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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22347/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione alla data della sentenza di appello; che i fatti risalgono ad epoca anteriore e prossima al 15/12/2008 e che quindi, operando congruo aumento per la recidiva correttamente ritenuta, il termine prescrizionale maturerà in anni 17, mesi 9 e giorni 10: pertanto, andrà a perfezionarsi in data 25/09/2026 (15/09/2036 più giorni 10 = 25/09/2036); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione alla data della sentenza di appello; che i fatti risalgono ad epoca anteriore e prossima al 15/12/2008 e che quindi, operando congruo aumento per la recidiva correttamente ritenuta, il termine prescrizionale maturerà in anni 17, mesi 9 e giorni 10: pertanto, andrà a perfezionarsi in data 25/09/2026 (15/09/2036 più giorni 10 = 25/09/2036); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]