CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 06058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19273/2017 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiancarlo Servodio. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Avellino, depositato in data 23.6.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnatoil Tribunale diAvellino, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha parzialmente accolto l’impugnazione così presentata e ha rideterminato il credito ammesso al passivo in euro 30.064,37, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura concordataria, e in euro 430, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura prefallimentare, con collocazione privilegiata di entrambe i crediti, non riconoscendo tuttavia la richiesta prededuzione per il credito nascente per lo svolgimento dell’attività professionale nella procedura concordataria antecedente alla dichiarazione di fallimento. 2. Il decreto, pubblicato il 23.6.2017 , è stat o impugnat o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto da quest’ultimo e dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in seguito a transazione intercorsa tra le parti. Occorre pertanto dichiarare estinto il giudizio. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara estinto il g