Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16683/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 7/7/2020 dal Tribunale di Imperia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che — nel quantificare la pena - non avrebbe esaminato l'intensità del dolo né i motivi a delinquere, così come non avrebbe valutato le future condotte ai sensi dell'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sulle stesse questioni richiamate, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto logica, congrua e priva di vizi argomentativi, peraltro qui denunciati in termini di puro merito e, dunque, inammissibili.

In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato la mancanza di elementi positivi da valutare (non indicati neppure nel gravame), insieme ad un precedente specifico, sebbene non definitivo; è stata valutata anche l'entità del danno all'Erario, ben superiore alla soglia di punibilità, così da risultare assente ogni indice favorevole al beneficio.

5. Ancora, la Corte ha rilevato che non risultava alcun elemento che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., giustificasse una riduzione della pena, peraltro irrogata in termini ben più prossimi ai minimi che ai massimi edittali.

6. Quanto, infine, alla sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. pen., la sentenza ha richiamato la condanna già menzionata, insieme all'entità dell'importo evaso nella vicenda in esame, tale da non poter apparire espressione di una condotta sporadica.

7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] FÀ-‘ [OSCURATO:PERSONA] CANk rLLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 7/7/2020 dal Tribunale di Imperia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che — nel quantificare la pena - non avrebbe esaminato l'intensità del dolo né i motivi a delinquere, così come non avrebbe valutato le future condotte ai sensi dell'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sulle stesse questioni richiamate, infatti, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto logica, congrua e priva di vizi argomentativi, peraltro qui denunciati in termini di puro merito e, dunque, inammissibili. In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato la mancanza di elementi positivi da valutare (non indicati neppure nel gravame), insieme ad un precedente specifico, sebbene non definitivo; è stata valutata anche l'entità del danno all'Erario, ben superiore alla soglia di punibilità, così da risultare assente ogni indice favorevole al beneficio. 5. Ancora, la Corte ha rilevato che non risultava alcun elemento che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., giustificasse una riduzione della pena, peraltro irrogata in termini ben più prossimi ai minimi che ai massimi edittali. 6. Quanto, infine, alla sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. pen., la sentenza ha richiamato la condanna già menzionata, insieme all'entità dell'importo evaso nella vicenda in esame, tale da non poter apparire espressione di una condotta sporadica. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] FÀ-‘ [OSCURATO:PERSONA] CANk rLLE
Sentenza Cassazione n. 16683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris