CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 37147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 novembre 2021 (dep. il 4 gennaio 2022) il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila - provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) - ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di inammissibilità della sua richiesta di permesso premio ex art. 30 -ter Ord. pen. reso dal Magistrato di sorveglianza di l'Aquila.2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del condannato, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.): - la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., poiché il Giudice di rinvio si sarebbe effettivamente uniformato solo in maniera «formale e apparente» a quanto statuito dalla sentenza rescindente; - nonché - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen., degli artt. 3 e 27 Cost., 2, 3, 4, 13, e 14 Carta E.D.U. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 2 maggio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione della sua fondatezza, e l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa: - ha premesso che la sentenza di annullamento con rinvio già resa da questa Corte aveva demandato al Tribunale di sorveglianza di verificare il comportamento assunto dal BARBAGALLO durante la detenzione, dando conto dell'eventuale sussistenza di elementi concreti, specifici e attuali dimostrativi della sussistenza dei collegamenti tra il condannato e soggetti legati alla criminalità organizzata etnea da cui egli proviene e del pericolo di ripristino di tali rapporti, alla luce delle informative in atti e nel rispetto dei princìpi sanciti da Corte cost. n. 253 del 22 ottobre 2019; - ha evidenziato come, dall'istruttoria svolta, risulti che le condotte illecite del BARBAGALLO risalgono a quasi quarant'anni addietro e nel lungo periodo di detenzione (di trentacinque anni) egli - non sottoposto al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. - non ha intrattenuto contatti sospetti (neppure allorché è stato erroneamente rimesso in libertà per un mese) e ha aderito all'offerta rieducativa, dimostrando un mutamento del proprio stile di vita - dunque, tenuto conto della funzione attribuita ai permessi premio nel nostro ordinamento e alla luce della giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte costituzionale (in particolare della sentenza sopra citata), il Tribunale di sorveglianza sarebbe pervenuto alla statuizione di rigetto con una motivazione apparente che non ha preso in alcun modo in considerazione le circostanze concrete sottoposte al suo vaglio, motivando in maniera manifestamente generica e illogica, in particolare perché - pur dando atto del percorso positivo del ricorrente (che ha svolto durante la restrizione i lavori più umili a dimostrazione del fatto che non è sostenuto da alcuna consorteria criminale) e ritenuto corretto il dato rappresentato dalla difesa e costituito dal decesso del soggetto a vertice della cosca (peraltro divenuto collaboratore di giustizia nel 2009) della quale il BARBAGALLO aveva fatto parte (con mere funzioni «esecutive, di bassa manovalanza»), ha preteso un contributo di tipo collaborativo da parte del condannato e, anziché considerare impossibile il ripristino dei collegamenti con la specifica cosca di appartenenza ormai dissolta, ha fatto genericamente riferimento alla piena operatività del sodalizio mafioso cosa nostra nel contesto malavitoso in discorso, imponendo così una probatio diabolica e richiamando peraltro dati relativi alla vitalità di una articolazione antagonista a quella di cui era membro il BARBAGALLO; - in tal modo, il Tribunale non avrebbe «assolutamente dimostrato che il ricorrente abbia [...] collegamenti» col contesto criminale in parola, senza dare neppure corso al supplemento istruttorio richiesto dalla difesa. 1.1. La sentenza rescindente, dopo aver ricostruito la vigente disciplina del sistema delle presunzioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., a seguito della sentenza n. 253/2019 della Consulta, ha rilevato - proprio sulla scorta di essa - che, anche al fine dell'applicazione dell'istituto che qui rileva (alla luce della peculiarità sistematiche del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e delle fattispecie collegate), occorre «un accertamento rigoroso» del distacco dal sodalizio mafioso, che deve caratterizzarsi nei termini di un «allontanamento irreversibile», e che «la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta» non sia superabile «in virtù soltanto della regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione» bensì «soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi». La sentenza rescindente ha, altresì, chiarito che la verifica di tali elementi, per l'appunto «concreti e specifici, che attestino il definitivo distacco consortile del condannato [...] deve essere svolta dalla magistratura di sorveglianza in collegamento con tutte le autorità competenti in materia», «indispensabile per verificare quale sia stata la condotta assunta dal carcerato durante l'esecuzione della pena e quale sia il contesto sociale esterno in cui il detenuto potrebbe reinserirsi, sia pure temporaneamente, in occasione di un permesso premio, vanificando gli obiettivi di prevenzione, generale e speciale, connessi all'istituto in esame». La verifica deve essere «tale da escludere sia la permanenza di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da cui» l'interessato «proviene, sia il pericolo di un loro ripristino, che devono essere sottoposti a un vaglio analitico» da parte dello stesso Giudice di sorveglianza. Di conseguenza ha demandato al Giudice del rinvio, in ossequio ai princìpi emergenti dalla richiamata pronuncia costituzionale, di «valutare [...] l'eventuale sussistenza di elementi che consentano di ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale esistente» nei confronti del BARBAGALLO, «conseguente all'assenza di un percorso collaborativo rilevante ex art. 58-ter Ord. pen.», da compiersi: - valutando il comportamento da lui assunto da durante l'esecuzione della pena detentiva e il suo grado di partecipazione al percorso trattamentale attivato nei suoi confronti dalle istituzioni penitenziarie; - dando «conto dell'eventuale sussistenza di elementi, concreti e specifici, che consentano di escludere sia la permanenza di collegamenti tra BARBAGALLO e gli ambienti della criminalità organizzata etnea da cui proveniva, sia il pericolo di un ripristino di tali rapporti consortili» e «coinvolgendo nella decisione il Procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale territorialmente competente e il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» (cfr. sentenza rescindente). 1.2. Tanto esposto, il ricorso ha erroneamente assunto che la sentenza di annullamento con rinvio abbia devoluto al Tribunale di sorveglianza di individuare la eventuale sussistenza di elementi che dimostrassero la sussistenza dei collegamenti con la criminalità, dovendo accogliersi in mancanza di essi il reclamo; al contrario, e come appena esposto, al Collegio di merito è stata devoluta la verifica della sussistenza di elementi - dimostrativi del recesso del BARABAGALLO dal sodalizio, prima ancora che del rischio di ripristino delle precedenti relazioni criminali - atti a vincere la presunzione ostativa alla concessione del permesso premio, non più assoluta e tuttavia ancora operante nei termini e nei limiti sopra richiamati, della sussistenza delle relazioni criminali già palesate. Tale errore di prospettiva non ha consentito al ricorso di cogliere nel segno, poiché esso ha censurato l'ordinanza impugnata assumendo che il Tribunale «non avrebbe dimostrato che il ricorrente abbia questi collegamenti», facendo derivare da ciò la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 30 cit. che, nei termini prospettati dalla difesa, non possono ravvisarsi. E a suffragio di tale asserto, il cui fuoco è erroneo nei termini predetti, ha pure dedotto elementi di fatto, in maniera del tutto assertiva, che divergono con quanto esposto nell'ordinanza impugnata a sostegno della decisione o comunque non risultano in alcun modo (in particolare, con riferimento al tempo dei reati commessi dal BARABAGALLO, che si colloca nei primi anni '90 del scolo scorso, e sul ruolo da lui svolto in tale contesto criminale, sulle dinamiche interne a cosa nostra che avrebbero coinvolto in particolare l'articolazione per la cui intraneità il BARBAGALLO ha riportato condanna; al lavoro svolto durante la restrizione dal condannato), e non possono porsi a sostegno di rituali censure in questa sede di legittimità all'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Ancora, il ricorso è del tutto generico nella parte in cui si duole del mancato compimento di un «supplemento istruttorio», il cui contenuto non è stato indicato e, pertanto, non ha consentito di comprendere in che termini gli elementi da esso tratti avrebbero potuto incidere, inficiandolo, sull'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01 cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). Infine, non occorre dilungarsi per rilevare che «è inammissibile il motivo di ricorso per cessazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279059 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4944 dei 03/12/2021 - dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551 - 01), nella specie neppure ipotizzata dal ricorrente né ravvisabile ex officio. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren