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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2017

Cassazione n. 23859/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2047/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.

DI SASSARIn. 397/2017 depositata i l 20/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché il Tribunale adito dichiarasse l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sulla striscia di terreno lungo il muro di confine dello stesso Mongili.

Gli attori dedussero di aver esercitato, sin dall’atto di compravendita risalente al 1972, il possesso del terreno fino al muro di confine e che nel 2006, in seguito ad una rettifica catastale, la striscia di terreno era stata attribuita catastalmente al convenuto.

All’esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Cagliari confermò la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di usucapione.

La decisione fu fondata sulle dichiarazioni dei testi, che, in modo concorde,avevano riferito dell’esistenza di un muro di confine tra la proprietà Falchi e la proprietà Mongili, costituito da un muro in cantoni di tufo privo di varchi di aperture; anche nel corso dell’ispezione dei luoghi, il giudice di prime cure aveva constatato che il confine della proprietà Mongili era delimitato da un muro.

Gli attori avevano esercitato il possesso dapprima in via mediata, tramite i propri genitori che, dopo l’acquisto del terreno vi avevano costruito una casa ed avevano provveduto alla coltivazione dell’oliveto.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 1158 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.., in quanto l’azione di regolamento di confine troverebbe applicazione quando i reciproci titoli di proprietà non sono contestati, dovendosi in tale caso procedere solo a individuare la consistenza materiale della res mentre, nel caso di specie, le parti avrebbero contestato i titoli di proprietà riguardo ad una precisa porzione di terreno.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc, in relazione all'art 360, n.4, cpc perché la Corte d'appello si sarebbe pronunciata sulla collocazione della linea di confine e non sulla domanda di usucapione.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di merito ha accertato che nessuna contestazione era sorta tra le parti in relazione ai titoli di proprietà in quanto oggetto di accertamento era l’esistenza del possesso ultraventennale su una porzione di terreno che si estendeva fino al muro di confine e che, in seguito ad un riordino catastale avvenuto nel 2006, era stata intestata al Mogili (pag. 4 della sentenza impugnata).

Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dell’ispezione dei luoghi, la Corte d’appello ha accertato che sin dal 1970 il confine tra la proprietà Falchi e la proprietà Mongili era costituita da un muro privo di varchi ed aperture, ragione per la quale accertava il confine in difformità rispetto alle risultanze delle mappe catastali ( Cass.23682/2015), nonché il possesso esclusivo della porzione di terreno in capo agli attori.

Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di usucapione, per avere la Corte d’appello accertato il possesso ultaventennale da parte degli attori sulla porzione di terreno che si estendeva fino al muro di confine.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.., per non avere la corte di merito verificato quale fosse il titolo in base al quale i genitori degli attori detenessero il fondo oggetto di causa e per non aver verificato se vi era compreso anche il tratto di terreno in contestazione.

Con il quarto motivodi ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. anche in connessione con l’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., anche per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c..

Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto “verosimile” che il possesso fosse stato esercitata sul tratto di terreno che si estendeva fino al muro di confine, senza spiegare quale fosse il fatto noto in base al quale risalire al fatto ignoto del possesso.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di merito ha accertato sulla base della prova orale e documentale, nonché attraverso l’ispezione dei luoghi, che gli attori avevano esercitato il possesso sul terreno, acquistato con atto del 1972, fino al muro di confine; il muro era privo di varchi ed aperture sì da non consentire un possesso promiscuo.

Il possesso era stato inizialmente esercitato in via mediata attraverso i genitori di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando il titolo in base al quale i terzi avessero la disponibilità del terreno, se per ragioni familiari, per comodato o altro.

Ciò che rileva è la possibilità di riacquistare il corpus possessionis e, nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso che vi fosse una interversio possessionis da parte dei genitori e che, dopo il loro decesso, gli attori avessero riacquistato la disponibilità del terreno.

Ne consegue che l’accertamento dell’usucapione della porzione del terreno in contestazione è avvenuta sulla base delle prove testimoniali e non sulla base di mere presunzioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2047/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. FRIGGERI 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. DI SASSARIn. 397/2017 depositata i l 20/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché il Tribunale adito dichiarasse l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sulla striscia di terreno lungo il muro di confine dello stesso Mongili. Gli attori dedussero di aver esercitato, sin dall’atto di compravendita risalente al 1972, il possesso del terreno fino al muro di confine e che nel 2006, in seguito ad una rettifica catastale, la striscia di terreno era stata attribuita catastalmente al convenuto. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Cagliari confermò la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di usucapione. La decisione fu fondata sulle dichiarazioni dei testi, che, in modo concorde,avevano riferito dell’esistenza di un muro di confine tra la proprietà Falchi e la proprietà Mongili, costituito da un muro in cantoni di tufo privo di varchi di aperture; anche nel corso dell’ispezione dei luoghi, il giudice di prime cure aveva constatato che il confine della proprietà Mongili era delimitato da un muro. Gli attori avevano esercitato il possesso dapprima in via mediata, tramite i propri genitori che, dopo l’acquisto del terreno vi avevano costruito una casa ed avevano provveduto alla coltivazione dell’oliveto. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 1158 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.., in quanto l’azione di regolamento di confine troverebbe applicazione quando i reciproci titoli di proprietà non sono contestati, dovendosi in tale caso procedere solo a individuare la consistenza materiale della res mentre, nel caso di specie, le parti avrebbero contestato i titoli di proprietà riguardo ad una precisa porzione di terreno. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc, in relazione all'art 360, n.4, cpc perché la Corte d'appello si sarebbe pronunciata sulla collocazione della linea di confine e non sulla domanda di usucapione. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha accertato che nessuna contestazione era sorta tra le parti in relazione ai titoli di proprietà in quanto oggetto di accertamento era l’esistenza del possesso ultraventennale su una porzione di terreno che si estendeva fino al muro di confine e che, in seguito ad un riordino catastale avvenuto nel 2006, era stata intestata al Mogili (pag. 4 della sentenza impugnata). Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dell’ispezione dei luoghi, la Corte d’appello ha accertato che sin dal 1970 il confine tra la proprietà Falchi e la proprietà Mongili era costituita da un muro privo di varchi ed aperture, ragione per la quale accertava il confine in difformità rispetto alle risultanze delle mappe catastali ( Cass.23682/2015), nonché il possesso esclusivo della porzione di terreno in capo agli attori. Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di usucapione, per avere la Corte d’appello accertato il possesso ultaventennale da parte degli attori sulla porzione di terreno che si estendeva fino al muro di confine. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.., per non avere la corte di merito verificato quale fosse il titolo in base al quale i genitori degli attori detenessero il fondo oggetto di causa e per non aver verificato se vi era compreso anche il tratto di terreno in contestazione. Con il quarto motivodi ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. anche in connessione con l’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., anche per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.. Il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto “verosimile” che il possesso fosse stato esercitata sul tratto di terreno che si estendeva fino al muro di confine, senza spiegare quale fosse il fatto noto in base al quale risalire al fatto ignoto del possesso. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha accertato sulla base della prova orale e documentale, nonché attraverso l’ispezione dei luoghi, che gli attori avevano esercitato il possesso sul terreno, acquistato con atto del 1972, fino al muro di confine; il muro era privo di varchi ed aperture sì da non consentire un possesso promiscuo. Il possesso era stato inizialmente esercitato in via mediata attraverso i genitori di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando il titolo in base al quale i terzi avessero la disponibilità del terreno, se per ragioni familiari, per comodato o altro. Ciò che rileva è la possibilità di riacquistare il corpus possessionis e, nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso che vi fosse una interversio possessionis da parte dei genitori e che, dopo il loro decesso, gli attori avessero riacquistato la disponibilità del terreno. Ne consegue che l’accertamento dell’usucapione della porzione del terreno in contestazione è avvenuta sulla base delle prove testimoniali e non sulla base di mere presunzioni. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort
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