CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 07663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 141/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28904/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di rescissione del giudicato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte in data 23 giugno 2021, irrevocabile dal 6 novembre 2021. Secondo quanto in ordinanza ricostruito, [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari, era stato sottoposto a misura cautelare personale (arresti domiciliari, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7663/2026 Roma, lì, 26/02/2026 poi sostituiti da misura coercitiva non custodiale) e aveva contestualmente nominato un difensore di fiducia, presso il cui studio aveva inizialmente eletto domicilio. L’elezione di domicilio veniva, in prosieguo, sostituita dalla dichiarazione del domicilio in un Campo nomadi torinese, presso il quale l’effettuazione della citazione per l’udienza preliminare non era, peraltro, documentata. Apertasi detta udienza in presenza del difensore di fiducia, si procedeva in assenza dell’imputato. Il difensore di fiducia rinunciava successivamente al mandato ed era designato un difensore di ufficio. Dopo il rinvio a giudizio, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato all’esito del dibattimento di primo grado, con pronuncia confermata nel grado ulteriore e passata poi in giudicato. La Corte di appello adita negava la rescissione in quanto, pur non essendo dimostrata la ritualità dell’iter notificatorio rispetto all’interessato, riteneva che la mancata conoscenza del processo fosse dovuta a colpa del medesimo, che aveva scientemente dismesso i contatti con il suo difensore di fiducia, in sostanza precludendosi la possibilità di rimanere da lui informato degli sviluppi del procedimento. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo nuovo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo. In esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo di essere rimasto all’oscuro della celebrazione del processo a suo carico, non avendo ricevuto regolare notificazione della vocatio in iudicium, né avendo ricevuto notizia della rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario. La mancata conoscenza del processo risulterebbe, pertanto, incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel caso di specie, anzitutto, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, trova applicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente alla novellazione del testo operata con il d.lgs. n. 150 del 2022. In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della norma applicabile tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve infatti fare riferimento al momento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, ove manchino disposizioni transitorie che regolino espressamente la fase di diritto intertemporale, come accaduto allorché la legge n. 103 del 2017 operò la prima trasformazione dell’istituto (in tal senso è l’orientamento più recente di questa Corte: Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701- 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01). Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel riformare nuovamente l’istituto, ha invece dettato una specifica norma transitoria, racchiusa nel suo art. 89, che recita: «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 [nella specie non rilevanti], quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». E’ a tale positiva norma transitoria, e non al principio generale valevole solo per i casi non regolamentati (sul punto non può, in effetti, condividersi Sez. 5, n. 41794 del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289084-01), che bisogna fare capo per individuare il discrimen temporale di applicazione delle diverse discipline in tema di rescissione del giudicato, antecedenti e successive all’entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 150 del 2022. Nella vicenda processuale in esame, l’ordinanza che dispose procedersi in assenza risale a data anteriore alla novella del 2022, sicché la disciplina di riferimento è, essa stessa, quella precedente la novella. 2. Ciò posto, il ricorso è infondato. 3. L’art. 629-bis cod. proc. pen., nel testo pro-tempore applicabile, dispone che il condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 4. Nella vicenda processuale in esame non è in discussione la mancata conoscenza del processo in sé (conoscenza da intendersi riferita all’accusa, contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium: tra le molte, Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287291-01), posto che il giudice a quo stesso riconosce non essere provato che l’imputato abbia ricevuto regolare notificazione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e dell’allegata richiesta di rinvio a giudizio. Quel che preclude la rescissione è il fatto, ben evidenziato dal giudice di merito, che si è di fronte ad una mancata conoscenza di natura colpevole. 5. Questa Corte ha già sancito che, potendo la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assumere rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. (nel regime ante d.lgs. n. 150 del 2022) solo qualora non sia rimproverabile, debbono ritenersi sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’imputato, indipendentemente dalla validità della notificazione dell'atto introduttivo, e in presenza di difensore di fiducia, abbia interrotto i contatti con lui, ponendosi in condizioni tali da precludersi la possibilità di essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z,, Rv. 286146-01). E’ quanto la Corte di appello ha ineccepibilmente riscontrato. All’atto della vocatio in iudicium, l’assistenza difensiva fiduciaria era operante. La rinuncia difensiva al mandato fiduciario è intervenuta solo in sede di udienza preliminare. Il difensore di fiducia era ancora tale, dunque, quando venne esercitata l’azione penale e, poiché l’interessato non gli addebita alcuna negligenza professionale, è consequenziale che dell’avvenuta instaurazione del processo il legale avrebbe reso edotto il destinatario ove questi fosse rimasto rintracciabile, come l’ordinanza impugnata ragionevolmente esclude. In linea di principio, del resto, non integra il presupposto della incolpevole mancata conoscenza del processo la rinuncia difensiva al mandato fiduciario, intervenuta a processo ormai instaurato (cfr., a contrario, Sez. 6, n. 47271 del 22/10/2024, E., Rv. 287374-01), sicché è irrilevante la circostanza che il ricorrente ne sia stato, o meno, notiziato. 6. In definitiva, è noto che la nullità della vocatio in iudicium, quand’anche di carattere assoluto, non può, in quanto tale, essere dedotta oltre e nonostante il giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01). Del giudicato si può chiedere, sì, la rescissione funzionale all’instaurazione di un nuovo giudizio, la quale tuttavia risponde a un diverso paradigma. Non ha diritto ad un nuovo giudizio colui che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata informazione del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. [OSCURATO:PERSONA] è in questa situazione, ben diversa dalla mera negligenza informativa da parte di soggetto assistito solo da un difensore di ufficio (che non costituisce, da sé sola, prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo: Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712-01), per avere dismesso, come accertato dal giudice a quo, i contatti con il difensore fiduciario, pur essendo certamente a conoscenza della probabile instaurazione del processo essendo finanche stato attinto da misura cautelare personale. E, in proposito, questa Corte ha già osservato che l’essere stato il giudicabile sottoposto a misura cautelare, e avendo lui nominato un difensore di fiducia, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di incolpevole ignoranza del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notificazione dell’atto di vocatio in iudicium contenente l'accusa, invero già prefigurata nel titolo cautelare (Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493-01). 7. L’infondatezza del ricorso ne determina la reiezione. Spese secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]