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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07248/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del grado Ricorso trattato con contraddittorio scritto ali sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 21/10/2016, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto, loro contestato in concorso, di usura ai danni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere ricevuto cinque assegni bancari dell'importo complessivo di euro 24.800 in cambio della somma in contanti di euro 12.000,00 con interessi usurari al tasso nominale del 1200,00%.

Nella valutazione del Tribunale, dalle prove orali assunte in dibattimento e dalla documentazione acquisita agli atti non era emersa con sufficiente certezza la prova della dazione o promessa di interessi o vantaggi usurari, non potendosi escludere che i titoli consegnati fossero imputabili non ai soli prestiti riferiti dalle persone offese in dibattimento, ma anche a più complessi rapporti contabili tra le parti, eventualmente anche a carattere novativo.

2. Decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, come da sollecitazione delle parti civili, la Corte di Appello di Catania, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame delle persone offese e il conferimento di incarico di redazione di perizia contabile, e successivo esame del perito, in riforma della pronuncia di primo grado ha riconosciuto la penale colpevolezza di entrambi gli imputati, condannandoli alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, disponendo altresì, la confisca diretta o per equivalente dei beni costituenti il prezzo o profitto del reato o delle somme di denaro o beni per importo pari agli interessi e vantaggi usurari.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattordici motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 516 comma 1, 521 comma 2 e 522 comma 1 cod. proc. pen. per essere stato condannato il ricorrente per fatto diverso da quello contestato, sia per essersi fondato il giudizio di colpevolezza su di una scrittura datata 20/4/2009 ed ulteriori tre assegni nuovi e non contestati, sia per essersi ritenuto il fatto consumato il 3/5/2013, data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così escludendo la prescrizione.

4.2. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero perché generico e non rispondente ai criteri di specificità di cui agli artt. 581 e 591 cod,. proc. pen. 4.3.

Vizio di motivazione per essere stato ribaltato il giudizio assolutorio in mancanza di motivazione rafforzata, fondandosi la sentenza sull'espletata perizia senza confrontare questa con le consulenze tecniche acquisite in primo grado.

4.4. Violazione di legge, in particolare dell'art. 178 lett.

C) cod. proc. pen., per essersi proceduto all'esame diretto delle persone offese con violazione sostanziale del diritto di difesa e del regolare contraddittorio.

4.5. Violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva, per essersi proceduto alla rinnovazione solo degli esami delle persone offese e non anche del consulente tecnico. della difesa, dr.

Leocata, unica prova a discarico, sulla quale anche si fondava la sentenza assolutoria.

4.6. Vizio della motivazione e travisamento della prova per non essere state riconosciute le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese, pur evidenziate dalla difesa, e per l'assoluta mancanza di valutazione della consulenza tecnica del dr.

Leocata.

4.7. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., atteso che, non sussistendo certezza dell'integrale pagamento del pattuito, non vi sarebbe certezza dell'adempimento dell'obbligazione usuraria e, quindi, del momento consumativo del reato ed altresì perché, se il reato si fosse consumato il 3/5/2013, i calcoli degli interessi avrebbero dovuto essere effettuati sino a tale data.

Inoltre perché i rapporti intercorrevano tra le persone offese ed il Polara, i cui scambi di denaro ed assegni non erano noti al Puccia.

4.8. Vizio di motivazione in ordine alla dazione o promessa di interessi usurari, in ordine al contributo causale che avrebbe offerto il Puccia alla consumazione del reato ed in ordine all'elemento soggettivo di questo, con riferimento al ricorrente: si assume, in particolare che, difettando qualsiasi elemento dal quale desumere la sua conoscenza di quanto e con quali tempistiche avessero ricevuto le persone offese, e di quali fossero le modalità di restituzione, non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo del reato

4.9. Violazione di legge in ordine al momento consumativo del reato, da individuarsi nel momento della consegna di titoli di credito con gli interessi concordati, a nulla rilevando il momento dell'incasso di questi e, comunque, perché, in presenza di una contestazione chiusa e nel difetto di modifiche dell'imputazione, non era consentito spostare in avanti il momento di consumazione del reato.

Conseguentemente, andava riconosciuta la prescrizione del reato, alla data del 30/11/2020, nel difetto di cause di sospensione, non potendosi riconoscere queste nemmeno in occasione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, quando queste comunque venivano rinviate anche per difetti di notifica non dipendenti dall'imputato o dal difensore.

4.10. Illogicità della motivazione in ordine al momento consumativo del reato, peraltro non essendosi realizzata la vendita dell'immobile delle persone offese nemmeno il 3 maggio 2013, e vizio di motivazione in ordine alle questioni poste alla valutazione della Corte con memorie difensive,

4.11. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche

4.12. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio

4.13. Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili ed alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile

4.14. Vizio di motivazione in ordine alla confisca ed alla richiesta di sospensione dell'esecuzione di questa.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi di impugnazione:

5.1. Violazione di legge per essersi fondata la sentenza su assegni e documenti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione. .

5.2. Violazione .di legge per essersi .fondata la pronuncia .di condanna su perizia conferita senza contraddittorio tra le parti ex art. 226 comma 1 cod. proc. pen. e per essere stato violato altresì il disposto dell'art. 228 comma 4 c.p.p., secondo il quale in caso di contrasto sui poteri del perito la questione va rimessa al giudice che, nel caso in esame, sempre senza contraddittorio, ha emesso ordinanza integrativa nella quale non sono stati integrati i precedenti quesiti.

5.3. Illogicità della motivazione in ordine al superamento del tasso soglia necessario per integrare il delitto di usura ed altresì in ordine al trattamento sanzionatorio.

6. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

7. La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata, per la fondatezza degli assorbenti motivi di ricorso di seguito indicati.

2. Preliminarmente, però, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso con i quali si è contestato la violazione di legge per non essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, per genericità dello stesso, e di quelli con cui si è altresì contestata la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2.1. L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, infatti, non difettava di specificità in quanto, accogliendo la sollecitazione delle parti civili, con l'atto di impugnazione lo stesso aveva valorizzato, inevitabilmente, elementi già valutati dalla sentenza di primo grado, sollecitandone però una rivalutazione alla luce delle considerazioni esposte nel medesimo atto, come consentito nel giudizio di merito.

2.2. Infondati sono anche il primo, il settimo ed il nono motivo di impugnazione proposti nell'interesse del Puccia, aventi tutti ad oggetto il momento consumativo del reato contestato e, di conseguenza, la prescrizione dello stesso, che il ricorrente assume essere già intervenuta.

In realtà, se è vero che il capo di imputazione formulava una contestazione "chiusa", con riferimento a condotte poste in essere "in Modica dal 5/2/2008 e fino al 31/5/2008", deve anche considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un "post factum" non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Rv. 260782, Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Rv. 248132).La stessa sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che le parti hanno accettato il contraddittorio su una perizia che accertasse "le dazioni progressive fino al 30 aprile 2011", come emerge dal verbale di udienza del 15/7/2020 e dalla richiesta formulata dallo stesso difensore del Polara, di cui a pag. 6 del verbale di udienza del 25/11/2020 riportato a pag. 4 della sentenza impugnata, così come da piano di ripianamento del debito convenuto con scrittura privata del 20/4/2009, utilizzata dalla difesa degli imputati in sede di controesame della persona offesa Bettordino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne consegue che - anche a tacere della successiva azione esecutiva in danno del patrimonio immobiliare delle odierne persone offese e dei periodi di sospensione della prescrizione - non può ritenersi in alcun modo trascorso il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi dalla consumazione del reato, posto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. 3.

La sentenza impugnata va, però, annullata in quanto debbono ritenersi fondati ed assorbenti il terzo ed il quinto dei motivi di ricorso presentati dal Puccia, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata ribaltata nel giudizio di appello in virtù di una perizia in tale sede espletata, senza adeguatamente confrontarsi con le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte del Puccia, e senza rinnovare tale prova dichiarativa.

Vertendosi in un caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la valutazione di prove dichiarative, infatti, il disposto dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e, prima delle modifiche legislative, già la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, imponevano la rinnovazione di tutte le prove dichiarative potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, e tra queste inevitabilmente anche l'esame del consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA], giunto a conclusioni diverse da quelle del perito nominato dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Drasgupta, Rv. 267491).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha evidenziato che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Drasgupta, Rv. 267491; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

La rinnovazione, nel contraddittorio delle parti, dell'esame del consulente tecnico della difesa, peraltro, era necessaria anche per poter provvedere alla motivazione rafforzata che, in tema di giudizio di appello, è richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) e questa Corte di Cassazione ha anche avuto modo di precisare che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione " rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Rv. 277624).

La sentenza impugnata, invece, in palese contrasto con tali principi, non solo non ha proceduto alla rinnovazione dell'esame del consulente tecnico della difesa ma non ha soddisfatto nemmeno l'onere della motivazione rafforzata, in quanto, nel far proprie le conclusioni alle quali è giunto il perito nominato nel giudizio di appello, nemmeno si è confrontato con le dichiarazioni del consulente di parte, dr.

Leocata, per confutarle e rendere adeguatamente conto della forza persuasiva superiore attribuita alle valutazioni del perito esaminato con la rinnovazione del dibattimento.

4. Ala luce di tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio che si conformi ai pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del grado Ricorso trattato con contraddittorio scritto ali sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 21/10/2016, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto, loro contestato in concorso, di usura ai danni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere ricevuto cinque assegni bancari dell'importo complessivo di euro 24.800 in cambio della somma in contanti di euro 12.000,00 con interessi usurari al tasso nominale del 1200,00%. Nella valutazione del Tribunale, dalle prove orali assunte in dibattimento e dalla documentazione acquisita agli atti non era emersa con sufficiente certezza la prova della dazione o promessa di interessi o vantaggi usurari, non potendosi escludere che i titoli consegnati fossero imputabili non ai soli prestiti riferiti dalle persone offese in dibattimento, ma anche a più complessi rapporti contabili tra le parti, eventualmente anche a carattere novativo. 2. Decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, come da sollecitazione delle parti civili, la Corte di Appello di Catania, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame delle persone offese e il conferimento di incarico di redazione di perizia contabile, e successivo esame del perito, in riforma della pronuncia di primo grado ha riconosciuto la penale colpevolezza di entrambi gli imputati, condannandoli alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, disponendo altresì, la confisca diretta o per equivalente dei beni costituenti il prezzo o profitto del reato o delle somme di denaro o beni per importo pari agli interessi e vantaggi usurari. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattordici motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 516 comma 1, 521 comma 2 e 522 comma 1 cod. proc. pen. per essere stato condannato il ricorrente per fatto diverso da quello contestato, sia per essersi fondato il giudizio di colpevolezza su di una scrittura datata 20/4/2009 ed ulteriori tre assegni nuovi e non contestati, sia per essersi ritenuto il fatto consumato il 3/5/2013, data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così escludendo la prescrizione. 4.2. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero perché generico e non rispondente ai criteri di specificità di cui agli artt. 581 e 591 cod,. proc. pen. 4.3. Vizio di motivazione per essere stato ribaltato il giudizio assolutorio in mancanza di motivazione rafforzata, fondandosi la sentenza sull'espletata perizia senza confrontare questa con le consulenze tecniche acquisite in primo grado. 4.4. Violazione di legge, in particolare dell'art. 178 lett. C) cod. proc. pen., per essersi proceduto all'esame diretto delle persone offese con violazione sostanziale del diritto di difesa e del regolare contraddittorio. 4.5. Violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva, per essersi proceduto alla rinnovazione solo degli esami delle persone offese e non anche del consulente tecnico. della difesa, dr. Leocata, unica prova a discarico, sulla quale anche si fondava la sentenza assolutoria. 4.6. Vizio della motivazione e travisamento della prova per non essere state riconosciute le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese, pur evidenziate dalla difesa, e per l'assoluta mancanza di valutazione della consulenza tecnica del dr. Leocata. 4.7. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., atteso che, non sussistendo certezza dell'integrale pagamento del pattuito, non vi sarebbe certezza dell'adempimento dell'obbligazione usuraria e, quindi, del momento consumativo del reato ed altresì perché, se il reato si fosse consumato il 3/5/2013, i calcoli degli interessi avrebbero dovuto essere effettuati sino a tale data. Inoltre perché i rapporti intercorrevano tra le persone offese ed il Polara, i cui scambi di denaro ed assegni non erano noti al Puccia. 4.8. Vizio di motivazione in ordine alla dazione o promessa di interessi usurari, in ordine al contributo causale che avrebbe offerto il Puccia alla consumazione del reato ed in ordine all'elemento soggettivo di questo, con riferimento al ricorrente: si assume, in particolare che, difettando qualsiasi elemento dal quale desumere la sua conoscenza di quanto e con quali tempistiche avessero ricevuto le persone offese, e di quali fossero le modalità di restituzione, non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo del reato 4.9. Violazione di legge in ordine al momento consumativo del reato, da individuarsi nel momento della consegna di titoli di credito con gli interessi concordati, a nulla rilevando il momento dell'incasso di questi e, comunque, perché, in presenza di una contestazione chiusa e nel difetto di modifiche dell'imputazione, non era consentito spostare in avanti il momento di consumazione del reato. Conseguentemente, andava riconosciuta la prescrizione del reato, alla data del 30/11/2020, nel difetto di cause di sospensione, non potendosi riconoscere queste nemmeno in occasione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, quando queste comunque venivano rinviate anche per difetti di notifica non dipendenti dall'imputato o dal difensore. 4.10. Illogicità della motivazione in ordine al momento consumativo del reato, peraltro non essendosi realizzata la vendita dell'immobile delle persone offese nemmeno il 3 maggio 2013, e vizio di motivazione in ordine alle questioni poste alla valutazione della Corte con memorie difensive, 4.11. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche 4.12. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio 4.13. Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili ed alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile 4.14. Vizio di motivazione in ordine alla confisca ed alla richiesta di sospensione dell'esecuzione di questa. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge per essersi fondata la sentenza su assegni e documenti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione. . 5.2. Violazione .di legge per essersi .fondata la pronuncia .di condanna su perizia conferita senza contraddittorio tra le parti ex art. 226 comma 1 cod. proc. pen. e per essere stato violato altresì il disposto dell'art. 228 comma 4 c.p.p., secondo il quale in caso di contrasto sui poteri del perito la questione va rimessa al giudice che, nel caso in esame, sempre senza contraddittorio, ha emesso ordinanza integrativa nella quale non sono stati integrati i precedenti quesiti. 5.3. Illogicità della motivazione in ordine al superamento del tasso soglia necessario per integrare il delitto di usura ed altresì in ordine al trattamento sanzionatorio. 6. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 7. La difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata, per la fondatezza degli assorbenti motivi di ricorso di seguito indicati. 2. Preliminarmente, però, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso con i quali si è contestato la violazione di legge per non essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, per genericità dello stesso, e di quelli con cui si è altresì contestata la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.1. L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, infatti, non difettava di specificità in quanto, accogliendo la sollecitazione delle parti civili, con l'atto di impugnazione lo stesso aveva valorizzato, inevitabilmente, elementi già valutati dalla sentenza di primo grado, sollecitandone però una rivalutazione alla luce delle considerazioni esposte nel medesimo atto, come consentito nel giudizio di merito. 2.2. Infondati sono anche il primo, il settimo ed il nono motivo di impugnazione proposti nell'interesse del Puccia, aventi tutti ad oggetto il momento consumativo del reato contestato e, di conseguenza, la prescrizione dello stesso, che il ricorrente assume essere già intervenuta. In realtà, se è vero che il capo di imputazione formulava una contestazione "chiusa", con riferimento a condotte poste in essere "in Modica dal 5/2/2008 e fino al 31/5/2008", deve anche considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un "post factum" non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Rv. 260782, Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Rv. 248132).La stessa sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del fatto che le parti hanno accettato il contraddittorio su una perizia che accertasse "le dazioni progressive fino al 30 aprile 2011", come emerge dal verbale di udienza del 15/7/2020 e dalla richiesta formulata dallo stesso difensore del Polara, di cui a pag. 6 del verbale di udienza del 25/11/2020 riportato a pag. 4 della sentenza impugnata, così come da piano di ripianamento del debito convenuto con scrittura privata del 20/4/2009, utilizzata dalla difesa degli imputati in sede di controesame della persona offesa Bettordino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che - anche a tacere della successiva azione esecutiva in danno del patrimonio immobiliare delle odierne persone offese e dei periodi di sospensione della prescrizione - non può ritenersi in alcun modo trascorso il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi dalla consumazione del reato, posto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. 3. La sentenza impugnata va, però, annullata in quanto debbono ritenersi fondati ed assorbenti il terzo ed il quinto dei motivi di ricorso presentati dal Puccia, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata ribaltata nel giudizio di appello in virtù di una perizia in tale sede espletata, senza adeguatamente confrontarsi con le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte del Puccia, e senza rinnovare tale prova dichiarativa. Vertendosi in un caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la valutazione di prove dichiarative, infatti, il disposto dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e, prima delle modifiche legislative, già la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione a sezioni unite, imponevano la rinnovazione di tutte le prove dichiarative potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, e tra queste inevitabilmente anche l'esame del consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA], giunto a conclusioni diverse da quelle del perito nominato dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Drasgupta, Rv. 267491). La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha evidenziato che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Drasgupta, Rv. 267491; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). La rinnovazione, nel contraddittorio delle parti, dell'esame del consulente tecnico della difesa, peraltro, era necessaria anche per poter provvedere alla motivazione rafforzata che, in tema di giudizio di appello, è richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) e questa Corte di Cassazione ha anche avuto modo di precisare che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione " rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Rv. 277624). La sentenza impugnata, invece, in palese contrasto con tali principi, non solo non ha proceduto alla rinnovazione dell'esame del consulente tecnico della difesa ma non ha soddisfatto nemmeno l'onere della motivazione rafforzata, in quanto, nel far proprie le conclusioni alle quali è giunto il perito nominato nel giudizio di appello, nemmeno si è confrontato con le dichiarazioni del consulente di parte, dr. Leocata, per confutarle e rendere adeguatamente conto della forza persuasiva superiore attribuita alle valutazioni del perito esaminato con la rinnovazione del dibattimento. 4. Ala luce di tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio che si conformi ai pri
Sentenza Cassazione n. 07248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris