Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:357
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0051 - IT
Avis juridique important
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61992J0051
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una decisione del Tribunale - Procedura - Obbligo di pronunciare sentenza simultaneamente nelle cause aventi ad oggetto la stessa decisione - Regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] - Norme di concorrenza applicabili alle imprese - Prerogative della difesa - Accesso al fascicolo - Ammenda. - [OSCURATO:PERSONA]51/92 P.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04235
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Rispetto dei diritti della difesa - Violazione - Conseguenze
(Regolamento n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63/CEE, artt. 3 e 7-9)
2 Procedura - Sentenza - Obbligo di pronunciare simultaneamente le sentenze in cause relative ad uno stesso atto - Insussistenza
(Regolamento di procedura della Corte, art. 43; regolamento di procedura del Tribunale, art. 50)
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Rimessa in discussione, per motivi di equità, della valutazione operata dal Tribunale sull'ammontare di un'ammenda inflitta a un'impresa - [OSCURATO:PERSONA]
1 L'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha come oggetto, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali mezzi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti. I principi generali che reggono detto diritto d'accesso sono diretti a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.
Nel caso di una decisione relativa a violazioni delle norme di concorrenza applicabili alle imprese e che commina ammende o limitazioni, la violazione dei principi generali di diritto comunitario che disciplinano il diritto di accesso al fascicolo nel corso del procedimento preliminare all'adozione della decisione può, in linea di principio, comportare l'annullamento di tale decisione quando sono stati minacciati i diritti della difesa dell'impresa interessata.
In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto che l'accesso è stato reso possibile in una fase ulteriore, in particolare nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un eventuale ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. Tuttavia, una tale violazione comporta l'annullamento della decisione in questione solo se l'impresa interessata dimostra che avrebbe potuto utilizzare per la sua difesa i documenti ai quali le è stato rifiutato l'accesso.
2 Nessuna disposizione obbliga il giudice comunitario a pronunciare nello stesso giorno contemporaneamente le sue sentenze su ricorsi diretti all'annullamento del medesimo atto. Al contrario, risulta espressamente dall'art. 43 del regolamento di procedura della Corte e dall'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale che la riunione delle cause relative allo stesso oggetto è una semplice facoltà e che, dopo essere state riunite, queste possono essere nuovamente separate.
3 Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua giurisdizione anche di merito, sull'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa a seguito della violazione, da parte di quest'ultima, del diritto comunitario della concorrenza.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-51/92 P,
[OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in Beringen (Belgio), con l'avv. M. Siragusa, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 17 dicembre 1991 nella causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711), procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora, K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] NV era rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa e F.M. Moretti, del foro di Roma, e la [OSCURATO:PERSONA] dal signor J. Curral, consigliere giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2 I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.
3 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).
4 Secondo quanto accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], e confermato in merito dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l'«ICI») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), di seguito: le «quattro grandi»] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel 1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità di produzione reale alla quale non ha fatto riscontro tuttavia un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione compreso tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
5 [OSCURATO:PERSONA] faceva parte dei nuovi produttori apparsi sul mercato nel 1977. La sua posizione nel mercato dell'Europa occidentale era quella di un produttore di medie dimensioni, la cui quota di mercato oscillava tra il 5% e il 6,8%. [OSCURATO:PERSONA] era tuttavia il più grande produttore nord-americano.
6 A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni ottenute hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] alla conclusione che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, in violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), avevano fissato regolarmente prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile in base ai quantitativi o a percentuali convenuti. Ciò ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad intraprendere la procedura prevista all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a svariate imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].
7 A conclusione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione polipropilene, con la quale essa ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando con altre imprese - a partire, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], all'incirca dal mese di novembre 1977 fino almeno al novembre 1983 - ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:
- si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
- stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
- concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
- aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
- si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).
8 [OSCURATO:PERSONA] ha poi ingiunto alle diverse imprese interessate di porre fine immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto o effetto identico o analogo. [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto loro altresì di porre termine ad ogni sistema di scambio di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo che ogni sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
9 Un'ammenda di 2 750 000 ECU, ossia 120 569 620 BFR, è stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (art. 3 della decisione polipropilene).
10 Il 31 luglio 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
11 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale che gli artt. 1 e 3 della decisione polipropilene fossero annullati, interamente o parzialmente, nei limiti in cui questi sono ad essa applicabili, in via subordinata, che l'art. 3 di tale decisione fosse modificato, nei limiti in cui questo è ad essa applicabile, in modo da annullare o ridurre sostanzialmente l'ammontare dell'ammenda ad essa inflitta e, in ogni caso, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata alle spese.
12 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente condannata alle spese.
13 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la richiesta di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata irricevibile, e pertanto quest'ultima è stata condannata a sopportare le proprie spese.
La sentenza impugnata
Sui diritti della difesa: Rifiuto di dare accesso alle risposte degli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti
14 Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue comunicazioni degli addebiti, o a queste ultime allegati (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 7).
15 Al punto 52 il Tribunale ha indicato, invece, che il rispetto dei diritti della difesa non comporta necessariamente che un'impresa implicata in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato possa esprimere pareri su tutti i documenti presenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], poiché non vi è alcuna norma che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 25).
16 Il Tribunale ha fatto notare tuttavia, al punto 53, che, determinando una procedura d'accesso al fascicolo nelle questioni in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] s'è autonomamente imposta talune norme che vanno al di là di quanto prescritto dalla Corte, norme che erano state formulate nella [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza e da cui la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi (sentenze della Corte 5 giugno 1973, causa 81/72, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 575, punto 9, e 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 81).
17 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 54, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e altre informazioni riservate.
18 Per quanto riguarda il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di dare accesso alla [OSCURATO:PERSONA] alle risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti, il Tribunale ha ritenuto, al punto 56, che non era necessario valutare se detto diniego rappresentasse una violazione dei diritti della difesa. Infatti, un simile esame sarebbe necessario, secondo il Tribunale, solo se per il procedimento amministrativo esistesse la possibilità, in mancanza di tale diniego, di giungere ad un risultato diverso (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2229, punto 26, e sentenza del Tribunale 27 novembre 1990, causa T-7/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-721, punto 30). Orbene, il Tribunale ha constatato che, nella fattispecie, non ricorre tale ipotesi, poiché, in seguito alla riunione delle cause ai fini della fase orale dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha avuto accesso alle risposte delle altre imprese alle comunicazioni degli addebiti ed essa non aveva tratto da ciò nessun elemento in suo favore di cui avrebbe potuto avvalersi in sede di fase orale. Il Tribunale ne ha dedotto che dette risposte non contenevano nessun elemento in suo favore e che pertanto il fatto che la ricorrente non abbia potuto avervi accesso nel corso della procedura amministrativa non può aver influito sul risultato cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione polipropilene. Al punto 57 il Tribunale ha quindi respinto tale censura.
Sull'accertamento dell'infrazione: Ricostruzione dei fatti
I contatti tra produttori e la riunione della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1977
19 Riguardo ai contatti tra produttori e alla riunione della [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«EATP») del 22 novembre 1977, il Tribunale ha rilevato anzitutto, al punto 71, che la [OSCURATO:PERSONA], sia nella sua risposta alla richiesta di informazioni sia nel suo ricorso, aveva ammesso di aver ricevuto dagli altri produttori, in modo occasionale, per telefono, informazioni riguardanti discussioni o riunioni svoltesi tra loro, pur negando di aver preso l'iniziativa in merito a detti contatti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva delimitato cronologicamente la durata di questi contatti.
20 Il Tribunale ha poi ritenuto, ai punti 72 e 73, che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione dell'EATP del 22 novembre 1977 costituivano manifestazione di un concorso di volontà con altri produttori in relazione a un prezzo obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1_ dicembre 1977, la cui esistenza è confermata dalle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nella riunione dell'EATP del 26 maggio 1978.
21 In conclusione il Tribunale ha ritenuto, al punto 75, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato, da un lato, che la ricorrente era informata dei risultati delle discussioni sui prezzi e che essa era in contatto con altri produttori, segnatamente nel 1977 e 1978, quando se ne faceva sentire la necessità, e, dall'altro, che le dichiarazioni della ricorrente, quali ricavabili dal resoconto della riunione dell'EATP del 22 novembre 1977, rappresentavano l'espressione di un concorso di volontà tra la ricorrente e altri produttori in relazione alla determinazione di un prezzo obiettivo di 1,30 DM/kg.
Il sistema delle riunioni periodiche
22 Per quanto riguarda il sistema delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 93 della sentenza impugnata, che la comunicazione specifica degli addebiti inviata alla [OSCURATO:PERSONA] indicava che essa aveva assistito dal 1979, nella persona di un dipendente, ad un certo numero di riunioni di «dirigenti» ed «esperti» ed ha rilevato, al punto 94, che la sua partecipazione non era stata così irregolare come essa affermava, poiché era possibile che la [OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte prima del maggio 1982 a quindici riunioni su ventinove.
23 Il Tribunale ha poi ritenuto, ai punti 95 e 96, che l'irregolarità riguardante la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle dette riunioni non costituiva l'unico elemento da tenere in considerazione per esaminare la sua partecipazione al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, ma che si dovevano anche tenere presenti i contatti che essa aveva potuto intrattenere con altri produttori e tramite le quali aveva potuto integrare le numerose informazioni raccolte durante le riunioni riguardo alle strategie commerciali progettate dalle concorrenti. Il Tribunale ne ha concluso che detta irregolarità non era tale da smentire la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sistema di riunioni regolari prima del maggio 1982. Il Tribunale ha anche accertato, al punto 97, che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni dal maggio 1982 alla fine dell'agosto 1983 era stata regolare.
24 Il Tribunale ha d'altronde rilevato, al punto 98, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto giustamente ritenere, in base agli elementi forniti dall'ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermata dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita. Secondo il punto 100 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso giustamente, ha potuto dedurre dalla risposta dell'ICI riguardo alla regolarità delle riunioni di «dirigenti» ed «esperti» nonché dall'identità della natura e dello scopo delle riunioni che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.
25 Al punto 101 il Tribunale ha aggiunto che l'asserito carattere passivo della partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni è smentito da diversi elementi di prova. Secondo il punto 102, non è credibile che i suoi superiori ignorassero tale partecipazione; al contrario, essi avrebbero avuto essi stessi contatti con altri partecipanti alle riunioni. Secondo il punto 103, il carattere della partecipazione di detto dipendente alle riunioni non era diverso da quello degli altri partecipanti. Per quanto riguarda il livello delle funzioni svolte da detto dipendente in seno alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha constatato, al punto 104, che esso aveva il potere di far ripercuotere direttamente sulla politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] gli esiti delle riunioni cui assisteva, il che dimostrerebbe che aveva l'autorità necessaria per assumere impegni in rappresentanza della società, o, se tale non era il caso, egli aveva ricevuto un mandato in tal senso.
26 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 105, che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato, in primo luogo, che la ricorrente aveva preso parte al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene dall'inizio del 1979 sino almeno alla fine del mese di agosto 1983, cosa che essa ha giustamente inferito dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni e dai contatti che quest'ultima aveva avuto in relazione a dette riunioni; in secondo luogo, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita; in terzo luogo, che la partecipazione della ricorrente a dette riunioni rivestiva l'importanza riconosciutale nella decisione polipropilene.
Le iniziative in materia di prezzi
27 Al punto 144 il Tribunale ha rilevato che i resoconti delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene mostravano come i produttori che vi avevano partecipato avessero concordato in quella sede le iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione polipropilene. Secondo il punto 145, poiché era adeguatamente provato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alle dette riunioni, questa non poteva sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che erano state decise, organizzate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione.
28 Al riguardo il Tribunale ha accertato, al punto 146, che la [OSCURATO:PERSONA] non negava specificamente la sua partecipazione all'una o all'altra iniziativa in materia di prezzi, ma sosteneva di non essersi mai impegnata a rispettare i prezzi obiettivo. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto, al punto 147, che tale tesi non poteva essere accolta: da un lato, secondo il punto 148, il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] partecipante alle riunioni aveva uno status che gli permetteva di sottoscrivere le dette iniziative in materia di prezzi. Dall'altro, secondo i punti 149-159, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi sulla sua politica in materia di prezzi, tanto interna quanto esterna, per dimostrare che essa non aveva sottoscritto le iniziative in materia di prezzi decise, organizzate e controllate in occasione delle riunioni alle quali essa aveva preso parte.
29 Al punto 160 il Tribunale ha aggiunto che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha desunto dalla risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
30 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 161, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] figurava tra i produttori fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione e che tali iniziative si inserivano in un sistema.
Le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi
31 Al punto 176 il Tribunale ha considerato che occorreva interpretare la decisione polipropilene nel senso che essa addebitava a ciascun produttore di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un insieme di misure dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - in particolare riducendo artificiosamente l'offerta di polipropilene - insieme la cui esecuzione era stata ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica. Al punto 177 il Tribunale ha accertato che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto insieme di misure era stato adottato, la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito ad esso, poiché non aveva prodotto nessun indizio atto a dimostrare il contrario.
32 In merito alla «leadership contabile», il Tribunale ha rilevato, al punto 178, in base ai resoconti delle tre riunioni cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, che nel corso di queste ultime i produttori presenti avevano aderito a detto sistema. Secondo il punto 180 della sentenza impugnata, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata designata come «leader contabile» dei suoi clienti più importanti era irrilevante.
33 D'altra parte, risulta, da un lato, dal punto 181, che l'accusa relativa alla riduzione della produzione e al dirottamento della produzione verso i mercati d'oltremare era corroborato dai resoconti della riunione del 13 maggio 1982 e, dall'altro, dal punto 182, che la ricorrente non negava di aver partecipato a riunioni locali destinate a garantire l'attuazione a livello locale di una particolare iniziativa in materia di prezzi. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 183, che si ricavava esplicitamente dalla decisione polipropilene che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver operato scambi di informazioni in merito alle sue vendite.
34 Al punto 184 il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si erano prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
Gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote
35 Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 206, che dall'inizio del 1979 in poi la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al sistema di riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si erano svolte discussioni relative ai volumi delle vendite di vari produttori e si erano avuti scambi di informazioni in merito. Indicando la decisione polipropilene che la ricorrente non aveva fornito i dati relativi ai suoi volumi di vendita, ma che essa disponeva, grazie alla sua partecipazione alle riunioni, di dati dettagliati sulle vendite mensili degli altri produttori, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 207 e 208, che il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di fissazione di volumi di vendita doveva essere esaminato a partire da un'analisi del funzionamento di questo sistema nel suo complesso.
36 A tal proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 209, che la terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] consentiva di concludere che vi erano stati concorsi di volontà fra produttori.
37 Per quanto riguarda più in particolare il 1979, il Tribunale si è fondato, nei punti 210 e 211, sul resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979, sulla tabella, reperita presso l'ICI, «[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]», nonché sulle dichiarazioni fatte dal dipendente della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua audizione.
38 Al punto 212 il Tribunale ha accertato che, per il 1980, la fissazione di quantitativi di vendita per l'intero anno risultava dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso l'Atochem SA, nonché da una tabella datata 8 ottobre 1980 e che raffrontava, per i differenti produttori, la capacità nominale alla quota per il 1980.
39 Ai punti 213-217 il Tribunale ha rilevato che, per il 1981, si faceva carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote, di aver indicato le loro «aspirazioni», di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre, nel periodo febbraio-marzo 1981, le loro vendite mensili a 1/12 dell'85% dell'«obiettivo» concordato per il 1980, di essersi assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente, di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite e, infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da vari elementi di prova, come tabelle e una nota interna dell'ICI; l'adozione di misure temporanee per il periodo febbraio-marzo 1981 risultava dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981; il fatto che i produttori si fossero assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente ed avessero controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, il rispetto di tale quota, era provato dalla combinazione di una tabella datata 20 dicembre 1981, di una tabella senza data intitolata «Scarti per società» trovata presso l'ICI e di una tabella senza data, del pari rinvenuta presso l'ICI.
40 Ai punti 218-221 il Tribunale ha osservato che, per quanto riguarda il 1982, si rimproverava ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote, di aver espresso le proprie «aspirazioni» in materia di quantitativi, di aver comunicato, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell'anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre di tale anno. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da un documento intitolato «Scheme for discussions "quota system 1982"», da una nota dell'ICI intitolata «Polipropilene 1982, Guidelines», da una tabella datata 17 febbraio 1982 e da una tabella redatta in italiano che costituiva una proposta complessa; le misure adottate per il primo semestre risultavano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982; l'attuazione di tali misure era attestata dai resoconti delle riunioni del 9 giugno, 20 e 21 luglio e 20 agosto 1982; le misure prese per il secondo semestre erano provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 e il loro mantenimento era confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982.
41 Il Tribunale ha anche rilevato, al punto 222, che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull'attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
42 Per l'anno 1983 il Tribunale ha constatato, ai punti 223-226, che dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava che alla fine del 1982 e all'inizio del 1983 i produttori di polipropilene avevano discusso di un sistema di quote relativo al 1983. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente ha desunto dal testo combinato del resoconto della riunione del 1_ giugno 1983, cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, e di quello di una riunione interna del gruppo [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1983, confermati da altri due documenti recanti la cifra dell'11% come quota di mercato per la [OSCURATO:PERSONA], che tali trattative avevano condotto all'istituzione di un sistema del genere.
43 Al punto 227 il Tribunale ha aggiunto che, in ragione dell'identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall'offerta esuberante -, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente aveva concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
44 Per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale sistema, il Tribunale ha rilevato, al punto 228, che la ricorrente negava di avervi partecipato, in base ad indicazioni risultanti da taluni passaggi della decisione polipropilene e di taluni documenti. Al punto 229 il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], senza contestare l'oggettività di dette circostanze, non le ha ritenute tali da inficiare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sistema di quote.
45 Per quanto riguarda il periodo anteriore al marzo 1982, il Tribunale ha rilevato, al punto 230, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA], partecipando al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene dal 1979, aveva assistito alle trattative che avevano condotto alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita e, dall'altro, che essa si era vista assegnare una quota calcolata in base ai dati a disposizione tramite il sistema Fides, senza che ciò suscitasse la sua opposizione. Riguardo al periodo successivo al marzo 1982, il Tribunale ha rilevato, al punto 231, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo più attivo nelle discussioni in merito alle quote, pur non comparendo nel documento intitolato «Scheme for discussions "quota system 1982"». Il Tribunale ha infatti rilevato che presso i suoi stabilimenti erano stati reperiti progetti di ripartizione complessiva del mercato per il 1982, provenienti dalla Monte; che essa aveva fatto modificare in una riunione del marzo 1982 le cifre relative alla sua capacità produttiva nominale; che nelle riunioni del 13 maggio e del 21 settembre 1982 essa aveva fornito informazioni relative alla sua produzione futura; che nella riunione del 2 dicembre 1982 essa aveva dato l'impressione di poter far presente il suo assenso in merito a una quota comune a essa stessa, alla BP [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BP») e all'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]»); infine che il giorno dopo tale riunione essa aveva ripreso contatto con l'ICI per comunicare le reazioni della BP e dell'[OSCURATO:PERSONA] alla quota proposta nonché per confermare il suo assenso.
46 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 232, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato a un sistema di quote in quanto, benché essa non avesse forse accettato espressamente la quota assegnatale dagli altri produttori per il 1979 e il 1980 o la limitazione delle sue vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore per il 1981 e il 1982, essa, da un lato, aveva raccolto informazioni relative alle riduzioni di volume delle vendite che i suoi concorrenti reputavano necessarie, ai dati relativi alle vendite da loro realizzate e agli obiettivi in materia di volumi di vendita da loro assegnatisi e, dall'altro, con la sua presenza alle riunioni e con l'assenza di opposizioni da parte sua alla quota assegnatale, essa aveva dato ai suoi concorrenti l'impressione di tenere in considerazione tali informazioni e detta quota per determinare la linea di condotta che intendeva tenere sul mercato, favorendo così il concorso di volontà realizzatosi tra i partecipanti alle riunioni. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che la ricorrente aveva partecipato attivamente alle trattative riguardanti le quote dal marzo 1982 in poi e che essa compariva tra i produttori di polipropilene tra i quali era stato raggiunto un concorso di volontà vertente sulla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita per la prima parte del 1983.
Sull'ammenda
47 Il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 314 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente valutato la durata del periodo durante il quale la ricorrente aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Poi, riguardo alla gravità dell'infrazione, il Tribunale ha accertato, al punto 323, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'infrazione e che essa, nel punto 109 della decisione, aveva ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell'importo dell'ammenda. Inoltre, il Tribunale ha constatato, al punto 324, che i fatti accertati attestavano, con la loro intrinseca gravità, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
48 Al punto 332 il Tribunale ha poi rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione polipropilene (punto 108 della stessa) e, dall'altra, i criteri per l'equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).
49 Al punto 360 il Tribunale ha concluso che l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] era adeguata alla durata e alla gravità dell'infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza accertata a suo carico.
50 Dati tali elementi, il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
51 Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- prendere le misure necessarie allo scopo di dimostrare se, adottando la decisione polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato le norme di procedura applicabili;
- dichiarare la decisione polipropilene nulla e non avvenuta se è dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di applicare le norme di procedura;
- in via subordinata, annullare la sentenza impugnata e dichiarare parzialmente o totalmente nulli e non avvenuti gli artt. 1 e 3 della decisione polipropilene, nei limiti in cui la riguardano;
- in via sussidiaria, annullare la sentenza impugnata e modificare l'art. 3 della decisione polipropilene nei limiti in cui la riguarda allo scopo di annullare o di ridurre l'ammenda ad essa inflitta da detta decisione;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
52 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
53 A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] fa valere sei motivi relativi alle irregolarità nel procedimento e alla violazione del diritto comunitario, attinenti, in primo luogo, ai vizi del procedimento di adozione della decisione polipropilene da parte della [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, alla mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti; in terzo luogo
al rifiuto, da parte del Tribunale, di pronunciare tutte le sentenze relative alla decisione polipropilene contemporaneamente; in quarto luogo, alla contraddizione tra gli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale e la sua conclusione riguardo alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad una pratica concordata relativa alla fissazione di un obiettivo di vendita e di un sistema di quote nel 1981 e 1982; in quinto luogo, alla mancata applicazione da parte del Tribunale del principio elaborato dalla Corte nella sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283); e, in sesto luogo, al rifiuto di ridurre l'ammenda.
54 Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], e senza che vi fosse opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 28 luglio 1992 fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2555), resa a seguito dell'impugnazione presentata contro la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-315), in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale».
Sui vizi nel procedimento di adozione della decisione polipropilene da parte della [OSCURATO:PERSONA]
55 Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel corso della fase orale dinanzi al Tribunale nelle cause PVC, è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno al suo obbligo di conformarsi alle disposizioni del suo proprio regolamento interno. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] un tale vizio procedurale rende una decisione nulla e non avvenuta. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di prendere le misure necessarie allo scopo di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare la decisione polipropilene, abbia rispettato il suo regolamento di procedura. Se fosse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all'obbligo ad essa incombente, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di invalidare la sentenza impugnata e di dichiarare nulla la decisione polipropilene.
56 [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale motivo irricevibile. In forza del combinato disposto degli artt. 118 e 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietato produrre dinanzi alla Corte, in fase di impugnazione, motivi nuovi che avrebbero potuto essere sollevati già nel procedimento dinanzi al Tribunale. In particolare, la questione della validità formale della decisione polipropilene avrebbe già potuto essere sollevata in primo grado, senza attendere le dichiarazioni fatte in occasione delle udienze PVC dinanzi al Tribunale.
57 A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione dinanzi alla Corte può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
58 Secondo una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1981, punto 59, e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3111, punto 62).
59 Nel caso di specie, è accertato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato dinanzi al Tribunale nessuna censura relativa alla regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene.
60 Ne consegue che il primo motivo deve essere dichiarato irricevibile. E' irricevibile anche, per identità di motivi, la domanda diretta a che la Corte adotti le misure necessarie a dimostrare che, adottando la decisione polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato le norme di procedura applicabili.
Sul rifiuto di dare accesso alle risposte degli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti
61 Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha pregiudicato i suoi diritti della difesa ed ha così violato il diritto comunitario nel ritenere inutile esaminare se il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non gli abbia permesso di prendere conoscenza delle risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti costituisse una violazione dei suoi diritti della difesa.
62 L'accesso ai documenti in questione avrebbe dovuto essere possibile già durante il procedimento amministrativo, in particolare tenuto conto di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tutte le imprese in esame avevano preso parte ad un comportamento comune contrario all'art 85, n. 1, del Trattato. Tale violazione dei diritti della difesa non potrebbe più essere sanata una volta terminato il procedimento amministrativo, e ancora meno una volta iniziato il procedimento giudiziario.
63 [OSCURATO:PERSONA] osserva anche che il rifiuto di accordare ad un'impresa l'autorizzazione a prendere conoscenza della risposta data alla comunicazione degli addebiti da parte delle altre imprese, accusate di aver partecipato ad una sola e identica infrazione, impedisce automaticamente a tale impresa di tener conto di tali risposte ai fini della sua difesa. Orbene, il diritto di una parte di difendersi nel corso del procedimento amministrativo sarebbe considerato come un principio generale del diritto comunitario (sentenze Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata, e 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-565).
64 In tali circostanze, la giurisprudenza invocata dal Tribunale a sostegno della sua conclusione non sarebbe applicabile. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte avrebbe ritenuto che il vizio procedurale invocato non avrebbe potuto modificare la decisione della [OSCURATO:PERSONA], dato che il solo aspetto per cui tale vizio rivestiva importanza era il rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di accordare un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Dal momento che l'impresa interessata non aveva notificato regolarmente una domanda di esenzione individuale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto accordarle una tale esenzione, neppure in mancanza di qualsiasi vizio procedurale. Nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, il vizio procedurale non aveva, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alcun rapporto con la capacità della ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e non poteva pertanto avere alcuna influenza sul modo in cui essa li faceva valere.
65 La soluzione adottata dal Tribunale permetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di violare i diritti della difesa senza alcuna conseguenza pregiudizievole allorché la parte lesa non è in grado di provare che il risultato sarebbe stato differente se i diritti fossero stati rispettati. Pertanto, i diritti della difesa sarebbero riconosciuti solo alla persona innocente.
66 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nelle cause riguardanti una supposta violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa congiuntamente da diverse parti, le dichiarazioni e le informazioni comunicate da ciascuna parte alla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle sue richieste d'informazioni e alla sua comunicazione degli addebiti possono presentare un'importanza capitale. I diritti della difesa garantiti dall'ordine giuridico comunitario richiederebbero che tali documenti siano messi a disposizione delle altre parti in causa durante il procedimento amministrativo. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte avrebbe affermato che il rispetto dei diritti della difesa impone che uno Stato membro contro cui è stato iniziato un procedimento ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE) sia autorizzato a presentare il suo punto di vista riguardo alle osservazioni dei terzi interessati. Analogamente, riguardo all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato a diverse parti per la stessa infrazione, ciascuna di esse dovrebbe essere autorizzata a prendere conoscenza delle osservazioni delle altre parti. La necessità di garantire l'accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] s'imporrebbe a maggior ragione quando le parti si trovino a dover far fronte ad elementi ritenuti come degni di fede, e, quindi, quando spetta ad esse provare che esiste una spiegazione dei fatti che può essere invocata a loro discarico.
67 In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di accertare che, vietandole di prendere conoscenza delle risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha pregiudicato il suo diritto alla difesa e che tale pregiudizio non può essere sanato in uno stadio ulteriore, indipendentemente dal fatto che i documenti resi indisponibili contengano effettivamente o meno elementi a discarico che essa avrebbe potuto invocare. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] domanda alla Corte di annullare la sentenza e di dichiarare la decisione polipropilene nulla e non avvenuta.
68 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citate, il giudice comunitario ha applicato il principio fatto proprio anche dal Tribunale, cioè che, quando un vizio procedurale fatto valere non avrebbe potuto comunque pregiudicare il contenuto di una decisione, esso non può neppure essere invocato ai fini dell'annullamento di tale decisione. Si tratterebbe di una norma di ragionevolezza, poiché sarebbe manifestamente sproporzionato ed ingiustificato annullare una decisione valida dal punto di vista sostanziale per il fatto che è stato accertato un vizio nel procedimento che ha condotto alla sua adozione anche se tale vizio non ha avuto alcun effetto sul contenuto.
69 Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eventuale diritto della [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai documenti di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] afferma tuttavia di non riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto di accesso alle risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] contesta che un diritto possa provenire dal fatto che un'impresa ricerchi idee sul modo di difendersi tra gli argomenti presentati dalle altre imprese interessate. A tal proposito essa precisa che non vi è analogia tra il caso della [OSCURATO:PERSONA] e la causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata. In quest'ultima causa il negato accesso alle osservazioni delle imprese avrebbe impedito al Regno dei [OSCURATO:PERSONA] di essere informato sull'insieme degli argomenti ai quali egli doveva rispondere e di elementi ritenuti importanti per la decisione finale. Orbene, tali circostanze particolari mancherebbero nel caso di specie.
70 Ricordando la sua [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'accesso al fascicolo riguarda solo i documenti raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'inchiesta, ai sensi degli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17. In detta relazione, essa non si sarebbe assolutamente impegnata a permettere l'accesso a tutte le risposte ricevute a seguito della comunicazione degli addebiti, ma avrebbe fatto chiaramente allusione ai documenti raccolti prima della comunicazione degli addebiti. Dopo aver accertato che la confidenzialità è spesso richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un'impresa ha un diritto di accesso alla risposta di un'altra impresa alla comunicazione degli addebiti solo se tale risposta deve essere utilizzata nei suoi confronti. Essa conclude, di conseguenza, affermando di non aver violato i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA].
71 Riguardo alla domanda diretta a che la decisione polipropilene sia dichiarata nulla e non avvenuta, la [OSCURATO:PERSONA] indica che, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni di un atto d'impugnazione possono avere per oggetto solo l'accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato una tale domanda in primo grado, con la conseguenza che la presente domanda deve essere ritenuta come una semplice dichiarazione di nullità.
72 A tal riguardo, è sufficiente accertare, quanto alla ricevibilità delle conclusioni dirette a far dichiarare che la decisione polipropilene è nulla e non avvenuta, che, ai sensi dell'art. 174 del Trattato CE (divenuto art. 231 CE), se il ricorso d'annullamento è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto contestato. Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell'atto d'impugnazione hanno ad oggetto in particolare l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado. Ne consegue che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono inerenti a qualsiasi ricorso d'annullamento e possono essere validamente formulate nell'ambito di un ricorso contro una decisione del Tribunale che respinge un ricorso d'annullamento.
73 Per quanto riguarda l'esame del merito di tale motivo, occorre rilevare, in via preliminare, che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è pronunciato sulla legittimità del diniego, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dare alla ricorrente accesso alle risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti. Esso si è fondato sui principi enunciati nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citate, per ritenere che l'esame di tale questione sarebbe stato necessario solo se, in mancanza di tale diniego, il procedimento fosse giunto ad un risultato diverso ed ha ritenuto che questo non era il caso.
74 Date tali circostanze, occorre verificare se, giungendo alla conclusione che una eventuale violazione dell'obbligo di garantire l'accesso alle risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti non avrebbe comportato l'annullamento della decisione polipropilene, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Se così fosse, occorrerebbe ancora pronunciarsi sulla legittimità del diniego, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dare alla [OSCURATO:PERSONA] accesso a detti documenti.
75 A tale proposito occorre affermare che l'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha come oggetto, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali mezzi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti (sentenze Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 7; 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punti 9 e 11; 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-865, punto 21, e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 89).
76 Così, i principi generali del diritto comunitario che reggono il diritto d'accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] sono diretti a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa, tra cui quello di essere sentito previsto all'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e agli artt. 3 e 7-9 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268).
77 Nel caso di una decisione relativa a violazioni delle norme di concorrenza applicabili alle imprese e che commina ammende o limitazioni, la violazione di tali principi generali di diritto comunitario nel corso del procedimento preliminare all'adozione della decisione può, in linea di principio, comportare l'annullamento di tale decisione quando sono stati lesi i diritti della difesa dell'impresa interessata.
78 In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto che l'accesso è stato reso possibile in una fase ulteriore, in particolare nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un eventuale ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata.
79 Se la conoscenza tardiva di taluni documenti del fascicolo permette all'impresa che ha presentato un ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di trarne motivi ed argomenti a sostegno delle sue conclusioni, essa non la sostituisce nella situazione che sarebbe stata la sua se avesse potuto basarsi sugli stessi documenti per presentare le sue osservazioni scritte e orali dinanzi la [OSCURATO:PERSONA]. Essa avanza così solo un rimedio insufficiente alla violazione dei diritti della difesa intervenuta prima dell'adozione della decisione.
80 Tuttavia, nella fattispecie, emerge dal punto 56 della sentenza impugnata che, a seguito della riunione delle cause relative all'annullamento della decisione polipropilene ai fini della fase orale, la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso alle risposte delle altre imprese alla comunicazione degli addebiti e non ha tratto da ciò nessun elemento in suo favore, di cui avrebbe potuto avvalersi durante la fase orale. Con tale comportamento essa ha rinunciato a dimostrare che dette risposte contenevano elementi utili alla sua difesa e che, di conseguenza, l'impossibilità di prenderne conoscenza prima della decisione polipropilene aveva pregiudicato i suoi diritti della difesa; al contrario, essa ha ammesso in modo implicito ma non equivoco che questo non era il caso.
81 Contro tale conclusione non si può sostenere, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che ciò porta a riconoscere i diritti della difesa solo alla persona innocente. Infatti, l'impresa interessata non deve dimostrare che, se essa avesse avuto accesso alle risposte fornite dagli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che essa avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi.
82 Da quanto sopra risulta che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che un'eventuale violazione dell'obbligo di garantire l'accesso alle risposte date dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti non avrebbe comportato l'annullamento della decisione polipropilene.
83 Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimità del diniego opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo l'accesso alle risposte fornite dagli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, occorre respingere il secondo motivo.
Sulla mancata pronuncia in contemporanea, da parte del Tribunale, di tutte le sentenze relative alla decisione polipropilene
84 Con il suo terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver deciso in contemporanea su tutti i ricorsi diretti all'annullamento della decisione polipropilene, nonostante avesse riunito tali cause ai fini della fase orale. Un tale modo di procedere pregiudicherebbe i suoi diritti della difesa, poiché la sua responsabilità è stata valutata dal Tribunale sulla base dell'accertamento di fatti suscettibili di essere rimessi in causa nelle successive sentenze. La violazione sarebbe tanto più grave poiché le sentenze pronunciate successivamente riguardano in particolare i ricorsi presentati dalle quattro grandi, che sarebbero all'origine della violazione e che ne avrebbero diretto l'esecuzione.
85 A tale proposito è sufficiente osservare, da un lato, che nessuna disposizione obbliga il giudice comunitario a pronunciare nello stesso giorno le sue sentenze su ricorsi diretti all'annullamento del medesimo atto. Al contrario, risulta espressamente dall'art. 43 del regolamento di procedura della Corte e dall'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale che la riunione delle cause relative allo stesso oggetto è una semplice facoltà e che, dopo essere state riunite, queste possono essere nuovamente separate.
86 D'altra parte, ed in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato in che modo la pronuncia in date diverse delle sentenze relative alla decisione polipropilene abbia pregiudicato i suoi diritti della difesa o come gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata sarebbero stati rimessi in causa in occasione delle successive sentenze.
87 Pertanto il terzo motivo deve anch'esso essere respinto.
Sulla contraddizione tra gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale e la conclusione relativa alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad una pratica concordata
88 Con il suo quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che essa aveva partecipato ad una pratica concordata relativa alla fissazione di obiettivi riguardanti volumi di vendita o di quote per gli anni 1981 e 1982. Riferendosi ai punti 222 e 207 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli accertamenti di fatto del Tribunale sono in contraddizione con tale conclusione, dato che non si può ritenere una sua partecipazione ad alcun sistema basato su una sorveglianza reciproca se essa non ha comunicato simultaneamente le proprie informazioni a tal fine.
89 Il carattere erroneo della conclusione del Tribunale emergerebbe anche dagli elementi apportati da tutte le parti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sapeva perfettamente che gli altri produttori non potevano calcolare né la sua produzione né il suo fatturato utilizzando i dati del sistema Fides. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la mancata sollecitudine nel fornire le informazioni richieste in vista della sua partecipazione ad un sistema relativo ad obiettivi di volumi di vendita o di quote è tale da dimostrare che essa non aveva avuto come scopo di influenzare il comportamento delle sue concorrenti sul mercato e che, pur supponendo che essa non abbia mai preso parte ad un sistema di quote, tale partecipazione era terminata nel 1981 e nel 1982.
90 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che sapere se una data impresa ha partecipato ad un aspetto particolare della violazione è una questione di fatto che non può dar luogo ad un'impugnazione. Per ciò che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ritenuto, ai punti 230 e 231 della sentenza impugnata, che tale impresa aveva partecipato alla fissazione di obiettivi e di quote. Avendo il Tribunale rilevato che una certa quota era stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] con il suo consenso, quest'ultima avrebbe dunque potuto essere inclusa nel sistema del reciproco controllo menzionato al punto 222 della sentenza impugnata.
91 D'altra parte, il Tribunale avrebbe potuto ritenere a giusto titolo che la [OSCURATO:PERSONA] si era vista attribuire una quota sulla base dei dati del sistema Fides, dato che i dati di produzione reali disponibili per la maggior parte dei produttori avrebbero permesso di calcolare le quote di altri produttori come la [OSCURATO:PERSONA], senza che questi ultimi dovessero comunicare i loro volumi di vendita.
92 A questo proposito occorre ricordare, da un lato, che, a norma dell'art. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-667, punti 10 e 42).
93 Orbene, contestando che essa abbia potuto vedersi attribuire una quota calcolata sulla base del sistema Fides, la [OSCURATO:PERSONA] domanda alla Corte di pronunciarsi sugli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale e sulla valutazione fatta da quest'ultimo degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, i quali non possono essere oggetto di un'impugnazione.
94 Dall'altra parte, la circostanza, rilevata al punto 207 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito cifre relative ai suoi volumi di vendita non è in contraddizione con l'accertamento, di cui al punto 222 della stessa sentenza, dell'adozione di un sistema di limitazione delle vendite mensili attestato dal reciproco controllo in occasione delle riunioni.
95 Infatti, il Tribunale ha potuto a giusto titolo ritenere che, in presenza di un sistema di quote comprendente la quasi totalità dei produttori di polipropilene e alla luce dei dati forniti dagli altri produttori nonché delle statistiche del sistema Fides, la quota della [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto essere determinata senza che l'impresa interessata avesse dovuto comunicare i dati relativi alla propria produzione. Allo stesso modo, il Tribunale ha potuto ritenere a giusto titolo che la mancata comunicazione di tali dati da parte della [OSCURATO:PERSONA], oltre a non impedire a quest'ultima di partecipare al reciproco controllo, non privava gli altri produttori della possibilità di esercitare a loro volta un controllo sulla sua attività.
96 Pertanto neppure il quarto motivo può essere accolto.
Sulla mancata applicazione da parte del Tribunale del principio elaborato dalla Corte nella sentenza Orkem/[OSCURATO:PERSONA]
97 Con il suo quinto motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di applicare la regola di diritto elaborata nella sentenza Orkem/[OSCURATO:PERSONA], citata. La decisione polipropilene, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe fondata su accertamenti di fatto che si appoggerebbero essi stessi su elementi ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di domande alle quali questa avrebbe potuto rispondere solo in modo tale che avrebbe potuto costituire una confessione indiretta di una violazione.
98 Tuttavia, il Tribunale avrebbe basato le sue constatazioni su elementi raccolti irregolarmente, soprattutto riguardo ai contatti tra i produttori, alla riunione dell'EATP del 22 novembre 1977 (punto 71 della sentenza impugnata) ed al sistema di riunioni regolari (punti 94, 95 e 97 della sentenza impugnata). Inoltre, il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero basato le loro constatazioni riguardo alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] su elementi raccolti anch'essi in modo illegittimo presso altri produttori a seguito di richieste d'informazioni anch'esse illegittime.
99 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare le copie delle lettere indirizzate a tutte le imprese coinvolte nel dossier «polipropilene» contenenti richieste d'informazioni nonché le loro risposte, allo scopo di poter valutare il fondamento delle conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] chiede anche che la sentenza impugnata sia annullata nei limiti in cui le sue conclusioni sono fondate su elementi ottenuti in modo illegittimo e che il Tribunale riveda i suoi accertamenti di fatto alla luce del principio fissato nella causa Orkem/[OSCURATO:PERSONA], citata.
100 [OSCURATO:PERSONA] indica che tale questione non è stata sollevata dinanzi al Tribunale, e che pertanto si tratta di un fatto nuovo, irricevibile nell'ambito di un'impugnazione. Lo statuto CE della Corte di giustizia e il suo regolamento di procedura impedirebbero infatti la produzione di nuovi motivi in sede d'impugnazione a meno che la sentenza del Tribunale o il procedimento dinanzi ad esso non dia luogo a tale motivo, fattispecie che non ricorre in questo caso. La logica della ripartizione dei compiti tra il Tribunale e la Corte sarebbe minacciata se un ricorrente fosse autorizzato a tenere in serbo taluni argomenti fino alla fase dell'impugnazione.
101 Come indicato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], tale motivo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Pertanto, per le ragioni di cui ai punti 57 e 58 della presente sentenza, deve essere dichiarato irricevibile.
102 Il quinto motivo deve quindi essere respinto.
Sulla mancata riduzione dell'ammenda
103 Con il suo sesto motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto contravvenendo al suo obbligo di annullare o di ridurre l'ammenda e, in particolare, di fissare a tale proposito le distinzioni richieste tra i produttori in funzione della gravità dell'infrazione. Nel caso d'infrazioni alle quali partecipano diverse imprese, l'importanza relativa delle infrazioni commesse da ciascuna dovrebbe essere presa in considerazione per la fissazione dell'ammontare dell'ammenda.
104 Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del suo rifiuto di fornire informazioni significative nell'ambito delle consultazioni relative all'attuazione di un sistema di obiettivi di vendita. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la misura in cui il comportamento di ciascuna parte era censurabile tenendo conto dei fatti ad essa attribuibili e non del semplice fatto che un'impresa non era rimasta estranea ad attività illegittime commesse da altri produttori.
105 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il suo comportamento avrebbe meritato una sanzione più lieve di quella comminata ad imprese che avevano partecipato a riunioni con una frequenza maggiore e durante un periodo più lungo, che avevano partecipato attivamente a riunioni a livello locale, che avevano comunicato informazioni riguardo al loro fatturato ai loro concorrenti e che avevano dato il loro accordo riguardo agli obiettivi o alle quote di vendita. Orbene, anche se il Tribunale non ha confuso la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tali attività con quella delle altre imprese in causa, avrebbe omesso di ridurre l'ammenda ad essa inflitta.
106 Dopo aver concluso che nel 1983 essa aveva smesso di partecipare alla realizzazione di obiettivi relativi a fatturati e di un sistema di quote illegali, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l'ammenda. L'annullamento o la riduzione dell'ammenda si imporrebbe anche in considerazione della violazione dei diritti della difesa e dell'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato all'asserita partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un sistema di obiettivi di vendita e di quote a partire dall'anno 1981, tenuto conto in particolare del fatto che, secondo il Tribunale, tale partecipazione avrebbe sensibilmente aggravato l'infrazione.
107 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che essa aveva correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'infrazione e che aveva tenuto conto di tale ruolo nel fissare l'ammontare dell'ammenda. Dal punto 256 della sentenza impugnata, come rettificato dall'ordinanza del Tribunale 9 marzo 1992, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), emergerebbe che il Tribunale ha ritenuto, così come la [OSCURATO:PERSONA], che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla fissazione degli obiettivi o delle quote di vendita è proseguita fino al 1983. Il Tribunale non avrebbe pertanto avuto nessuna ragione di ridurre l'ammenda.
108 Infine, i motivi relativi all'asserita violazione dei diritti della difesa e alla mancata partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sistema di obiettivi e di quote di vendita a partire dal 1981 non sarebbero fondati e non potrebbero quindi portare ad alcuna riduzione dell'ammenda. In ogni caso non vi sarebbe alcun legame tra una supposta violazione dei diritti della difesa e l'ammontare dell'ammenda inflitta.
109 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte, quando si pronuncia nell'ambito di un'impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua giurisdizione anche di merito, sull'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa a causa della violazione, da parte di quest'ultima, del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5697, punto 46).
110 In secondo luogo, è radicato in giurisprudenza che nei limiti in cui un'infrazione è stata commessa da diverse imprese, è necessario esaminare il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 622). Tuttavia, il Tribunale ha accertato, al punto 323 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'infrazione e che essa aveva ricordato, nella decisione polipropilene, di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell'importo dell'ammenda. Non si può quindi rimproverare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto a tale proposito.
111 In terzo luogo, emerge dal punto 232 della sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali era stato raggiunto un accordo relativo alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita per la prima parte del 1983. Ciò trova riscontro nel punto 256 della sentenza impugnata, come rettificato dall'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata. Al punto 257, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto che l'infrazione era proseguita almeno fino al novembre 1983. D'altra parte, al punto 314, il Tribunale, pronunciandosi sulla determinazione dell'ammontare dell'ammenda, ha indicato espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato correttamente la durata del periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. In tali circostanze, il Tribunale non era tenuto a ridurre l'ammontare dell'ammenda per tener conto di un'asserita minore durata dell'infrazione.
112 In quarto luogo, senza dover esaminare se una eventuale violazione dei diritti della difesa avrebbe giustificato una riduzione dell'ammenda, la Corte accerta che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di dimostrare una tale violazione.
113 In quinto e ultimo luogo, l'affermazione dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe applicato in modo errato l'art. 85, n. 1, del Trattato riguardo alla sua partecipazione ad un sistema di obiettivi di vendita e di quote a partire dal 1981 è troppo generica ed imprecisa per poter essere valutata in sede giudiziaria. Infatti, la semplice indicazione astratta di un motivo nel ricorso non risponde alle prescrizioni degli artt. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte (v., in particolare, in questo senso, sentenza 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1045, punto 18).
114 Ne consegue che il sesto motivo deve anch'esso essere respinto.
115 Non essendo stato accolto nessuno dei motivi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre respingere il ricorso in toto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
116 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] NV è condannata alle spese.