CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 06206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI ANCONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAfissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza del Tribunale di Ancona; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 12 gennaio 2022 ha declinato la competenza a provvedere sull'istanza depositata in data 23 dicembre 2021 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (proced. N. 292/2021 SIGE Tribunale Ancona), trasmettendo gli atti alla Corte d'appello di Cagliari che, con provvedimento presidenziale in data 14 febbraio 2022, restituiva a sua volta gli atti al Tribunale di Ancona ove il procedimento veniva registrato al n. 97/2022 SIGE. 2. Nel frattempo, la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento presidenziale in data 10 febbraio 2022, ha declinato la competenza a provvedere sull'istanza depositata in data 28 gennaio 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (proced. N. 14/2021 SIGE Corte appello Cagliari), trasmettendo gli atti al Tribunale di Ancona che provvedeva a registrarlo al n. 96/2022 SIGE. 3. Il Tribunale di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto con ordinanza in data 15 aprile 2022 nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 96/2022 e n. 97/2022 SIGE nei confronti della declinatoria di competenza della Corte d'appello di Cagliari, rilevando che la competenza va determinata sulla base dell'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile (Corte appello Cagliari in data 17 novembre 2020, irrevocabile in data 2 gennaio 2021), a nulla rilevando la sentenza del Tribunale di Ancona in data 5 maggio 2021, irrevocabile in data 21 settembre 2021, perché relativa a proscioglimento per vizio di mente. 4. La Corte d'appello di Cagliari, quale altra autorità in conflitto, ha fatto pervenire le proprie osservazioni nelle quali denuncia la insussistenza del conflitto poiché manca una formale declinatoria di competenza da parte di entrambe le autorità, e, comunque, la infondatezza del conflitto sollevato dal Tribunale di Ancona poiché l'ultimo provvedimento eseguibile è stato pronunciato da quell'ufficio in quanto è stata applicata una misura di sicurezza. 5. In disparte l'irrituale provvedimento assunto dal presidente della Corte d'appello di Cagliari, al quale non spetta declinare la competenza del collegio incaricato della decisione dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 49 del 02/12/2016 - dep. 2017, Conflitto di competenza Tribunale Roma, Rv. 269292), risulta assorbente rilevare che il conflitto non sussiste. 5.1. La questione, infatti, è già stata risolta da questa Corte con sentenza Sez. 1, n. 47747, del 16 novembre 2022, nel procedimento n. 25391/2022 RG Ricorsi, relativo all'ordinanza del Tribunale di Ancona in data 15 aprile 2022 n. 97/2022 SIGE con la quale è stato sollevato il medesimo conflitto tra le stesse autorità giudiziarie e per la stessa questione. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Ancona. Così