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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43233/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto il comma 1- bis dell'art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato - recte della pena - conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri /) e 2), dell'art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti a lo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

Pertanto, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso tribunale ed in tal modo deve essere qualificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citato provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto il comma 1- bis dell'art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato - recte della pena - conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri /) e 2), dell'art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti a lo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Pertanto, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso tribunale ed in tal modo deve essere qualificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citato provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso
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