CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri; violazione di legge con riguardo alla confisca. Il ricorrente ha chiesto inoltre l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 5 della sentenza impugnata quanto alla responsabilità dell'imputato) e a fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, le censure sollevate, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). La Corte ha poi affermato che non poteva essere accolta la richiesta di restituzione dell'autovettura, che aveva rappresentato uno strumento necessario per commettere la rapina e che l'imputato, che è persona pluripregiudicata per delitti contro il patrimonio, avrebbe potuto riutilizzare. Trattasi di argomentazioni, immuni da vizi, che danno conto delle ragioni della confisca facoltativa dell'autovettura. Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 in. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estenso