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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27450/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di [OSCURATO:PERSONA] DIGOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SIMONETTACICCARELLI, che si riporta alla memoria depositata e conclude perl'inammissibilità del ricorso;udito il difensore,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportaai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, infunzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile del reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.), per aver offeso lareputazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] definendolo, davanti alla propria assistitaGiuseppa Corio, "scarso e incompetente", ed altre frasi dal contenuto denigratorio,come “cialtrone”.2.

Il ricorso per cassazione, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a un unico motivo, che deduce violazione di legge in relazione agli artt.192 e 530 cod. proc. pen. e 110 e 595 cod. pen..

Viene contestato, in primo luogo,il ragionamento con cui la sentenza d'appello ha ritenuto soddisfatto il requisitodella comunicazione con più persone: poiché l'imputazione contestava a Calderonee ai due originari coimputati, poi assolti, Pitrone e Scattareggia, di aver agito inconcorso comunicando con più persone, l'unica destinataria della comunicazionesarebbe stata la sola Corio; i coimputati, quantunque poi assolti, non potrebberoessere conteggiati nel novero delle "più persone" ai sensi dell'art. 595 cod. pen.,difettando per definizione il requisito della fattispecie.

Il ricorso deduce, in secondoluogo, la mancanza di prova del fatto tipico: le dichiarazioni rese in dibattimentoda Scattareggia e Pitrone, che avrebbero escluso qualsiasi interlocuzionedenigratoria del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], smentirebberoclamorosamente il narrato della Corio, unica fonte del giudizio di responsabilità,rendendo non raggiunta la prova della pronuncia delle espressioni diffamatorie.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4.

La difesa di parte civile ha depositato conclusioni e nota spese in data 24giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in parte inammissibile, è nel complesso infondato.2.

L’unico, composito motivo, che ha dapprima lamentato violazione di leggein ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo della “comunicazione con piùpersone”, tipico del reato di diffamazione, non merita pregio, con lepuntualizzazioni che si esprimeranno.2.1.

Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione è requisitoindispensabile la divulgazione dell’espressione diffamatoria in capo a più persone– almeno due, diverse dall’offeso, che non deve essere presente – le quali sianoin condizioni di apprenderne e percepirne i contenuti.

Come chiarito da risalenti,ma tuttora attuali e condivise pronunce di questa Corte, concorrono a formare ilnumero delle persone anche quelle diverse da coloro ai quali l'agente si èdirettamente indirizzato (Sez.5, n. 5267 del 03/05/1985, D’Aguanno, Rv.169472); e l'estremo della comunicazione con più persone, ai fini del delitto di cuiall'art. 595 cod. pen., sussiste ove si accerti che l'agente, anche eventualmenteindirizzandosi ad una sola persona, abbia comunicato sostanzialmente con piùpersone presenti, parlando ad alta voce, in modo, quindi, che la comunicazionelesiva dell'altrui reputazione non potesse non essere percepita da una pluralità disoggetti (Sez.5, n. 10263 del 06/10/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 150986).

È tuttaviaevidente che per “più persone” a cui è “trasmessa” la comunicazione debbanointendersi i “ricettori” della espressione lesiva che integra la condotta illecita.Calando tali consolidati principi nel caso in scrutinio, può allora affermarsi chenelle “più persone” destinatarie della comunicazione proveniente dall’autore delreato di diffamazione non può essere incluso il soggetto a cui sia stato attribuito ilmedesimo reato a titolo di concorso, anche laddove eventualmente proscioltodall’accusa contestata.La prospettazione accusatoria del pubblico ministero segna il limitedell’imputazione, sulla quale è calibrato l’esercizio del diritto di difesa, garantitodalla Costituzione; all’imputato, oggi ricorrente, è stato addebitato di avercommesso il reato di diffamazione in danno dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in concorso conil vice Sindaco, Pitrone, per aver esternato talune parole offensive a più persone,o in presenza di più persone, tra le quali, evidentemente, proprio per la strutturadel rimprovero così formalizzato, non può essere “ontologicamente” ricompresocolui che sia stato incolpato di avervi concorso.

Tra le “più persone”, elementocostitutivo del reato de quo, non può essere inclusa la persona imputata delmedesimo reato di diffamazione, a prescindere dal suo postumo proscioglimentonel merito, epilogo processuale che non è suscettibile di trasformarne la veste inquella di persona “destinataria” della comunicazione offensiva.Diversa, invece, è la posizione del Segretario comunale Scattareggia, che nonè stato coimputato del medesimo reato attribuito al Sindaco, personapacificamente presente all’interazione tra il Sindaco ricorrente e la signora Corio,nel cui contesto sono state proferite le espressioni offensive della reputazione delprofessionista.Correttamente, in definitiva, e con apprezzamento di puro merito, sottratto alsindacato di legittimità, il giudice d’appello ha individuato, tra le più persone chehanno ascoltato le parole offensive proferite dal Sindaco in pregiudizio dellareputazione del querelante, oltre alla Corio, diretta interlocutrice dell’imputato,anche il segretario comunale, destinatario di un autonomo e separato addebito dianaloga natura, ma soggetto “esterno”, “presente” allo sfogo altrui.2.2.

La ragione di ricorso, pur impropriamente agganciata al vizio di cui all’art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – che riguarda l'erronea interpretazionedella legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erroneaqualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecieastratta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404) - ha di poi dedotto,in concreto, un vizio di travisamento della prova (detto anche vizio dicontraddittorietà processuale) con riferimento al contenuto delle dichiarazioni resenel dibattimento di primo grado dal Vice sindaco Pitrone e dal Segretario ComunaleScattareggia, che non si sono limitati a negare la propria responsabilità – comeerroneamente rilevato dal giudice di seconda istanza - ma hanno escluso che ilSindaco [OSCURATO:PERSONA] abbia proferito gli epiteti di offensivo discredito di cui ha riferitola Corio, come si evince dalla lettura del verbale dell’ udienza del 28 giugno 2024,allegato al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienzadell’impugnazione.Sotto questo profilo la doglianza è inammissibile, dal momento che, ai sensidegli artt. 39-bis D. Lgs. n. 274 del 2000 e 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.,trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazionecontro la sentenza di secondo grado è consentito soltanto per i motivi di cui all’art.606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. e non per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettatoe, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.Nulla deve essere disposto a titolo di rifusione delle spese di parte civile.Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.

U n. 27727 del 14/12/2023,Gambacurta, Rv. 286581).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di [OSCURATO:PERSONA] DIGOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SIMONETTACICCARELLI, che si riporta alla memoria depositata e conclude perl'inammissibilità del ricorso;udito il difensore,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportaai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, infunzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile del reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.), per aver offeso lareputazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] definendolo, davanti alla propria assistitaGiuseppa Corio, "scarso e incompetente", ed altre frasi dal contenuto denigratorio,come “cialtrone”.2. Il ricorso per cassazione, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], èaffidato a un unico motivo, che deduce violazione di legge in relazione agli artt.192 e 530 cod. proc. pen. e 110 e 595 cod. pen.. Viene contestato, in primo luogo,il ragionamento con cui la sentenza d'appello ha ritenuto soddisfatto il requisitodella comunicazione con più persone: poiché l'imputazione contestava a Calderonee ai due originari coimputati, poi assolti, Pitrone e Scattareggia, di aver agito inconcorso comunicando con più persone, l'unica destinataria della comunicazionesarebbe stata la sola Corio; i coimputati, quantunque poi assolti, non potrebberoessere conteggiati nel novero delle "più persone" ai sensi dell'art. 595 cod. pen.,difettando per definizione il requisito della fattispecie. Il ricorso deduce, in secondoluogo, la mancanza di prova del fatto tipico: le dichiarazioni rese in dibattimentoda Scattareggia e Pitrone, che avrebbero escluso qualsiasi interlocuzionedenigratoria del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], smentirebberoclamorosamente il narrato della Corio, unica fonte del giudizio di responsabilità,rendendo non raggiunta la prova della pronuncia delle espressioni diffamatorie.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni e nota spese in data 24giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in parte inammissibile, è nel complesso infondato.2. L’unico, composito motivo, che ha dapprima lamentato violazione di leggein ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo della “comunicazione con piùpersone”, tipico del reato di diffamazione, non merita pregio, con lepuntualizzazioni che si esprimeranno.2.1. Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione è requisitoindispensabile la divulgazione dell’espressione diffamatoria in capo a più persone– almeno due, diverse dall’offeso, che non deve essere presente – le quali sianoin condizioni di apprenderne e percepirne i contenuti. Come chiarito da risalenti,ma tuttora attuali e condivise pronunce di questa Corte, concorrono a formare ilnumero delle persone anche quelle diverse da coloro ai quali l'agente si èdirettamente indirizzato (Sez.5, n. 5267 del 03/05/1985, D’Aguanno, Rv.169472); e l'estremo della comunicazione con più persone, ai fini del delitto di cuiall'art. 595 cod. pen., sussiste ove si accerti che l'agente, anche eventualmenteindirizzandosi ad una sola persona, abbia comunicato sostanzialmente con piùpersone presenti, parlando ad alta voce, in modo, quindi, che la comunicazionelesiva dell'altrui reputazione non potesse non essere percepita da una pluralità disoggetti (Sez.5, n. 10263 del 06/10/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 150986). È tuttaviaevidente che per “più persone” a cui è “trasmessa” la comunicazione debbanointendersi i “ricettori” della espressione lesiva che integra la condotta illecita.Calando tali consolidati principi nel caso in scrutinio, può allora affermarsi chenelle “più persone” destinatarie della comunicazione proveniente dall’autore delreato di diffamazione non può essere incluso il soggetto a cui sia stato attribuito ilmedesimo reato a titolo di concorso, anche laddove eventualmente proscioltodall’accusa contestata.La prospettazione accusatoria del pubblico ministero segna il limitedell’imputazione, sulla quale è calibrato l’esercizio del diritto di difesa, garantitodalla Costituzione; all’imputato, oggi ricorrente, è stato addebitato di avercommesso il reato di diffamazione in danno dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in concorso conil vice Sindaco, Pitrone, per aver esternato talune parole offensive a più persone,o in presenza di più persone, tra le quali, evidentemente, proprio per la strutturadel rimprovero così formalizzato, non può essere “ontologicamente” ricompresocolui che sia stato incolpato di avervi concorso. Tra le “più persone”, elementocostitutivo del reato de quo, non può essere inclusa la persona imputata delmedesimo reato di diffamazione, a prescindere dal suo postumo proscioglimentonel merito, epilogo processuale che non è suscettibile di trasformarne la veste inquella di persona “destinataria” della comunicazione offensiva.Diversa, invece, è la posizione del Segretario comunale Scattareggia, che nonè stato coimputato del medesimo reato attribuito al Sindaco, personapacificamente presente all’interazione tra il Sindaco ricorrente e la signora Corio,nel cui contesto sono state proferite le espressioni offensive della reputazione delprofessionista.Correttamente, in definitiva, e con apprezzamento di puro merito, sottratto alsindacato di legittimità, il giudice d’appello ha individuato, tra le più persone chehanno ascoltato le parole offensive proferite dal Sindaco in pregiudizio dellareputazione del querelante, oltre alla Corio, diretta interlocutrice dell’imputato,anche il segretario comunale, destinatario di un autonomo e separato addebito dianaloga natura, ma soggetto “esterno”, “presente” allo sfogo altrui.2.2. La ragione di ricorso, pur impropriamente agganciata al vizio di cui all’art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – che riguarda l'erronea interpretazionedella legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erroneaqualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecieastratta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404) - ha di poi dedotto,in concreto, un vizio di travisamento della prova (detto anche vizio dicontraddittorietà processuale) con riferimento al contenuto delle dichiarazioni resenel dibattimento di primo grado dal Vice sindaco Pitrone e dal Segretario ComunaleScattareggia, che non si sono limitati a negare la propria responsabilità – comeerroneamente rilevato dal giudice di seconda istanza - ma hanno escluso che ilSindaco [OSCURATO:PERSONA] abbia proferito gli epiteti di offensivo discredito di cui ha riferitola Corio, come si evince dalla lettura del verbale dell’ udienza del 28 giugno 2024,allegato al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienzadell’impugnazione.Sotto questo profilo la doglianza è inammissibile, dal momento che, ai sensidegli artt. 39-bis D. Lgs. n. 274 del 2000 e 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.,trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazionecontro la sentenza di secondo grado è consentito soltanto per i motivi di cui all’art.606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. e non per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettatoe, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.Nulla deve essere disposto a titolo di rifusione delle spese di parte civile.Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U n. 27727 del 14/12/2023,Gambacurta, Rv. 286581). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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