Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17260/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-)--.CL;CJ/\ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello diti253n, che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, è del tutto generico e reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-)--.CL;CJ/\ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello diti253n, che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, è del tutto generico e reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris