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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05894/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione in sentenza sia quanto al dolo e alla consapevolezza dello stato di latitanza dell'Abruzzese, desunti dai comportamenti e dagli elementi oggettivi indicati in sentenza (pag. 4-5), sia quanto alla esclusione della particolare tenuità del fatto, sorretta da puntuale e diffusa motivazione ( pag.6); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere et,gtensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione in sentenza sia quanto al dolo e alla consapevolezza dello stato di latitanza dell'Abruzzese, desunti dai comportamenti e dagli elementi oggettivi indicati in sentenza (pag. 4-5), sia quanto alla esclusione della particolare tenuità del fatto, sorretta da puntuale e diffusa motivazione ( pag.6); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere et,gtensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris