CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa invirtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, allavia del Viminale, n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroREGIONE ABRUZZO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026COMUNE di CHIETI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 310/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto in data 10.11.2016 l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citava laRegione Abruzzo ed il Comune di Chieti a comparire dinanzi al Tribunale di L'A-quila.Chiedeva condannare la Regione Abruzzo e/o il Comune di Chieti a corrispon-derle le somme ad essa attrice dovute a titolo di conguagli sui contributi di eser-cizio ex artt. 49 e 56 legge Regione Abruzzo n. 62/1983 relativi all'anno 2014,con la maggiorazione degli interessi ex art. 1284, 4° co., cod. civ. dalla domandaal soddisfo e con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.2. Resisteva la Regione Abruzzo.Resisteva il Comune di Chieti.3. Disposta c.t.u. contabile, in data 30.10.2018 il consulente d'ufficio atten-deva al deposito della relazione. All'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il c.t.u. deposi-tava l'elaborato in risposta ai chiarimenti richiesti dall'attrice. In data[OSCURATO:DATA_NASCITA] il consulente depositava l'integrazione alla relazione di c.t.u. qualerichiesta con ordinanza del 12.10.2020 (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4).Numero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/20264. Con sentenza n. 16/2022 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda enei confronti della Regione Abruzzo e nei confronti del Comune di Chieti; con-dannava l'attrice alle spese di lite.5. Proponeva appello l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Resisteva la Regione Abruzzo; esperiva appello incidentale.Resisteva il Comune di Chieti.6. Con sentenza n. 310/2025 la Corte d'Appello di L'Aquila così statuiva:- accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarava il difetto di legit-timazione passiva della Regione Abruzzo;- accoglieva in parte l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riformadella sentenza di primo grado, condannava il Comune di Chieti a pagare all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 84.719,90, “oltre interessi come in-dicati in motivazione”;- compensava integralmente le spese del doppio grado e poneva in pari mi-sura le spese di c.t.u. a carico dell'appellante principale e del Comune di Chieti.7. Avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ri-corso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Ha addotto che il ricorso per cassazione “risulta proposto avverso capi diversida quello che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione”(così controricorso, pag. 4).Ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della sentenza d'appello inrelazione al capo relativo al difetto di legittimazione passiva della Regione.Il Comune di Chieti non ha svolto difese.Numero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia “error in procedendo”;ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. omesso esame di un fattoprocessuale decisivo ai fini del giudizio.Deduce dapprima che non è dato comprendere l'affermazione per cui la [OSCURATO:PERSONA]Aquila ha reputato dovuta la somma di euro 84.714,90, “accertata nellasentenza di primo grado a titolo di conguaglio”, atteso che il Tribunale di L'Aquilaaveva respinto in toto la domanda attorea (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce poi che la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine al motivo diappello sub C), implicitamente rigettandolo.Deduce inoltre che la Corte distrettuale ha erroneamente computato in euro84.714,90, anziché in euro 372.983,92 il saldo contributivo dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2014, “sulla base delle sole percorrenze autorizzate dallaRegione Abruzzo al Comune di Chieti e non già, come sarebbe stato corretto,delle maggiori percorrenze chilometriche autorizzate dal Comune di Chieti allaAutoservizi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la (…) delibera di Consiglio Comunale n.215/2011” (così ricorso, pag. 11).Deduce infine che in tal modo la Corte territoriale ha ignorato del tutto larelazione integrativa depositata dal c.t.u. il 25.11.2020 (così ricorso, pag. 11).9. Il primo motivo di ricorso è a vario titolo inammissibile.10. Il primo profilo di censura non si confronta con la “ratio decidendi”.Numero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ossia del tutto ingiustificatamente la ricorrente adduce che non è dato com-prendere il senso della quantificazione – in euro 84.714,90 anziché in euro372.983,92 ‒ delle somme ad essa reputate dovute dalla Corte di L'Aquila.Invero, la Corte d'appello, “nello svolgimento del processo”, ha dato atto cheil Tribunale aveva ritenuto che la differenza di euro 84.714,90, spettante allas.r.l. attrice per i minori contributi ricevuti, fosse assorbita dal maggior “importogià percepito dalla predetta Società a titolo di contributo per i rinnovi CCNL”(così sentenza d'appello, pag. 4).Indi, “nei motivi della decisione”, ha puntualizzato, sulla scorta dell'ordinanzan. 9203 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, che era irrilevante che la s.r.l. avesseottenuto ulteriori contributi per il personale assunto, sicché l'importo di euro84.714,90 le era senz'altro dovuto (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9).11. In ordine al terzo ed al quarto profilo di censura sono sufficienti i rilieviche seguono.La ricorrente non ha assolto gli oneri, ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod.proc. civ., di specificità e di “autosufficienza” e con riferimento al testo delladelibera del Consiglio comunale di Chieti n. 215/2011 (cfr. Cass. (ord.) 23.1.2014, n. 1391; Cass. (ord.) 24.1.2022, n. 1951) e con riferimento al testo dellarelazione integrativa di c.t.u. depositata il 25.11.2020, relazione integrativa dicui ha riprodotto le sole conclusioni (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12. Cfr. Cass. (ord.)3.12.2020, n. 27702).Con i profili in esame la ricorrente adduce tout court una doglianza di merito.Cosicché soccorre l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa appli-Numero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026cazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv.656492 - 03)).E ciò viepiù che l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabilela consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essanell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio(cfr. Cass. 16.3.2022, n. 8584; Cass. (ord.) 2.3.2023, n. 6322; Cass. (ord.)24.6.2020, n. 12387).12. In ordine al secondo profilo di censura sono bastevoli i rilievi che seguono.Ingiustificatamente la ricorrente prospetta che la Corte di L'Aquila non si èpronunciata in ordine al motivo d'appello sub C), con cui a censura del primodictum aveva addotto l' “erronea determinazione da parte del Tribunale, in dif-formità dalla c.t.u., del saldo contributivo dovuto dal Comune di Chieti”.Evidentemente, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente, laCorte d'appello si è, seppur “implicitamente”, è pronunciata.Cosicché sovviene l'insegnamento per cui non ricorre il vizio di omessa pro-nuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa sta-tuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, la deci-sione adottata, tuttavia, comporti necessariamente la reiezione di tale motivo,dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata comple-tamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per laNumero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026soluzione del caso concreto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255; Cass.29.1.2021, n. 2151).13. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. “error in procedendo”, la nullità della sentenzala violazione degli artt. 156, 2° co., e 132 cod. proc. civ. per irriducibile contrastotra motivazione e dispositivo.Deduce che, nel dispositivo dell'impugnata pronuncia, la Corte di L'Aquila hacondannato il Comune di Chieti a pagare ad essa ricorrente la somma di euro84.719,00 “oltre interessi come indicati in motivazione”.Deduce che, nella motivazione dell'impugnata pronuncia, la Corte di L'Aquilaha disposto la condanna del Comune di Chieti a pagare ad essa ricorrente lasomma di euro 84.719,00 ed ha specificato che “al predetto importo deve ag-giungersi il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c., corrispondentealla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato didurata superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora”.Deduce quindi che è ben evidente che, nonostante il rinvio alla motivazione,nella motivazione non vi è riferimento agli interessi (cfr. ricorso, pag. 13).14. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.15. Va premesso che la ricorrente aveva domandato, in primo grado, la con-danna delle controparti al pagamento delle somme dovute, “maggiorate degliinteressi di cui all'art. 1284, quarto comma, codice civile dalla domanda sino alsoddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 codice civile” (cosìricorso, pag. 2); aveva domandato, in appello, la condanna delle controparti alpagamento delle somme dovute, “con l'aggiunta degli interessi di cui all'art.Numero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/20261284, quarto comma, c.c. e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma,c.c.” (così ricorso, pag. 6).Su tale scorta innegabilmente è vano, tamquam non esset, il rinvio operatoin dispositivo dalla Corte aquilana agli interessi “come indicati in motivazione”,siccome, appunto, in motivazione non vi è riferimento agli interessi.16. Pertinente, perciò, è nella specie l'insegnamento di questa Corte secondocui il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sen-tenza, ricorre solo se ed in quanto esso incida – come nella specie ‒ sulla ido-neità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenutodella statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore mate-riale (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2025, n. 17275; Cass. (ord.) 19.12.2022, n. 37079,secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenzanon può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale,poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso unavalutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelladecisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, 2° co., cod.proc. civ.).Né, d'altra parte, in dipendenza appunto dell'irriducibile contrasto tra dispo-sitivo e motivazione, osta all'accoglimento del secondo motivo di ricorso l'inse-gnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12449 del 7.5.2024 (Rv. 670951- 02) (secondo cui se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettivaindividuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamentodi “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico ac-certamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodoNumero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026successivo alla proposizione della domanda giudiziale secondo il saggio previstodalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-merciali (ex art. 1284, 4° co., cod. civ.), la misura degli interessi maturati dopola domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, 1° co., cod. civ., stanteil divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo).17. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 310/2025della Corte d'Appello di L'Aquila va quindi cassata, con rinvio alla stessa Corted'appello, in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regola-mentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.18. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presup-posti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002,la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, lasentenza n. 310/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila e rinvia alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteNumero registro generale 18702/2025Numero sezionale 2048/2026Numero di raccolta generale 22329/2026Data pubblicazione 29/06/2026Guido Mercolino