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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2023

Cassazione n. 28613/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relaz dile svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus,or.: del FG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha Ji disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione, ai sensi degli artt. 545- bis cod. proc. pen. e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, della pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione, a lui inflitta con sentenza del 30 maggio 2022, divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2023, con la detenzione domiciliare per un pari torno di tempo.

Ha, a tal fine, rilevato, che l'impugnazione è stata proposta dal condannato entro il termine di trenta giorni, previsto dall' art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (ai sensi del quale « Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»), e decorrente dal momento in cui egli ha avuto conoscenza della definitività della condanna emessa a suo carico. 2. li Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto la tempestività dell'istanza presentata dal condannato quantunque depositata il 29 maggio 2023, ovvero dopo la scadenza del termine di legge, da computarsi a partire dall'irrevocabilità della sentenza di condanna anziché dalla conoscenza, in capo all'interessato, della definitività dell'accertamento.

3. L Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con requisitoria scritta, cui Fortuna ha replicato con memoria del 16 gennaio 2024, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. li ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto.

2. É 'vero, oa un canto, che, come dedotto dal Procuratore ricorrente, il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi — in assenza di una espressa previsione legale in tal senso ed al cospetto, piuttosto, di presidi normativi idonei ad assicurare, nel caso di proposizione di ricorso per cassazione, la conoscibilità del relativo esito — condizionato dall'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Né può dirsi, onde pervenire alla soluzione prescelta dalla Corte di appello, che rivesta decisiva rilevanza l'essere stata, nell'occasione, seguita la procedura de plano, che non contempla l'avviso al ricorrente della fissazione dell'udienza in camera di consiglio destinata alla trattazione dell'impugnazione.

Tale evenienza impegna, invero, la diligenza e la responsabilità del difensore quale, consapevole di avere proposto un ricorso destinato, in caso di inamrniss bilità, ad essere delibato senza la preventiva instaurazione del contraddittorio (ciò che accade, tra l'altro, nell'ipotesi, qui pertinente, di impugnazione di sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.), è gravato dall'onere di acquisire, avendone piena facoltà, informazioni in ordine all'esito del ricorso, interloquendo periodicamente, se del caso, con iì competente ufficio giudiziario.

L'opzione ±eoisiativa, nelle ipotesi di impugnazione di sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per la declaratoria de plano del ricorso, è stata, del resto, avallata, in chiave di legittimità costituzionale, dalla giurisprudenza, che ha stabilito che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dcniarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01).

3. Il ricorso si palesa, nondimeno, privo di pregio laddove assegna connotato di perentorietà — nel silenzio, sul punto, della norma — al termine che si assume non essere stato rispettato.

Al riguardo, va premesso che l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.. prevede che «I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge».L'art 585, comma 5, cod. proc. pen., prevede, a sua volta, che i termini di impugnazione previsti dal medesimo articolo sono stabiliti a pena di decadenza: la giurisprudenza, nell'interpretare la portata applicativa di tale disposizione, ha costantemente ritenuto, in una prospettiva di ordine generale, che i termini per l'impugnazione siano sempre perentori, anche laddove non espressamente indicato, attesa la necessità di assicurare stabilità al provvedimento e non lasciarlo esposto all'eventualità di una sua demolizione a distanza di grande tempo dalla sua adozione; ciò è accaduto, ad esempio, con riferimento al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711 - 01) ed ai reclami previsti in materia di sorveglianza (in questo senso, vedi Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, Rv. 261714 - 01).

Nel caso in esame, non si è, tuttavia, al cospetto di un'impugnazione, ma, piuttosto, oi un particolare incidente di esecuzione, ovvero dell'affidamento al giudice deM'esecuzione — in via straordinaria e transitoria, ed in relazione ad un numero circoscriao e definito di procedimenti, connotati dall'intervento della sopravvenienza normativa in una data (il 30 dicembre 2022) in cui il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione — del compito di decidere in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva che, a regime, rientra nella competenza di quello della cognizione.

L'assitmlazione dell'istituto, nella sua peculiare e, in certa misura, atipica conformazione, alla categoria degli incidenti di esecuzione rende meno stringente la necessità di attribuire — in difetto, è bene ricordare, di esplicita indicazione normativa — carattere perentorio al termine stabilito per la presentazione della richiesta di sostituzione; tanto, in ragione della possibilità, in quel settore dell'ordinamento, di introdurre taluni temi (quale, ad esempio, l'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) al di fuori di vincolanti cadenze temporali.

L'attribuzione al termine de quo agitur di natura ordinatoria non trova, del resto, ostacolo nelle disposizioni in punto di esecuzione della pena, che, diversamente da quanto accade, secondo la scansione disegnata dall'art. 656 cod. proc, pen., nelle ipotesi di pena detentiva astrattamente eseguibili mediante l'ammissione a misura alternativa, non prevedono la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in pendenza del termine assegnato al condannato ai sensi del citato art. 95.

La precedente considerazione induce ad inferire che il termine di trenta giorni risulta st-abilto a principale tutela della posizione del condannato il quale, in caso di propos;zlone tardiva, sarà esposto (salva, ovviamente, l'applicazione dei tempe -ament previsti dall'art. 656 cod. proc. pen.) all'esecuzione della pena in forma detentiva in conseguenza della sua temporanea inazione.

Nel contesto così delineato, la qualificazione del termine come ordinatorio si palesa plausibile, precipuamente in considerazione della già ricordata transitorietà della disposizione che lo prevede, riservata ai soli procedimenti che, alla data del 30 dicembre 2022, erano pendenti in cassazione e rientranti nel fuoco di applicazione della novella, onde minusvalente si rivela, in concreto, il vulnus all'esigenza di garantire stabilità alle decisioni giurisdizionali a cui presidio si pone il principio di immanente perentorieJl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relaz dile svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus,or.: del FG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha Ji disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione, ai sensi degli artt. 545- bis cod. proc. pen. e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, della pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione, a lui inflitta con sentenza del 30 maggio 2022, divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2023, con la detenzione domiciliare per un pari torno di tempo. Ha, a tal fine, rilevato, che l'impugnazione è stata proposta dal condannato entro il termine di trenta giorni, previsto dall' art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (ai sensi del quale « Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»), e decorrente dal momento in cui egli ha avuto conoscenza della definitività della condanna emessa a suo carico. 2. li Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto la tempestività dell'istanza presentata dal condannato quantunque depositata il 29 maggio 2023, ovvero dopo la scadenza del termine di legge, da computarsi a partire dall'irrevocabilità della sentenza di condanna anziché dalla conoscenza, in capo all'interessato, della definitività dell'accertamento. 3. L Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con requisitoria scritta, cui Fortuna ha replicato con memoria del 16 gennaio 2024, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto. 2. É 'vero, oa un canto, che, come dedotto dal Procuratore ricorrente, il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi — in assenza di una espressa previsione legale in tal senso ed al cospetto, piuttosto, di presidi normativi idonei ad assicurare, nel caso di proposizione di ricorso per cassazione, la conoscibilità del relativo esito — condizionato dall'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Né può dirsi, onde pervenire alla soluzione prescelta dalla Corte di appello, che rivesta decisiva rilevanza l'essere stata, nell'occasione, seguita la procedura de plano, che non contempla l'avviso al ricorrente della fissazione dell'udienza in camera di consiglio destinata alla trattazione dell'impugnazione. Tale evenienza impegna, invero, la diligenza e la responsabilità del difensore quale, consapevole di avere proposto un ricorso destinato, in caso di inamrniss bilità, ad essere delibato senza la preventiva instaurazione del contraddittorio (ciò che accade, tra l'altro, nell'ipotesi, qui pertinente, di impugnazione di sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.), è gravato dall'onere di acquisire, avendone piena facoltà, informazioni in ordine all'esito del ricorso, interloquendo periodicamente, se del caso, con iì competente ufficio giudiziario. L'opzione ±eoisiativa, nelle ipotesi di impugnazione di sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per la declaratoria de plano del ricorso, è stata, del resto, avallata, in chiave di legittimità costituzionale, dalla giurisprudenza, che ha stabilito che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dcniarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01). 3. Il ricorso si palesa, nondimeno, privo di pregio laddove assegna connotato di perentorietà — nel silenzio, sul punto, della norma — al termine che si assume non essere stato rispettato. Al riguardo, va premesso che l'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.. prevede che «I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge».L'art 585, comma 5, cod. proc. pen., prevede, a sua volta, che i termini di impugnazione previsti dal medesimo articolo sono stabiliti a pena di decadenza: la giurisprudenza, nell'interpretare la portata applicativa di tale disposizione, ha costantemente ritenuto, in una prospettiva di ordine generale, che i termini per l'impugnazione siano sempre perentori, anche laddove non espressamente indicato, attesa la necessità di assicurare stabilità al provvedimento e non lasciarlo esposto all'eventualità di una sua demolizione a distanza di grande tempo dalla sua adozione; ciò è accaduto, ad esempio, con riferimento al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711 - 01) ed ai reclami previsti in materia di sorveglianza (in questo senso, vedi Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, Rv. 261714 - 01). Nel caso in esame, non si è, tuttavia, al cospetto di un'impugnazione, ma, piuttosto, oi un particolare incidente di esecuzione, ovvero dell'affidamento al giudice deM'esecuzione — in via straordinaria e transitoria, ed in relazione ad un numero circoscriao e definito di procedimenti, connotati dall'intervento della sopravvenienza normativa in una data (il 30 dicembre 2022) in cui il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione — del compito di decidere in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva che, a regime, rientra nella competenza di quello della cognizione. L'assitmlazione dell'istituto, nella sua peculiare e, in certa misura, atipica conformazione, alla categoria degli incidenti di esecuzione rende meno stringente la necessità di attribuire — in difetto, è bene ricordare, di esplicita indicazione normativa — carattere perentorio al termine stabilito per la presentazione della richiesta di sostituzione; tanto, in ragione della possibilità, in quel settore dell'ordinamento, di introdurre taluni temi (quale, ad esempio, l'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) al di fuori di vincolanti cadenze temporali. L'attribuzione al termine de quo agitur di natura ordinatoria non trova, del resto, ostacolo nelle disposizioni in punto di esecuzione della pena, che, diversamente da quanto accade, secondo la scansione disegnata dall'art. 656 cod. proc, pen., nelle ipotesi di pena detentiva astrattamente eseguibili mediante l'ammissione a misura alternativa, non prevedono la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in pendenza del termine assegnato al condannato ai sensi del citato art. 95. La precedente considerazione induce ad inferire che il termine di trenta giorni risulta st-abilto a principale tutela della posizione del condannato il quale, in caso di propos;zlone tardiva, sarà esposto (salva, ovviamente, l'applicazione dei tempe -ament previsti dall'art. 656 cod. proc. pen.) all'esecuzione della pena in forma detentiva in conseguenza della sua temporanea inazione. Nel contesto così delineato, la qualificazione del termine come ordinatorio si palesa plausibile, precipuamente in considerazione della già ricordata transitorietà della disposizione che lo prevede, riservata ai soli procedimenti che, alla data del 30 dicembre 2022, erano pendenti in cassazione e rientranti nel fuoco di applicazione della novella, onde minusvalente si rivela, in concreto, il vulnus all'esigenza di garantire stabilità alle decisioni giurisdizionali a cui presidio si pone il principio di immanente perentorieJl