CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 10/12/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del delitto di truffa per avere, con artifici e raggiri consistiti nel fare sottoscrivere ad [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di vendita di un immobile facendosi consegnare ingenti somme di denaro, indotto in errore la vittima circa il buon esito della vendita che non si perfezionava in quanto nelle more il bene era stato venduto con atto pubblico a terzi, procurandosi un ingiusto profitto costituito dalla percezione delle superiori somme senza provvedere alla stipula di regolare contratto definitivo. 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato di truffa. Osserva che la corte d'appello era pervenuta alla conferma dell'affermazione della responsabilità dell'imputato con argomentazioni totalmente generiche e senza esaminare, in alcun modo, le censure proposte, non considerando che non erano configurabili gli artifici e raggiri e che nella specie si vedeva in una ipotesi mero inadempimento civilistico, difettando la prova del dolo del reato di truffa. Lamenta, altresì, che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto tempestiva la querela in data 18 dicembre 2012, proposta ben tre anni dopo la stipula del contratto preliminare, senza considerare che la persona offesa aveva sin da subito avuto il possesso del bene. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure. 3.1. Va premesso secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (vedi Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689). Invero nella truffa contrattuale l'induzione in errore mediante raggiro è ravvisabile anche quando l'attività fraudolenta dell'agente si manifesta successivamente alla stipulazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. Ma il raggiro deve comunque estrinsecarsi in un comportamento attivo dell'agente tale da indurre la vittima in errore e determinarla, mediante una falsa rappresentazione della realtà, all'atto di disposizione patrimoniale (vedi Sez. 2, n. 11406 del 08/02/1982 - dep. 27/11/1982, ZAZA, Rv. 15640601). Nella fattispecie in esame la corte territoriale correttamente ha ritenuto configurabile il reato di truffa, in luogo di un mero inadempimento contrattuale, tenuto conto della complessiva condotta decettiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva stipulato con la vittima un preliminare di vendita incamerando l'acconto di euro 20.000,00, si era volontariamente sottratto in più occasioni alla stipula del contratto definitivo e, nelle more, aveva trasferito il bene ad un terzo, senza nulla riferire alla vittima. Trattasi di conclusioni congrue in fatto e corrette in diritto tali da resistere alle censure di parte ricorrente. 3.2. Osserva, quindi, la Corte che la sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la querela e procedibile il reato in quanto la persona offesa ha avuto contezza della condotta truffaldina solamente nei primi giorni di ottobre 2012 allorquando aveva constatato che l'immobile oggetto del preliminare di vendita era stato trasferito a terzi. Considerato, peraltro, che è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272170 - 01 non può non rilevarsi che difesa si limita, sul punto, a prospettare una differente lettura degli accadimenti certamente preclusa in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione