,conseguentemente, il rigetto della domanda di pagamento nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Nel costituirsi, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dell’opposizione.Il giudice del Tribunale di Trani, all’esito dell’istruttoria, revocava ildecreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaminor somma di € 12.815,00 oltre interessi dalla data di presentazionedel ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo.

Rigettava ogni altrarichiesta ed eccezione, compensando integralmente le spese di lite trale parti.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza resa dalTribunale di Trani, ritenendola errata, per violazione dell’art. 1957 c.c.circa il termine decadenziale per proporre l’azione di pagamento.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto del gravame.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 415/2024, respingeval’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese dilite.Sul primo motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva dedottol’errata valutazione della decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. inrelazione all’azione di recupero del credito intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA].,la Corte rilevava che, a prescindere dalla data in cui l’associazione erastata messa in liquidazione, la Corte rilevava che il Pondrelli, in qualitàdi Presidente e legale rappresentante del “[OSCURATO:PERSONA]”, dopoaver riconosciuto il debito per mancato pagamento delle fatture dienergia elettrica, aveva sottoscritto due accordi con la società creditriceal fine di rateizzare l'importo dovuto.In particolare, in forza dell’accordo datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], il debito di €12.815,00 doveva essere saldato in 43 rate mensili da € 300,00 (oltrea spese ed interessi) a partire dal 01/07/2011 e, quindi, con scadenzail 01/02/2015.

Con l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il debito residuo di €5.448,00 doveva essere saldato in 21 rate mensili da € 250,00 (oltre aspese e interessi) a partire dal 07/07/2011 con saldo entro il07/04/2012 con la differenza di € 198,00 da versare comunque entroil 30/06/2011.La Corte rilevava, dunque, che, nell'obbligazione unica conpagamento rateale, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che ilpagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativodebito non può considerarsi scaduto prima di tale momento, con laconseguenza che, alla data di deposito del decreto ingiuntivo, il terminesemestrale non risultava maturato.Altrettanto infondato era, per la Corte territoriale, il secondo motivodi gravame, relativo all’eccepito difetto di legittimazione passiva diPondrelli Giacomo.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte evidenziava che la responsabilità del Pondrelli non eracollegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione,bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa erisoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi,aggiungendo che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva provato la concreta attività dicontrattazione svolta dal Pondrelli in nome e nell'interessedell'associazione.Secondo la menzionata Corte, la responsabilità in discorso riguardaesclusivamente le persone che agiscono in nome e per contodell'associazione, a tutela dei terzi che con esse entrano in rapportonegoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimoniopersonale, con la conseguenza che l’avvicendamento nelle caricheassociative non comporta alcun fenomeno di successione nel debito incapo al soggetto subentrante, precisando che detta responsabilitàpermane in capo a chi agisce anche dopo la perdita del potere dirappresentanza dell'ente.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi di doglianza.L’intimata si è difesa con controricorso.La controricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «1) VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N.3DELL’ART. 1957 C.C., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. 1957 C.C.

E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 112 CPC.»Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenereconto che il giorno 06/11/2011, il Circolo veniva posto in liquidazione,con la nomina del Presidente quale Liquidatore, sicché, venuto menoNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026l’incarico amministrativo, il credito diventava immediatamenteesigibile, come avviene per il caso di dichiarazione di fallimento, percui l’asserito creditore avrebbe dovuto attivarsi nel termine di 6 mesinei confronti del fideiussore legale, quale era l’amministratoredell’associazione, o quanto meno nei confronti dell’associazione stessa.Tale termine non era stato rispettato, perché l’azione giudiziaria erastata promossa contro il Presidente solo in data 28/07/2015, data dideposito del ricorso, ben oltre i 6 mesi dalla scadenza come sopraindividuata.Il ricorrente ha, poi, affermato che, allorquando la fideiussioneriguarda obbligazioni avente scadenze periodiche, il dies a quo, aglieffetti del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., è quello dellascadenza delle singole prestazioni, e non già quello che seguel’estinzione dell’intero rapporto: tenuto pertanto conto che il ricorso perdecreto ingiuntivo era stato depositato solo in data 28/07/2015, laCorte avrebbe dovuto rilevare che l’azione era stata esperita ben oltreil termine di 6 mesi di scadenza anche dall’ultima delle 43 rate mensilipattuite, decorrenti dal 1 luglio 2011.2.

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3DELL’ART. 38 C.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].»Ad opinione del ricorrente, la contestata sua legittimazione passivanon poteva radicarsi nelle scritture private, indicate nel ricorso peringiunzione, perché esse non riguardano un’attività negoziale, relativaal rapporto obbligatorio, ma una attività di tipo diverso, consistentenella rateizzazione, rispetto ad una posizione debitoria, il cui vincoloineriva a passate amministrazioni.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026Inoltre, il ricorrente ha fatto presente che quelle scritture eranostate da lui firmate in nome per conto del Circolo e nonrappresentavano un’assunzione personale dell’obbligo di pagamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 DELL’ART.112 CPC, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DICONTROPARTE.»Ad opinione del ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di farepropria la ricostruzione “giuridica” della vicenda così come provenientedalla controparte.

Infatti, l’asserita creditrice non solo aveva dichiaratodi agire contro il Pondrelli in proprio e personalmente, spogliandolo diqualsivoglia ruolo riconducibile all’associazione non riconosciuta, ma,sotto il profilo della natura dell’accordo, e soprattutto delle rateconcordate, considerandole “come autonome obbligazioni dipagamento, che danno vita ad autonomi atti negoziali” (si vedacomparsa di costituzione e comparsa conclusionale in primo grado).Potendo agire, secondo quanto si leggeva nell’accordo, anche in casodel mancato pagamento di una singola rata, era evidente l’autonomiadi ogni singola scadenza, che subiva, inevitabilmente, gli effettidecadenziali previsti dall’art. 1957 c.c.Secondo il ricorrente, la Corte ha, quindi, adottato una pronunciaviziata da ultrapetizione, avendo obliterato quanto riportato dacontroparte, a favore di una interpretazione difforme e abnorme.

Igiudici di merito avrebbero dovuto accogliere le tesi della difesadell’attuale ricorrente, sia sotto il profilo della scadenza (e delladecadenza) di ogni singola rata e del difetto di legittimazione passivadel Pondrelli.Ad opinione di quest’ultimo, l’attività svolta, documentata dallescritture private prodotte dal ricorrente, non ha carattere negoziale,Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026nel senso che non è alla base della nascita del vincolo contrattuale,dato che riguardava solo la dilazione del pagamento, è non vale adimpedire la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c.Sotto il medesimo aspetto, il ricorrente ha dedotto che non èopponibile al fideiussore l’accordo intercorso tra creditore e debitoreprincipale, successivamente al negozio giuridico, che ha regolatol’obbligazione principale, dilazionando il termine di pagamento per ildebitore, poiché tale accordo vincola solo le parti contraenti e non ilterzo, qual è il fideiussore.4.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parteinfondato.4.1.

Com’è noto, l’art. 38 c.c. stabilisce quanto segue: «Per leobbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione iterzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delleobbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente lepersone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.»La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome eper conto dell'associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c.,non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta perconto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questae i terzi.

Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debitoproprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se nonsussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazionestessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale,di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia exlege assimilabili alla fideiussione.

Chi invoca in giudizio taleresponsabilità ha, dunque, l'onere di provare la concreta attività svoltain nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente laNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 25748 del 24/10/2008).La responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti chehanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta,negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimoniodei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nellecariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito incapo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva inorigine contratto l'obbligazione.

Ne consegue che l'obbligazione, aventenatura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra legaranzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguenteapplicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c. (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011; v. anche Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 27163 del 10/10/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12508del 17/06/2015).Assume, dunque, rilievo l’art. 1957, comma 1, c.c., il quale prevedeche «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenzadell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbiaproposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenzacontinuate.»Ovviamente, in base ai principi riguardanti la fideiussione solidale,per evitare la decadenza non è necessaria la previa escussione deldebitore principale, ove non sia espressamente prevista, ai sensidell’art. 1944, comma 2, c.c., ma è indispensabile che il creditoreeserciti tempestivamente l'azione, a sua scelta, nei confronti deldebitore principale o del fideiussore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22982del 07/12/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002;Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995; Cass., Sez.

L, Sentenza n.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/202613946 del 27/12/1991; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19300 del03/10/2005; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).4.2.

Nel presente giudizio, assume rilievo verificare quando, nellaspecie, l’obbligazione principale dovesse ritenersi scaduta, poiché ilricorrente ha dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era decaduta per avereformulato la domanda nei suoi confronti mediante deposito del ricorsomonitorio il 28/07/2015.4.3.

Deve prima di tutto ritenersi inammissibile la doglianza nellaparte in cui è censurata la mancata considerazione da parte della Corted’appello dell’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, inragione dell’intervenuta messa in liquidazione dell’associazione nonriconosciuta, quale debitrice principale, in data 06/11/2011, e dunqueoltre 6 mesi prima della proposizione della domanda monitoria neiconfronti del ricorrente, per applicazione analogica della disciplinaprevista per il caso di fallimento del debitore principale, trattandosi dievenienza meramente enunciata, priva di alcuna argomentazione, cherende inammissibile la doglianza del tutto generica, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.4.4.

È, poi, infondato il motivo nella parte in cui è prospettato che,nella specie, trattandosi di obbligazione avente scadenze periodiche, iltermine iniziale di cui all’art. 1957 c.c. comincia a decorrereseparatamente per ciascuna prestazione.La Corte d’appello, dopo aver ricordato che il ricorrente, nel giugno2011, in qualità di Presidente dell’associazione, aveva riconosciuto ildebito di € 12.815,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e si era obbligatoad estinguerlo, mediante il pagamento di 45 rate decorrenti dal01/02/2011, ha ritenuto quanto segue: «È assorbente, a tal proposito,il richiamo del principio per il quale nell'obbligazione unica conpagamento rateale il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.inizia a decorrere con la scadenza dell'ultima rata, atteso che ilNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativodebito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultimarata (così, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011(Rv. 619370-01).»La decisione è conforme ad un orientamento consolidato di questaCorte, condiviso dal Collegio.Il principio applicabile è che il termine di decadenza di cui all’art.1957 c.c. comincia a decorrere dalla data in cui il creditore è posto incondizione di esigere dal debitore la prestazione garantita.

Lo scopo ditale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi espostoall'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per ilfatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primomanifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo deldebito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale delfideiussore.Il termine di decadenza, pertanto, decorre dalla data in cui laprestazione garantita diviene legittimamente esigibile.Se, pertanto, il debito principale è ripartito in scadenze periodicheo ripetute – il menzionato termine può decorrere in relazione a ciascunascadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debitoautonomo.

Ma se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituiscesolo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non puòconsiderarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., Sez.3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2301del 06/02/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4546 del 11/10/1978).Nella prima categoria di obbligazioni appena menzionate, questaCorte ha ricondotto l’obbligazione di pagamento del canone di locazione(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 11/07/2014, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 11759 del 06/08/2002) e quella di corresponsione dellaNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026retribuzione al lavoratore subordinato (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1655del 26/02/1985).Nella seconda categoria di obbligazioni, invece, è stata ricondottal’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 2301 del 06/02/2004).

In particolare, questa Corte haritenuto che «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente doverecostituiscono l'effetto del contratto ed, al contempo, causa diestinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché ilmutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate incui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinteobbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fossedifferita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbeeconomicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, ilquale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsiimmediatamente l'equivalente da restituire.

Ed è proprio in ragionedell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede,per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed ilmutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una solarata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzionedell'intero.

Può, quindi, concludersi (come, peraltro, la sentenzaimpugnata ha correttamente concluso) che il beneficio del pagamentorateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatarioma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonomeobbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c.decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenzadell'ultima» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004).Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte d’appello ha correttamente applicato i principi enunciatialla fattispecie in esame, ritenendo che le rate di pagamento fosserostate previste per agevolare nell’adempimento il debitore, che si èriconosciuto tale, diluendo nel tempo il pagamento del debito maturato.5.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile non avendo attintola ratio della decisione, così rivelandosi il motivo aspecifico in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c..Il ricorrente ha dedotto che nel pattuire il pagamento rateale haagito in qualità di Presidente dell’associazione, e non in proprio, senzatenere conto che il Giudice di merito ha ritenuto esistente l’obbligazionein capo del ricorrente proprio perché l’art. 38 c.c. prevede ex lege laresponsabilità solidale di colui che ha agito in nome e per contodell’associazione.Lo stesso ricorrente ha, poi, affermato che, in realtà, con la suacondotta non si è obbligato nei confronti del creditore dell’associazione,ma ha solo pattuito il pagamento rateale, ma non h spiegato per qualemotivo tale condotta, contrariamente a quanto spiegato dalla Corte dimerito, non giustificava l’insorgenza della sua personale responsabilitàsolidale ai sensi del menzionato art. 38 c.c.6.

Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.6.1.

Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti,ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).6.2.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha pronunciatoultrapetita, ma, nell’illustrare il motivo la doglianza, non harappresentato che la Corte ha statuito su una domanda non compresaNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026nel thema decidedum, risolvendosi la censura in una, peraltro generica,non condivisione dell’interpretazione dell’azione esperita con ladomanda monitoria e della ricostruzione in fatto della vicenda.7.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza.9.

In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenutedalla controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 09/07/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiPaola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrentecontroAMET s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Amore, in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza n. 415/2024 della Corte d’appello di Bari,pubblicata il 15/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1198/2015 del 30/7/2015depositato presso il Tribunale di Trani, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ingiungeva aPondrelli Giacomo, in qualità di rappresentante legale dell'associazione“[OSCURATO:PERSONA]”, nonché firmatario di accordi di pagamentorateale, la somma di € 18.263,00, nonché spese e compensi relativialla procedura monitoria in forza di due contratti di somministrazionedi energia elettrica, quanto al primo stipulato nel 1996 conl'associazione “Circolo Unione di Trani - Sezione Ristorante”, quanto alsecondo sottoscritto nel 2008 e relativo al solo “Circolo Unione diTrani”.Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 08/10/2015,[OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso detto decreto,chiedendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ladichiarazione di inammissibilità dell'azione per l'inosservanza deitermini di cui agli artt. 38 e segg. c.c. in relazione all'art. 1957 c.c. e,conseguentemente, il rigetto della domanda di pagamento nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Nel costituirsi, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dell’opposizione.Il giudice del Tribunale di Trani, all’esito dell’istruttoria, revocava ildecreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaminor somma di € 12.815,00 oltre interessi dalla data di presentazionedel ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo. Rigettava ogni altrarichiesta ed eccezione, compensando integralmente le spese di lite trale parti.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza resa dalTribunale di Trani, ritenendola errata, per violazione dell’art. 1957 c.c.circa il termine decadenziale per proporre l’azione di pagamento.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto del gravame.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 415/2024, respingeval’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese dilite.Sul primo motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva dedottol’errata valutazione della decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. inrelazione all’azione di recupero del credito intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA].,la Corte rilevava che, a prescindere dalla data in cui l’associazione erastata messa in liquidazione, la Corte rilevava che il Pondrelli, in qualitàdi Presidente e legale rappresentante del “[OSCURATO:PERSONA]”, dopoaver riconosciuto il debito per mancato pagamento delle fatture dienergia elettrica, aveva sottoscritto due accordi con la società creditriceal fine di rateizzare l'importo dovuto.In particolare, in forza dell’accordo datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], il debito di €12.815,00 doveva essere saldato in 43 rate mensili da € 300,00 (oltrea spese ed interessi) a partire dal 01/07/2011 e, quindi, con scadenzail 01/02/2015. Con l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il debito residuo di €5.448,00 doveva essere saldato in 21 rate mensili da € 250,00 (oltre aspese e interessi) a partire dal 07/07/2011 con saldo entro il07/04/2012 con la differenza di € 198,00 da versare comunque entroil 30/06/2011.La Corte rilevava, dunque, che, nell'obbligazione unica conpagamento rateale, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che ilpagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativodebito non può considerarsi scaduto prima di tale momento, con laconseguenza che, alla data di deposito del decreto ingiuntivo, il terminesemestrale non risultava maturato.Altrettanto infondato era, per la Corte territoriale, il secondo motivodi gravame, relativo all’eccepito difetto di legittimazione passiva diPondrelli Giacomo.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte evidenziava che la responsabilità del Pondrelli non eracollegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione,bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa erisoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi,aggiungendo che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva provato la concreta attività dicontrattazione svolta dal Pondrelli in nome e nell'interessedell'associazione.Secondo la menzionata Corte, la responsabilità in discorso riguardaesclusivamente le persone che agiscono in nome e per contodell'associazione, a tutela dei terzi che con esse entrano in rapportonegoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimoniopersonale, con la conseguenza che l’avvicendamento nelle caricheassociative non comporta alcun fenomeno di successione nel debito incapo al soggetto subentrante, precisando che detta responsabilitàpermane in capo a chi agisce anche dopo la perdita del potere dirappresentanza dell'ente.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi di doglianza.L’intimata si è difesa con controricorso.La controricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «1) VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N.3DELL’ART. 1957 C.C., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. 1957 C.C. E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 112 CPC.»Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenereconto che il giorno 06/11/2011, il Circolo veniva posto in liquidazione,con la nomina del Presidente quale Liquidatore, sicché, venuto menoNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026l’incarico amministrativo, il credito diventava immediatamenteesigibile, come avviene per il caso di dichiarazione di fallimento, percui l’asserito creditore avrebbe dovuto attivarsi nel termine di 6 mesinei confronti del fideiussore legale, quale era l’amministratoredell’associazione, o quanto meno nei confronti dell’associazione stessa.Tale termine non era stato rispettato, perché l’azione giudiziaria erastata promossa contro il Presidente solo in data 28/07/2015, data dideposito del ricorso, ben oltre i 6 mesi dalla scadenza come sopraindividuata.Il ricorrente ha, poi, affermato che, allorquando la fideiussioneriguarda obbligazioni avente scadenze periodiche, il dies a quo, aglieffetti del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., è quello dellascadenza delle singole prestazioni, e non già quello che seguel’estinzione dell’intero rapporto: tenuto pertanto conto che il ricorso perdecreto ingiuntivo era stato depositato solo in data 28/07/2015, laCorte avrebbe dovuto rilevare che l’azione era stata esperita ben oltreil termine di 6 mesi di scadenza anche dall’ultima delle 43 rate mensilipattuite, decorrenti dal 1 luglio 2011.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3DELL’ART. 38 C.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].»Ad opinione del ricorrente, la contestata sua legittimazione passivanon poteva radicarsi nelle scritture private, indicate nel ricorso peringiunzione, perché esse non riguardano un’attività negoziale, relativaal rapporto obbligatorio, ma una attività di tipo diverso, consistentenella rateizzazione, rispetto ad una posizione debitoria, il cui vincoloineriva a passate amministrazioni.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026Inoltre, il ricorrente ha fatto presente che quelle scritture eranostate da lui firmate in nome per conto del Circolo e nonrappresentavano un’assunzione personale dell’obbligo di pagamento.3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 DELL’ART.112 CPC, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DICONTROPARTE.»Ad opinione del ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di farepropria la ricostruzione “giuridica” della vicenda così come provenientedalla controparte. Infatti, l’asserita creditrice non solo aveva dichiaratodi agire contro il Pondrelli in proprio e personalmente, spogliandolo diqualsivoglia ruolo riconducibile all’associazione non riconosciuta, ma,sotto il profilo della natura dell’accordo, e soprattutto delle rateconcordate, considerandole “come autonome obbligazioni dipagamento, che danno vita ad autonomi atti negoziali” (si vedacomparsa di costituzione e comparsa conclusionale in primo grado).Potendo agire, secondo quanto si leggeva nell’accordo, anche in casodel mancato pagamento di una singola rata, era evidente l’autonomiadi ogni singola scadenza, che subiva, inevitabilmente, gli effettidecadenziali previsti dall’art. 1957 c.c.Secondo il ricorrente, la Corte ha, quindi, adottato una pronunciaviziata da ultrapetizione, avendo obliterato quanto riportato dacontroparte, a favore di una interpretazione difforme e abnorme. Igiudici di merito avrebbero dovuto accogliere le tesi della difesadell’attuale ricorrente, sia sotto il profilo della scadenza (e delladecadenza) di ogni singola rata e del difetto di legittimazione passivadel Pondrelli.Ad opinione di quest’ultimo, l’attività svolta, documentata dallescritture private prodotte dal ricorrente, non ha carattere negoziale,Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026nel senso che non è alla base della nascita del vincolo contrattuale,dato che riguardava solo la dilazione del pagamento, è non vale adimpedire la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c.Sotto il medesimo aspetto, il ricorrente ha dedotto che non èopponibile al fideiussore l’accordo intercorso tra creditore e debitoreprincipale, successivamente al negozio giuridico, che ha regolatol’obbligazione principale, dilazionando il termine di pagamento per ildebitore, poiché tale accordo vincola solo le parti contraenti e non ilterzo, qual è il fideiussore.4. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parteinfondato.4.1. Com’è noto, l’art. 38 c.c. stabilisce quanto segue: «Per leobbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione iterzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delleobbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente lepersone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.»La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome eper conto dell'associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c.,non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta perconto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questae i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debitoproprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se nonsussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazionestessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale,di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia exlege assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio taleresponsabilità ha, dunque, l'onere di provare la concreta attività svoltain nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente laNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 25748 del 24/10/2008).La responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti chehanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta,negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimoniodei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nellecariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito incapo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva inorigine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, aventenatura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra legaranzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguenteapplicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c. (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011; v. anche Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 27163 del 10/10/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12508del 17/06/2015).Assume, dunque, rilievo l’art. 1957, comma 1, c.c., il quale prevedeche «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenzadell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbiaproposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenzacontinuate.»Ovviamente, in base ai principi riguardanti la fideiussione solidale,per evitare la decadenza non è necessaria la previa escussione deldebitore principale, ove non sia espressamente prevista, ai sensidell’art. 1944, comma 2, c.c., ma è indispensabile che il creditoreeserciti tempestivamente l'azione, a sua scelta, nei confronti deldebitore principale o del fideiussore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22982del 07/12/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002;Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995; Cass., Sez. L, Sentenza n.Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/202613946 del 27/12/1991; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19300 del03/10/2005; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).4.2. Nel presente giudizio, assume rilievo verificare quando, nellaspecie, l’obbligazione principale dovesse ritenersi scaduta, poiché ilricorrente ha dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era decaduta per avereformulato la domanda nei suoi confronti mediante deposito del ricorsomonitorio il 28/07/2015.4.3. Deve prima di tutto ritenersi inammissibile la doglianza nellaparte in cui è censurata la mancata considerazione da parte della Corted’appello dell’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, inragione dell’intervenuta messa in liquidazione dell’associazione nonriconosciuta, quale debitrice principale, in data 06/11/2011, e dunqueoltre 6 mesi prima della proposizione della domanda monitoria neiconfronti del ricorrente, per applicazione analogica della disciplinaprevista per il caso di fallimento del debitore principale, trattandosi dievenienza meramente enunciata, priva di alcuna argomentazione, cherende inammissibile la doglianza del tutto generica, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.4.4. È, poi, infondato il motivo nella parte in cui è prospettato che,nella specie, trattandosi di obbligazione avente scadenze periodiche, iltermine iniziale di cui all’art. 1957 c.c. comincia a decorrereseparatamente per ciascuna prestazione.La Corte d’appello, dopo aver ricordato che il ricorrente, nel giugno2011, in qualità di Presidente dell’associazione, aveva riconosciuto ildebito di € 12.815,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e si era obbligatoad estinguerlo, mediante il pagamento di 45 rate decorrenti dal01/02/2011, ha ritenuto quanto segue: «È assorbente, a tal proposito,il richiamo del principio per il quale nell'obbligazione unica conpagamento rateale il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.inizia a decorrere con la scadenza dell'ultima rata, atteso che ilNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativodebito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultimarata (così, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011(Rv. 619370-01).»La decisione è conforme ad un orientamento consolidato di questaCorte, condiviso dal Collegio.Il principio applicabile è che il termine di decadenza di cui all’art.1957 c.c. comincia a decorrere dalla data in cui il creditore è posto incondizione di esigere dal debitore la prestazione garantita. Lo scopo ditale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi espostoall'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per ilfatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primomanifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo deldebito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale delfideiussore.Il termine di decadenza, pertanto, decorre dalla data in cui laprestazione garantita diviene legittimamente esigibile.Se, pertanto, il debito principale è ripartito in scadenze periodicheo ripetute – il menzionato termine può decorrere in relazione a ciascunascadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debitoautonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituiscesolo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non puòconsiderarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., Sez.3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2301del 06/02/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4546 del 11/10/1978).Nella prima categoria di obbligazioni appena menzionate, questaCorte ha ricondotto l’obbligazione di pagamento del canone di locazione(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 11/07/2014, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 11759 del 06/08/2002) e quella di corresponsione dellaNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026retribuzione al lavoratore subordinato (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1655del 26/02/1985).Nella seconda categoria di obbligazioni, invece, è stata ricondottal’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 2301 del 06/02/2004). In particolare, questa Corte haritenuto che «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente doverecostituiscono l'effetto del contratto ed, al contempo, causa diestinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché ilmutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate incui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinteobbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fossedifferita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbeeconomicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, ilquale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsiimmediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragionedell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede,per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed ilmutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una solarata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzionedell'intero. Può, quindi, concludersi (come, peraltro, la sentenzaimpugnata ha correttamente concluso) che il beneficio del pagamentorateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatarioma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonomeobbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c.decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenzadell'ultima» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004).Numero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026La Corte d’appello ha correttamente applicato i principi enunciatialla fattispecie in esame, ritenendo che le rate di pagamento fosserostate previste per agevolare nell’adempimento il debitore, che si èriconosciuto tale, diluendo nel tempo il pagamento del debito maturato.5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile non avendo attintola ratio della decisione, così rivelandosi il motivo aspecifico in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c..Il ricorrente ha dedotto che nel pattuire il pagamento rateale haagito in qualità di Presidente dell’associazione, e non in proprio, senzatenere conto che il Giudice di merito ha ritenuto esistente l’obbligazionein capo del ricorrente proprio perché l’art. 38 c.c. prevede ex lege laresponsabilità solidale di colui che ha agito in nome e per contodell’associazione.Lo stesso ricorrente ha, poi, affermato che, in realtà, con la suacondotta non si è obbligato nei confronti del creditore dell’associazione,ma ha solo pattuito il pagamento rateale, ma non h spiegato per qualemotivo tale condotta, contrariamente a quanto spiegato dalla Corte dimerito, non giustificava l’insorgenza della sua personale responsabilitàsolidale ai sensi del menzionato art. 38 c.c.6. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.6.1. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti,ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).6.2. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha pronunciatoultrapetita, ma, nell’illustrare il motivo la doglianza, non harappresentato che la Corte ha statuito su una domanda non compresaNumero registro generale 14224/2024Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 23141/2026Data pubblicazione 14/07/2026nel thema decidedum, risolvendosi la censura in una, peraltro generica,non condivisione dell’interpretazione dell’azione esperita con ladomanda monitoria e della ricostruzione in fatto della vicenda.7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.9. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenutedalla controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 09/07/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Decreto Cassazione n. 23141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris