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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2013

Cassazione n. 23300/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19110/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale Parioli, n. 43. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

VALLE D’AOSTA n. 4/2015, depositata in data 19 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, in data 15 dicembre 2007, acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. un'azienda, comprensiva del contratto di Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Irap locazione per l'immobile sede di attività commerciale, per un prezzo complessivo di € 150.000,00, di cui € 20.000,00 per attrezzature e arredamento e il resto per avviamento.

Nel mese di giugno 2008 il contribuente stipulava un accordo con Basic Italia S.p.A., a mezzo del quale si prevedeva che il contribuente recedesse anticipatamente dal contratto di locazione dell'immobile ove era sita l'azienda, ricevendo dalla controparte la somma di € 150.875,00, a condizione che venisse stipulato rispetto all'immobile stesso un contratto di locazione avente certe caratteristiche fra Basic Italia e le proprietarie dell'immobile.

Il contribuente, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, esponeva la plusvalenza di € 875,00 contrapponendo la spesa di acquisto all'incasso. [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, emetteva fatture per realizzo della plusvalenza, assoggettata ad IVA; ai fini IRAP, invece, il provento di € 150.875,00 veniva considerato come straordinario e, come tale, non concorrente a formare l'imponibile.

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo invece che esso dovesse essere considerato un comune ricavo derivante dall'attività d'impresa, lo recuperava ad imposizione mediante l'avviso d'accertamento n.

T4AOAO100556.

2. Avverso il detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Aosta.

3. La C.t.p. di Aosta, con sentenza n. 22/02/2013, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo.

4. Avverso la detta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. di Aosta; si costituiva il contribuente con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 4/2015, depositata in data 19 gennaio 2015, respingeva il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. valdostana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 5, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 2425 cod. civ.; 2697 e 2727 e 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ammesso che il provento rappresentato dalla somma di € 150.875,00 quale corrispettivo del recessoanticipato dovesse essere classificato nella voce a) dell'articolo 2425 cod. civ.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'appello erariale con una motivazione inidonea, avendo sinteticamente ritenuto che la somma ricevuta dal contribuente costituisse il frutto di una transazione estranea all'attività produttiva dell'azienda, volta in concreto a pareggiare l'esborso sostenuto in precedenza per l'acquisto della stessa.

2. Con memoria depositata in data 28 giugno 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio.

Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata, perché la relativa istanza può essere presentata sino al 10 ottobre2023.

P.Q.M.

Dichiara la sospensione del giudizio sino al 10 ottobre 2023 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19110/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale Parioli, n. 43. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VALLE D’AOSTA n. 4/2015, depositata in data 19 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, in data 15 dicembre 2007, acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. un'azienda, comprensiva del contratto di Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Irap locazione per l'immobile sede di attività commerciale, per un prezzo complessivo di € 150.000,00, di cui € 20.000,00 per attrezzature e arredamento e il resto per avviamento. Nel mese di giugno 2008 il contribuente stipulava un accordo con Basic Italia S.p.A., a mezzo del quale si prevedeva che il contribuente recedesse anticipatamente dal contratto di locazione dell'immobile ove era sita l'azienda, ricevendo dalla controparte la somma di € 150.875,00, a condizione che venisse stipulato rispetto all'immobile stesso un contratto di locazione avente certe caratteristiche fra Basic Italia e le proprietarie dell'immobile. Il contribuente, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, esponeva la plusvalenza di € 875,00 contrapponendo la spesa di acquisto all'incasso. [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, emetteva fatture per realizzo della plusvalenza, assoggettata ad IVA; ai fini IRAP, invece, il provento di € 150.875,00 veniva considerato come straordinario e, come tale, non concorrente a formare l'imponibile. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo invece che esso dovesse essere considerato un comune ricavo derivante dall'attività d'impresa, lo recuperava ad imposizione mediante l'avviso d'accertamento n. T4AOAO100556. 2. Avverso il detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Aosta. 3. La C.t.p. di Aosta, con sentenza n. 22/02/2013, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo. 4. Avverso la detta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. di Aosta; si costituiva il contribuente con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 4/2015, depositata in data 19 gennaio 2015, respingeva il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. valdostana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 5, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 2425 cod. civ.; 2697 e 2727 e 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ammesso che il provento rappresentato dalla somma di € 150.875,00 quale corrispettivo del recessoanticipato dovesse essere classificato nella voce a) dell'articolo 2425 cod. civ. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'appello erariale con una motivazione inidonea, avendo sinteticamente ritenuto che la somma ricevuta dal contribuente costituisse il frutto di una transazione estranea all'attività produttiva dell'azienda, volta in concreto a pareggiare l'esborso sostenuto in precedenza per l'acquisto della stessa. 2. Con memoria depositata in data 28 giugno 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio. Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata, perché la relativa istanza può essere presentata sino al 10 ottobre2023. P.Q.M. Dichiara la sospensione del giudizio sino al 10 ottobre 2023 e
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