CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 42050/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SEM' • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 febbraio 2021 del GIP di Cosenza ed avente ad oggetto beni precedentemente concessi in leasing all'indagato dalla parte offesa. A fondamento del ritenuto fumus, la pregressa richiesta di restituzione dei beni e la presenza in capo all'indagato di un atteggiamento ritenuto meramente dilatorio. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, LUCCHETTA [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 646 codice penale in difetto di effettive condotte di appropriazione del bene avendo il ricorrente messo a disposizione il bene e avendo lo stesso tempestivamente risposto alle comunicazioni ricevute dalla medesima parte offesa. Il LUCCHETTA afferma in sostanza che la condotta dilatoria, peraltro nemmeno sussistente, non potrebbe essere equiparabile al rifiuto di restituire il bene e comunque non sarebbe espressiva della volontà di appropriarsene. 3. Il Procuratore Generale in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria in data 30/9/2021, parte ricorrente ha ulteriormente contestato la mancanza di una interversione nel possesso. 5. Il ricorso è manifestamente infondato. 6. Dalla ricostruzione offerta nei provvedimenti in atti risultano una serie di elementi certi. Incontestata la presenza di una risalente richiesta di restituzione all'esito della scadenza del contratto. Indiscusso il fatto che - a distanza di quasi un anno, alla data di esecuzione del sequestro - il bene non fosse stato restituito. Evidente il fatto che non vi sono stati fattori impeditivi della restituzione o alcun profilo che possa legittimare alcun diritto di ritenzione. Di conseguenza, manca alcuna giustificazione alla mancata restituzione del bene su cui il ricorrente non ha più alcun diritto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 46744 del 19/09/2018 Rv. 274650 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25282 del 31/05/2016 Rv. 267072 - 01). 6.1. Tali elementi - puntualmente valorizzati dal provvedimento impugnato, palesano la sussistenza della gravità indiziaria e la manifesta infondatezza del ricorso. 7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa c/ delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso jRoma. il 7 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] hte ([OSCURATO:PERSONA]) (Geppi ag