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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 537/2024

ECLI:EU:C:2024:789
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0368 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative – Autorità pubblica indipendente di regolamentazione e/o di controllo dei revisori legali dei conti – Modalità di organizzazione interna – Potere di avviare procedimenti d’ufficio – Potere sanzionatorio – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Assenza di “terzietà” rispetto all’autorità che ha emanato la decisione oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità» Nella causa C‑368/23 [Fautromb] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Sezione ristretta dell’[OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti) (Francia), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes, contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2024, considerate le osservazioni presentate: – per MO, da H. Carrasco, F. Molinié e M. [OSCURATO:PERSONA], avocats; – per il governo francese, da R. Bénard e M. Guiresse, in qualità di agenti; – per il governo belga, da A. [OSCURATO:PERSONA] e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da O. Gariazzo, G. Goddin, M. Mataija e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 13 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, pag. 36 ), in combinato disposto con la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ( GU 2006, L 157, pag. 87 ), come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ( GU 2014, L 158, pag. 196 ) (in prosieguo: la «direttiva 2006/43»), nonché con il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ( GU 2014, L 158, pag. 77 ). 2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra l’[OSCURATO:PERSONA] du Commissariat aux Comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti, Francia; in prosieguo: l’«H3C») e MO, revisore dei conti, in merito all’esercizio congiunto, da parte di quest’ultimo, dell’attività di revisore dei conti e di talune attività commerciali.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/43 3 L’articolo 2, punto 10, della direttiva 2006/43 così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 10) “autorità competenti”: le autorità designate dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; (...)». 4 L’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Sistemi di indagine e sanzioni», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti». 5 Ai sensi dell’articolo 30 bis , paragrafo 1, di detta direttiva, rubricato «Poteri sanzionatori»: «[OSCURATO:PERSONA] membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre (...) quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative: (...)». 6 L’articolo 32, paragrafi 1 e 4, della medesima direttiva così recitava: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico per i revisori legali e le imprese di revisione contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7, e designano l’autorità competente incaricata di tale controllo. (...)

4. L’autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo: a) dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; b) dell’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri; c) della formazione continua; d) dei sistemi di controllo della qualità; e) dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo».

Direttiva 2006/123 7 L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti: a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità; b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità».

Diritto francese Code de commerce 8 L’articolo L. 822-10 del code de commerce (codice del commercio), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del commercio»), così recitava: «Le funzioni di revisore legale dei conti sono incompatibili: (...)

3. Con qualsiasi attività commerciale, svolta direttamente o per interposta persona (...)». 9 Ai sensi dell’articolo L. 824-1 di tale codice, qualsiasi violazione dei requisiti di legge relativi all’esercizio della professione di revisore legale dei conti costituiva un’infrazione disciplinare. 10 La Sezione ristretta dell’H3C è stata istituita dall’articolo L. 821-2, II, di detto codice, ai sensi del quale essa era competente a infliggere sanzioni ai revisori legali dei conti per infrazioni disciplinari da essi commesse. 11 In qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C, i membri della Sezione ristretta del medesimo erano soggetti alle disposizioni della legge del 20 gennaio 2017, n. 2017-55, recante lo statuto generale delle autorità amministrative indipendenti e delle autorità pubbliche indipendenti [JORF ( Gazzetta ufficiale della Repubblica francese ; in prosieguo: «JORF») del 21 gennaio 2017, testo n. 2].

Ne risultava, in particolare, che il loro mandato era irrevocabile e che essi erano soggetti a regole deontologiche che prevedevano varie incompatibilità e che imponevano loro di svolgere le proprie funzioni con dignità, probità e integrità, di porre immediatamente termine a qualsiasi conflitto di interessi nonché di non ricevere o richiedere istruzioni da alcuna autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. 12 A termini dell’articolo L. 824-13 del codice del commercio: «La decisione dell’[H3C] viene pubblicata sul suo sito Internet.

Se del caso, viene anche resa pubblica nei giornali, nelle pubblicazioni o nei media indicati dall’[H3C], in un formato di pubblicazione proporzionato all’infrazione o all’inadempienza commesse e alla sanzione inflitta.

Le relative spese sono a carico dei soggetti sanzionati. (...)». 13 L’articolo L. 824-14 di tale codice prevedeva quanto segue: «La persona sanzionata o il presidente dell’[H3C] possono proporre ricorso di piena giurisdizione, previo accordo del [OSCURATO:PERSONA] [dell’H3C], dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État [(Consiglio di Stato, Francia)]».

Code de justice administrative 14 L’articolo L. 311-4 del Code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa, così in prosieguo), come modificato dall’articolo 33 della legge del 25 ottobre 2021, n. 2021-1382, (JORF del 26 ottobre 2021, testo n. 2), così recitava: «Il Consiglio di Stato esamina, in primo ed ultimo grado, i ricorsi di piena giurisdizione ad esso assegnati in base: (...)

4. all’articolo L. 824-14 del codice del commercio; (...)».

Ordonnance n. 2023-1142 15 L’ordonnance (decreto legislativo) del 6 dicembre 2023, n. 2023-1142, relativa alla pubblicazione e alla certificazione di informazioni in materia di sostenibilità e agli obblighi ambientali, sociali e di gestione imprenditoriale delle società commerciali (JORF del 7 dicembre 2023, testo n. 19), contiene disposizioni relative alla sostituzione dell’H3C con la Haute autorité de l’audit (Alta autorità per la revisione contabile).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 MO è iscritto, dal 1967, all’ordre des experts-comptables (Ordine dei dottori commercialisti) nonché all’elenco dei revisori legali dei conti. 17 MO detiene, direttamente o indirettamente, tramite la [OSCURATO:PERSONA] SA, il 99,9% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] SC, di cui è amministratore.

Quest’ultima società è la società madre del gruppo multidisciplinare [OSCURATO:PERSONA], costituito da MO nel 1970, il quale offre una gamma completa di servizi alle imprese. 18 All’interno di detto gruppo, la Fidexpertise SA, società fiduciaria nazionale di attività commercialista di cui MO detiene, direttamente o indirettamente, il 98,69% del capitale e di cui è presidente del consiglio di amministrazione nonché direttore generale, svolge, unitamente alle proprie società figlie, attività commercialista. [OSCURATO:PERSONA] SA, società fiduciaria nazionale di revisione dei conti, di cui MO detiene direttamente o indirettamente il 98% del capitale e di cui è parimenti presidente del consiglio di amministrazione nonché direttore generale, svolge, unitamente alle proprie società figlie, l’attività di revisione legale dei conti. 19 Tale gruppo offre, inoltre, tramite le società figlie della [OSCURATO:PERSONA] SC, una serie di altri servizi alle imprese, in settori quali la sicurezza, la vendita di forniture e di mobili per ufficio, la fornitura di servizi informatici, servizi di agenzia immobiliare e di gestione di società non commerciali di investimento immobiliare nonché bancari.

Lo stesso gruppo gestisce anche una stazione radio di diffusione nazionale e media regionali. 20 Il 3 gennaio 2022, il presidente dell’H3C deferiva al relatore generale dell’H3C i fatti contestati a MO, tali da poter integrare l’esercizio di attività commerciali incompatibili con le funzioni di revisore legale dei conti. 21 In esito ad un’indagine condotta dal relatore generale dell’H3C in merito al rispetto, da parte di MO, degli obblighi inerenti all’esercizio delle funzioni di revisore legale dei conti, la sezione dell’H3C competente per i casi individuali disponeva, con decisione del 13 ottobre 2022, l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di MO. 22 In base agli addebiti formulati da tale sezione, veniva contestata a MO, a decorrere dal 3 gennaio 2016, la violazione dell’articolo L. 822-10 del codice del commercio, per aver esercitato, direttamente o indirettamente, tramite la [OSCURATO:PERSONA] SC e la [OSCURATO:PERSONA], attività commerciali che non potevano essere definite «accessorie alla professione di dottore commercialista» e, quindi, incompatibili con le funzioni di revisore legale dei conti. 23 In data 3 gennaio 2023, il relatore generale dell’H3C trasmetteva copia della notifica di tali addebiti, unitamente ad una copia della relazione d’indagine e del fascicolo d’indagine, al presidente della Sezione ristretta dell’H3C, inviandogli quindi la propria relazione finale il 19 gennaio 2023. 24 In occasione della seduta del 13 aprile 2023, a cui MO veniva convocato, il relatore generale dell’H3C chiedeva che venisse disposta la cancellazione di MO dall’elenco dei revisori legali dei conti, con applicazione di una sanzione pecuniaria e con pubblicazione della decisione, a spese dell’interessato, su un giornale economico o finanziario. 25 È nel contesto di tali procedimenti disciplinari che la Sezione ristretta dell’H3C ritiene necessario interrogare la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123, in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2006/43 e del regolamento n. 537/2014. 26 Nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, la Sezione ristretta dell’H3C sottolinea di essere una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 27 A tal proposito, osserva di essere stata istituita dall’articolo L. 821-2, II, del codice del commercio, con il quale le è stata attribuita competenza sanzionatoria in particolare nei confronti dei revisori legali dei conti per infrazioni disciplinari ed inadempienze da questi commesse. 28 In qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C, i membri della Sezione ristretta dell’H3C dispongono di un mandato irrevocabile.

Sono inoltre soggetti a regole deontologiche che prevedono varie incompatibilità, imponendo loro di svolgere le proprie mansioni con dignità, probità e integrità, di porre immediatamente termine a qualsiasi conflitto di interessi e di non ricevere o richiedere istruzioni da alcuna autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. 29 Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori nei confronti di un revisore legale dei conti, l’organo del rinvio specifica di non poter avviare un procedimento d’ufficio, potendo questo essere avviato solo a seguito di deferimento da parte del relatore generale dell’H3C, il quale è incaricato dello svolgimento di un’indagine, in esito alla quale, sentita la parte interessata, trasmette una relazione all’H3C. [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C delibera in assenza dei membri dell’organo del rinvio formulando, eventualmente, l’addebito o gli addebiti, i quali vengono notificati all’interessato a cura del relatore generale dell’H3C, la cui Sezione ristretta viene in tal modo adita. 30 Dopo aver sentito, in pubblica udienza, l’interessato, il quale può, se del caso, chiedere la ricusazione di uno dei membri della Sezione ristretta così adita, quest’ultima delibera in assenza dell’interessato e del relatore generale dell’H3C emanando, quindi, una decisione motivata. 31 In tale contesto, la Sezione ristretta dell’H3C può, segnatamente, infliggere sanzioni. 32 Le decisioni adottate dalla Sezione ristretta dell’H3C possono essere impugnate dalla persona sanzionata o dal Presidente dell’H3C, previo consenso del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C stesso, mediante ricorso di piena giurisdizione dinanzi al Consiglio di Stato. 33 Ciò premesso, la Sezione ristretta dell’H3C ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 25 della direttiva [2006/123] debba essere interpretato, tenuto conto in particolare delle disposizioni della direttiva [2006/43] nonché del regolamento [n. 537/2014], nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta ai revisori legali dei conti e alle imprese di revisione contabile di esercitare qualsiasi attività commerciale, sia direttamente che per interposta persona. 2) In caso affermativo, se lo stesso valga qualora detta normativa escluda dall’ambito di applicazione di tale divieto, in via di eccezione, da un lato, le attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile, esercitate nel rispetto delle norme di deontologia e di indipendenza dei revisori dei conti e alle condizioni previste al terzo comma dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 45-2138 del 19 settembre 1945[, recante istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e disciplina del titolo e della professione di dottore commercialista (JORF del 21 settembre 1945, pag. 5938),] e, dall’altro, le attività commerciali accessorie esercitate da una società multiprofessionale di esercizio alle condizioni previste dall’articolo 31-5 della legge n. 90-1258 del 31 dicembre 1990[, relativa all’esercizio in forma societaria delle professioni liberali soggette a statuto legislativo o regolamentare o il cui titolo sia protetto, e alle società di partecipazione finanziaria di professioni liberali (JORF del 5 gennaio 1991, pag. 216)]».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 34 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo francese deduce che la Sezione ristretta dell’H3C non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

A suo parere, in particolare, l’emananda decisione non sarà una decisione di natura giudiziaria.

Inoltre, secondo tale governo, nell’H3C si cumulano funzioni di regolamentazione, di controllo settoriale e sanzionatorie, che possono essere esercitate d’ufficio, il che confermerebbe la natura amministrativa delle sue funzioni.

Una simile conclusione non sarebbe messa in discussione dalle modalità organizzative interne dell’H3C, dettate, segnatamente, dalle esigenze costituzionali francesi. 35 Secondo costante giurisprudenza della Corte, al fine di determinare se l’organo del rinvio in questione possieda le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione che è unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale di tale organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 3 maggio 2002, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 41 e giurisprudenza citata). 36 Sempre dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 e giurisprudenza citata). 37 Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a adire la Corte secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali.

A tal proposito, un organismo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 43 e giurisprudenza citata). 38 Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 44 e giurisprudenza citata). 39 La Corte ha inoltre precisato che tale accertamento riveste un’importanza particolare in presenza di autorità amministrative la cui indipendenza è conseguenza diretta dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, che conferisce loro competenze di controllo settoriale e di vigilanza dei mercati.

Sebbene tali autorità siano tali da soddisfare i requisiti elencati supra al punto 35 della presente sentenza, l’attività di controllo settoriale e di sorveglianza dei mercati è essenzialmente di natura amministrativa, in quanto comporta l’esercizio di competenze che sono estranee a quelle attribuite ai giudici (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 45 ). 40 In tal senso, un organismo nazionale, pur se il suo fondamento legale, il suo carattere permanente, la natura contraddittoria del procedimento dinanzi ad esso, l’applicazione da parte del medesimo di norme giuridiche e la sua indipendenza non sono in dubbio, può adire la Corte in via pregiudiziale solo se, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, esso esercita funzioni di natura giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 46 ). 41 Inoltre, costituiscono indizi del fatto che l’organismo di cui trattasi esercita funzioni non giurisdizionali, bensì amministrative, il potere di avviare procedimenti d’ufficio nonché il potere di infliggere, parimenti d’ufficio, sanzioni nelle materie di sua competenza (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 48 ). 42 Ai fini della valutazione della natura delle funzioni di un organismo, occorre tener conto anche del ruolo e della collocazione del medesimo nell’ordinamento giuridico nazionale.

Pertanto, dev’essere qualificata come «amministrativa» l’attività degli organismi che hanno come compito non quello di controllare la legittimità di una decisione, bensì di prendere posizione, per la prima volta, in merito ad addebiti e le cui decisioni possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punti 50 e 51 nonché giurisprudenza citata). 43 La Corte ha inoltre ricordato che la nozione di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, può, per sua stessa natura, designare soltanto un’autorità che abbia la qualità di terzo rispetto a quella che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 52 e giurisprudenza citata). 44 La Corte ha, infine, rilevato che una decisione è assimilabile a una decisione di natura amministrativa quando non possono esserle riconosciute le caratteristiche di una decisione giurisdizionale, segnatamente l’autorità di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19 , EU:C:2020:715 , punto 48 , nonché giurisprudenza citata). 45 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre esaminare, nella specie, la natura e le funzioni dell’H3C nel sistema di controllo pubblico sui revisori legali dei conti, previsto dalla direttiva 2006/43. 46 Al riguardo, va rilevato che l’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare un sistema efficace di controllo pubblico per i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile, designando l’autorità competente incaricata di tale controllo. 47 Ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo 32, tale autorità assume la responsabilità finale per il controllo dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, dell’adozione di principi di deontologia professionale e di principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e delle attività di revisione contabile, della formazione continua, dei sistemi di controllo della qualità nonché dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo. 48 Il controllo pubblico è esercitato dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, definite all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2006/43 come le autorità o gli organi designati dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. 49 Inoltre, si deve rilevare che, a termini dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e che, ai sensi del successivo articolo 30 bis , paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre quanto meno le misure e sanzioni amministrative ivi elencate. 50 In considerazione delle competenze di controllo e sanzionatorie che le incombono in base al diritto dell’Unione, l’autorità competente designata da uno Stato membro ai sensi, segnatamente, dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43, esercita, in linea di principio, funzioni di natura amministrativa. 51 Ciò premesso, nonostante il carattere amministrativo, in linea di principio, delle funzioni di un’autorità di tal genere, occorre accertare, come risulta dalla giurisprudenza esposta al punto 38 della presente sentenza, se essa debba essere considerata, nel contesto specifico delle funzioni dalla medesima svolte nel procedimento principale, quale «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 52 A tal riguardo, anzitutto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle conclusioni, l’H3C ha il potere di pronunciarsi d’ufficio.

Dall’ordinanza di rinvio emerge, d’altronde, che, nel procedimento principale, il procedimento disciplinare è stato avviato senza previa presentazione all’H3C di una denuncia. 53 Va poi osservato che, come risulta dall’articolo L. 824-14 del codice del commercio, la decisione di infliggere una sanzione nell’ambito di un procedimento disciplinare, come quello di cui al procedimento principale, può essere oggetto di ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato). 54 A tal proposito, va rilevato che, in caso di proposizione di un ricorso di tal genere, l’H3C ha lo status di resistente.

Orbene, una simile partecipazione dell’H3C a un procedimento di ricorso, in cui viene contestata una sua stessa decisione, è indice del fatto che, nell’adottare la decisione medesima, l’H3C non possiede la qualità di terzo nel senso ricordato al punto 43 della presente sentenza. 55 Infine, come sottolineato dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) si pronuncia, in primo ed ultimo grado, sui ricorsi di piena giurisdizione proposti avverso una simile decisione sanzionatoria, ai sensi dell’articolo L. 311-4 del codice di giustizia amministrativa e dell’articolo L. 824-14 del codice del commercio.

Dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge che, nel diritto francese, tale circostanza implica che la decisione sanzionatoria non è considerata munita di autorità di cosa giudicata. 56 È ben vero che, come sostenuto da MO, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata alla Corte da una specifica sezione dell’H3C, vale a dire la sua Sezione ristretta.

A tal proposito, MO deduce, in sostanza, che l’azione di tale sezione dev’essere dissociata da quella dell’H3C, con riguardo tanto al potere di dare avvio alle azioni quanto allo status della Sezione ristretta dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) nell’ambito dei ricorsi dinanzi a quest’ultimo proposti. 57 Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle proprie conclusioni, l’H3C dev’essere considerata, nel suo complesso, nell’ambito dei procedimenti da cui è scaturita la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, come un’autorità di controllo, sebbene agisca per mezzo di differenti unità della propria struttura organizzativa. 58 Al riguardo, si deve, infatti, rilevare che la direttiva 2006/43 fa riferimento solo alle «autorità competenti», senza distinguere tra queste ultime e le loro varie componenti.

Di conseguenza, il fatto che uno Stato membro, nel definire le modalità organizzative di una simile autorità, abbia deciso di istituire una procedura interna che preveda l’intervento successivo di più componenti dell’autorità stessa, al fine di separare le funzioni di istruzione dell’azione e perseguimento dell’illecito da quella dell’irrogazione della sanzione, non può legittimare la conclusione che la decisione adottata dall’autorità medesima, conformemente a tale procedura interna, non sia di natura amministrativa. 59 In particolare, non se ne può dedurre che l’organizzazione interna dell’H3C consenta di ritenere che la Sezione ristretta di quest’ultima possieda lo status di «terzo» rispetto all’H3C stesso, nel senso richiamato al punto 43 della presente sentenza. 60 Inoltre, come sottolineato dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, dalla normativa nazionale applicabile risulta che l’articolo L. 824-13 del codice del commercio fa esplicito riferimento alla decisione della Sezione ristretta dell’H3C in materia disciplinare come a una «decisione dell’[H3C]» e non come a una decisione di tale sezione. 61 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che la Sezione ristretta dell’H3C eserciti, nel particolare contesto normativo in cui è chiamata ad adire la Corte, funzioni di natura non giurisdizionale, bensì amministrativa.

Conseguentemente, non può essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ragion per cui la domanda di pronuncia pregiudiziale da essa proposta è irricevibile.

Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Sezione ristretta dell’[OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti, Francia) con decisione del 25 maggio 2023, è irricevibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0368 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative – Autorità pubblica indipendente di regolamentazione e/o di controllo dei revisori legali dei conti – Modalità di organizzazione interna – Potere di avviare procedimenti d’ufficio – Potere sanzionatorio – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Assenza di “terzietà” rispetto all’autorità che ha emanato la decisione oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità» Nella causa C‑368/23 [Fautromb] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Sezione ristretta dell’[OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti) (Francia), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes, contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2024, considerate le osservazioni presentate: – per MO, da H. Carrasco, F. Molinié e M. [OSCURATO:PERSONA], avocats; – per il governo francese, da R. Bénard e M. Guiresse, in qualità di agenti; – per il governo belga, da A. [OSCURATO:PERSONA] e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da O. Gariazzo, G. Goddin, M. Mataija e G. von Rintelen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 13 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU 2006, L 376, pag. 36 ), in combinato disposto con la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ( GU 2006, L 157, pag. 87 ), come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ( GU 2014, L 158, pag. 196 ) (in prosieguo: la «direttiva 2006/43»), nonché con il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ( GU 2014, L 158, pag. 77 ). 2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra l’[OSCURATO:PERSONA] du Commissariat aux Comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti, Francia; in prosieguo: l’«H3C») e MO, revisore dei conti, in merito all’esercizio congiunto, da parte di quest’ultimo, dell’attività di revisore dei conti e di talune attività commerciali. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/43 3 L’articolo 2, punto 10, della direttiva 2006/43 così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 10) “autorità competenti”: le autorità designate dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; (...)». 4 L’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Sistemi di indagine e sanzioni», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti». 5 Ai sensi dell’articolo 30 bis , paragrafo 1, di detta direttiva, rubricato «Poteri sanzionatori»: «[OSCURATO:PERSONA] membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre (...) quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative: (...)». 6 L’articolo 32, paragrafi 1 e 4, della medesima direttiva così recitava: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico per i revisori legali e le imprese di revisione contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7, e designano l’autorità competente incaricata di tale controllo. (...) 4.   L’autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo: a) dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; b) dell’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri; c) della formazione continua; d) dei sistemi di controllo della qualità; e) dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo». Direttiva 2006/123 7 L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse. Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti: a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità; b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità». Diritto francese Code de commerce 8 L’articolo L. 822-10 del code de commerce (codice del commercio), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del commercio»), così recitava: «Le funzioni di revisore legale dei conti sono incompatibili: (...) 3. Con qualsiasi attività commerciale, svolta direttamente o per interposta persona (...)». 9 Ai sensi dell’articolo L. 824-1 di tale codice, qualsiasi violazione dei requisiti di legge relativi all’esercizio della professione di revisore legale dei conti costituiva un’infrazione disciplinare. 10 La Sezione ristretta dell’H3C è stata istituita dall’articolo L. 821-2, II, di detto codice, ai sensi del quale essa era competente a infliggere sanzioni ai revisori legali dei conti per infrazioni disciplinari da essi commesse. 11 In qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C, i membri della Sezione ristretta del medesimo erano soggetti alle disposizioni della legge del 20 gennaio 2017, n. 2017-55, recante lo statuto generale delle autorità amministrative indipendenti e delle autorità pubbliche indipendenti [JORF ( Gazzetta ufficiale della Repubblica francese ; in prosieguo: «JORF») del 21 gennaio 2017, testo n. 2]. Ne risultava, in particolare, che il loro mandato era irrevocabile e che essi erano soggetti a regole deontologiche che prevedevano varie incompatibilità e che imponevano loro di svolgere le proprie funzioni con dignità, probità e integrità, di porre immediatamente termine a qualsiasi conflitto di interessi nonché di non ricevere o richiedere istruzioni da alcuna autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. 12 A termini dell’articolo L. 824-13 del codice del commercio: «La decisione dell’[H3C] viene pubblicata sul suo sito Internet. Se del caso, viene anche resa pubblica nei giornali, nelle pubblicazioni o nei media indicati dall’[H3C], in un formato di pubblicazione proporzionato all’infrazione o all’inadempienza commesse e alla sanzione inflitta. Le relative spese sono a carico dei soggetti sanzionati. (...)». 13 L’articolo L. 824-14 di tale codice prevedeva quanto segue: «La persona sanzionata o il presidente dell’[H3C] possono proporre ricorso di piena giurisdizione, previo accordo del [OSCURATO:PERSONA] [dell’H3C], dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État [(Consiglio di Stato, Francia)]». Code de justice administrative 14 L’articolo L. 311-4 del Code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa, così in prosieguo), come modificato dall’articolo 33 della legge del 25 ottobre 2021, n. 2021-1382, (JORF del 26 ottobre 2021, testo n. 2), così recitava: «Il Consiglio di Stato esamina, in primo ed ultimo grado, i ricorsi di piena giurisdizione ad esso assegnati in base: (...) 4. all’articolo L. 824-14 del codice del commercio; (...)». Ordonnance n. 2023-1142 15 L’ordonnance (decreto legislativo) del 6 dicembre 2023, n. 2023-1142, relativa alla pubblicazione e alla certificazione di informazioni in materia di sostenibilità e agli obblighi ambientali, sociali e di gestione imprenditoriale delle società commerciali (JORF del 7 dicembre 2023, testo n. 19), contiene disposizioni relative alla sostituzione dell’H3C con la Haute autorité de l’audit (Alta autorità per la revisione contabile). Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 MO è iscritto, dal 1967, all’ordre des experts-comptables (Ordine dei dottori commercialisti) nonché all’elenco dei revisori legali dei conti. 17 MO detiene, direttamente o indirettamente, tramite la [OSCURATO:PERSONA] SA, il 99,9% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] SC, di cui è amministratore. Quest’ultima società è la società madre del gruppo multidisciplinare [OSCURATO:PERSONA], costituito da MO nel 1970, il quale offre una gamma completa di servizi alle imprese. 18 All’interno di detto gruppo, la Fidexpertise SA, società fiduciaria nazionale di attività commercialista di cui MO detiene, direttamente o indirettamente, il 98,69% del capitale e di cui è presidente del consiglio di amministrazione nonché direttore generale, svolge, unitamente alle proprie società figlie, attività commercialista. [OSCURATO:PERSONA] SA, società fiduciaria nazionale di revisione dei conti, di cui MO detiene direttamente o indirettamente il 98% del capitale e di cui è parimenti presidente del consiglio di amministrazione nonché direttore generale, svolge, unitamente alle proprie società figlie, l’attività di revisione legale dei conti. 19 Tale gruppo offre, inoltre, tramite le società figlie della [OSCURATO:PERSONA] SC, una serie di altri servizi alle imprese, in settori quali la sicurezza, la vendita di forniture e di mobili per ufficio, la fornitura di servizi informatici, servizi di agenzia immobiliare e di gestione di società non commerciali di investimento immobiliare nonché bancari. Lo stesso gruppo gestisce anche una stazione radio di diffusione nazionale e media regionali. 20 Il 3 gennaio 2022, il presidente dell’H3C deferiva al relatore generale dell’H3C i fatti contestati a MO, tali da poter integrare l’esercizio di attività commerciali incompatibili con le funzioni di revisore legale dei conti. 21 In esito ad un’indagine condotta dal relatore generale dell’H3C in merito al rispetto, da parte di MO, degli obblighi inerenti all’esercizio delle funzioni di revisore legale dei conti, la sezione dell’H3C competente per i casi individuali disponeva, con decisione del 13 ottobre 2022, l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di MO. 22 In base agli addebiti formulati da tale sezione, veniva contestata a MO, a decorrere dal 3 gennaio 2016, la violazione dell’articolo L. 822-10 del codice del commercio, per aver esercitato, direttamente o indirettamente, tramite la [OSCURATO:PERSONA] SC e la [OSCURATO:PERSONA], attività commerciali che non potevano essere definite «accessorie alla professione di dottore commercialista» e, quindi, incompatibili con le funzioni di revisore legale dei conti. 23 In data 3 gennaio 2023, il relatore generale dell’H3C trasmetteva copia della notifica di tali addebiti, unitamente ad una copia della relazione d’indagine e del fascicolo d’indagine, al presidente della Sezione ristretta dell’H3C, inviandogli quindi la propria relazione finale il 19 gennaio 2023. 24 In occasione della seduta del 13 aprile 2023, a cui MO veniva convocato, il relatore generale dell’H3C chiedeva che venisse disposta la cancellazione di MO dall’elenco dei revisori legali dei conti, con applicazione di una sanzione pecuniaria e con pubblicazione della decisione, a spese dell’interessato, su un giornale economico o finanziario. 25 È nel contesto di tali procedimenti disciplinari che la Sezione ristretta dell’H3C ritiene necessario interrogare la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2006/123, in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2006/43 e del regolamento n. 537/2014. 26 Nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, la Sezione ristretta dell’H3C sottolinea di essere una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 27 A tal proposito, osserva di essere stata istituita dall’articolo L. 821-2, II, del codice del commercio, con il quale le è stata attribuita competenza sanzionatoria in particolare nei confronti dei revisori legali dei conti per infrazioni disciplinari ed inadempienze da questi commesse. 28 In qualità di membri del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C, i membri della Sezione ristretta dell’H3C dispongono di un mandato irrevocabile. Sono inoltre soggetti a regole deontologiche che prevedono varie incompatibilità, imponendo loro di svolgere le proprie mansioni con dignità, probità e integrità, di porre immediatamente termine a qualsiasi conflitto di interessi e di non ricevere o richiedere istruzioni da alcuna autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. 29 Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori nei confronti di un revisore legale dei conti, l’organo del rinvio specifica di non poter avviare un procedimento d’ufficio, potendo questo essere avviato solo a seguito di deferimento da parte del relatore generale dell’H3C, il quale è incaricato dello svolgimento di un’indagine, in esito alla quale, sentita la parte interessata, trasmette una relazione all’H3C. [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C delibera in assenza dei membri dell’organo del rinvio formulando, eventualmente, l’addebito o gli addebiti, i quali vengono notificati all’interessato a cura del relatore generale dell’H3C, la cui Sezione ristretta viene in tal modo adita. 30 Dopo aver sentito, in pubblica udienza, l’interessato, il quale può, se del caso, chiedere la ricusazione di uno dei membri della Sezione ristretta così adita, quest’ultima delibera in assenza dell’interessato e del relatore generale dell’H3C emanando, quindi, una decisione motivata. 31 In tale contesto, la Sezione ristretta dell’H3C può, segnatamente, infliggere sanzioni. 32 Le decisioni adottate dalla Sezione ristretta dell’H3C possono essere impugnate dalla persona sanzionata o dal Presidente dell’H3C, previo consenso del [OSCURATO:PERSONA] dell’H3C stesso, mediante ricorso di piena giurisdizione dinanzi al Consiglio di Stato. 33 Ciò premesso, la Sezione ristretta dell’H3C ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 25 della direttiva [2006/123] debba essere interpretato, tenuto conto in particolare delle disposizioni della direttiva [2006/43] nonché del regolamento [n. 537/2014], nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta ai revisori legali dei conti e alle imprese di revisione contabile di esercitare qualsiasi attività commerciale, sia direttamente che per interposta persona. 2) In caso affermativo, se lo stesso valga qualora detta normativa escluda dall’ambito di applicazione di tale divieto, in via di eccezione, da un lato, le attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile, esercitate nel rispetto delle norme di deontologia e di indipendenza dei revisori dei conti e alle condizioni previste al terzo comma dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 45-2138 del 19 settembre 1945[, recante istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e disciplina del titolo e della professione di dottore commercialista (JORF del 21 settembre 1945, pag. 5938),] e, dall’altro, le attività commerciali accessorie esercitate da una società multiprofessionale di esercizio alle condizioni previste dall’articolo 31-5 della legge n. 90-1258 del 31 dicembre 1990[, relativa all’esercizio in forma societaria delle professioni liberali soggette a statuto legislativo o regolamentare o il cui titolo sia protetto, e alle società di partecipazione finanziaria di professioni liberali (JORF del 5 gennaio 1991, pag. 216)]». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 34 Nelle proprie osservazioni scritte, il governo francese deduce che la Sezione ristretta dell’H3C non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A suo parere, in particolare, l’emananda decisione non sarà una decisione di natura giudiziaria. Inoltre, secondo tale governo, nell’H3C si cumulano funzioni di regolamentazione, di controllo settoriale e sanzionatorie, che possono essere esercitate d’ufficio, il che confermerebbe la natura amministrativa delle sue funzioni. Una simile conclusione non sarebbe messa in discussione dalle modalità organizzative interne dell’H3C, dettate, segnatamente, dalle esigenze costituzionali francesi. 35 Secondo costante giurisprudenza della Corte, al fine di determinare se l’organo del rinvio in questione possieda le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione che è unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale di tale organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 3 maggio 2002, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 41 e giurisprudenza citata). 36 Sempre dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 e giurisprudenza citata). 37 Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a adire la Corte secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali. A tal proposito, un organismo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 43 e giurisprudenza citata). 38 Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 44 e giurisprudenza citata). 39 La Corte ha inoltre precisato che tale accertamento riveste un’importanza particolare in presenza di autorità amministrative la cui indipendenza è conseguenza diretta dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, che conferisce loro competenze di controllo settoriale e di vigilanza dei mercati. Sebbene tali autorità siano tali da soddisfare i requisiti elencati supra al punto 35 della presente sentenza, l’attività di controllo settoriale e di sorveglianza dei mercati è essenzialmente di natura amministrativa, in quanto comporta l’esercizio di competenze che sono estranee a quelle attribuite ai giudici (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 45 ). 40 In tal senso, un organismo nazionale, pur se il suo fondamento legale, il suo carattere permanente, la natura contraddittoria del procedimento dinanzi ad esso, l’applicazione da parte del medesimo di norme giuridiche e la sua indipendenza non sono in dubbio, può adire la Corte in via pregiudiziale solo se, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, esso esercita funzioni di natura giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 46 ). 41 Inoltre, costituiscono indizi del fatto che l’organismo di cui trattasi esercita funzioni non giurisdizionali, bensì amministrative, il potere di avviare procedimenti d’ufficio nonché il potere di infliggere, parimenti d’ufficio, sanzioni nelle materie di sua competenza (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 48 ). 42 Ai fini della valutazione della natura delle funzioni di un organismo, occorre tener conto anche del ruolo e della collocazione del medesimo nell’ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, dev’essere qualificata come «amministrativa» l’attività degli organismi che hanno come compito non quello di controllare la legittimità di una decisione, bensì di prendere posizione, per la prima volta, in merito ad addebiti e le cui decisioni possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punti 50 e 51 nonché giurisprudenza citata). 43 La Corte ha inoltre ricordato che la nozione di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, può, per sua stessa natura, designare soltanto un’autorità che abbia la qualità di terzo rispetto a quella che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 52 e giurisprudenza citata). 44 La Corte ha, infine, rilevato che una decisione è assimilabile a una decisione di natura amministrativa quando non possono esserle riconosciute le caratteristiche di una decisione giurisdizionale, segnatamente l’autorità di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19 , EU:C:2020:715 , punto 48 , nonché giurisprudenza citata). 45 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre esaminare, nella specie, la natura e le funzioni dell’H3C nel sistema di controllo pubblico sui revisori legali dei conti, previsto dalla direttiva 2006/43. 46 Al riguardo, va rilevato che l’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare un sistema efficace di controllo pubblico per i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile, designando l’autorità competente incaricata di tale controllo. 47 Ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo 32, tale autorità assume la responsabilità finale per il controllo dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, dell’adozione di principi di deontologia professionale e di principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e delle attività di revisione contabile, della formazione continua, dei sistemi di controllo della qualità nonché dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo. 48 Il controllo pubblico è esercitato dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, definite all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2006/43 come le autorità o gli organi designati dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. 49 Inoltre, si deve rilevare che, a termini dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e che, ai sensi del successivo articolo 30 bis , paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre quanto meno le misure e sanzioni amministrative ivi elencate. 50 In considerazione delle competenze di controllo e sanzionatorie che le incombono in base al diritto dell’Unione, l’autorità competente designata da uno Stato membro ai sensi, segnatamente, dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43, esercita, in linea di principio, funzioni di natura amministrativa. 51 Ciò premesso, nonostante il carattere amministrativo, in linea di principio, delle funzioni di un’autorità di tal genere, occorre accertare, come risulta dalla giurisprudenza esposta al punto 38 della presente sentenza, se essa debba essere considerata, nel contesto specifico delle funzioni dalla medesima svolte nel procedimento principale, quale «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 52 A tal riguardo, anzitutto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle conclusioni, l’H3C ha il potere di pronunciarsi d’ufficio. Dall’ordinanza di rinvio emerge, d’altronde, che, nel procedimento principale, il procedimento disciplinare è stato avviato senza previa presentazione all’H3C di una denuncia. 53 Va poi osservato che, come risulta dall’articolo L. 824-14 del codice del commercio, la decisione di infliggere una sanzione nell’ambito di un procedimento disciplinare, come quello di cui al procedimento principale, può essere oggetto di ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato). 54 A tal proposito, va rilevato che, in caso di proposizione di un ricorso di tal genere, l’H3C ha lo status di resistente. Orbene, una simile partecipazione dell’H3C a un procedimento di ricorso, in cui viene contestata una sua stessa decisione, è indice del fatto che, nell’adottare la decisione medesima, l’H3C non possiede la qualità di terzo nel senso ricordato al punto 43 della presente sentenza. 55 Infine, come sottolineato dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) si pronuncia, in primo ed ultimo grado, sui ricorsi di piena giurisdizione proposti avverso una simile decisione sanzionatoria, ai sensi dell’articolo L. 311-4 del codice di giustizia amministrativa e dell’articolo L. 824-14 del codice del commercio. Dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge che, nel diritto francese, tale circostanza implica che la decisione sanzionatoria non è considerata munita di autorità di cosa giudicata. 56 È ben vero che, come sostenuto da MO, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata alla Corte da una specifica sezione dell’H3C, vale a dire la sua Sezione ristretta. A tal proposito, MO deduce, in sostanza, che l’azione di tale sezione dev’essere dissociata da quella dell’H3C, con riguardo tanto al potere di dare avvio alle azioni quanto allo status della Sezione ristretta dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) nell’ambito dei ricorsi dinanzi a quest’ultimo proposti. 57 Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle proprie conclusioni, l’H3C dev’essere considerata, nel suo complesso, nell’ambito dei procedimenti da cui è scaturita la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, come un’autorità di controllo, sebbene agisca per mezzo di differenti unità della propria struttura organizzativa. 58 Al riguardo, si deve, infatti, rilevare che la direttiva 2006/43 fa riferimento solo alle «autorità competenti», senza distinguere tra queste ultime e le loro varie componenti. Di conseguenza, il fatto che uno Stato membro, nel definire le modalità organizzative di una simile autorità, abbia deciso di istituire una procedura interna che preveda l’intervento successivo di più componenti dell’autorità stessa, al fine di separare le funzioni di istruzione dell’azione e perseguimento dell’illecito da quella dell’irrogazione della sanzione, non può legittimare la conclusione che la decisione adottata dall’autorità medesima, conformemente a tale procedura interna, non sia di natura amministrativa. 59 In particolare, non se ne può dedurre che l’organizzazione interna dell’H3C consenta di ritenere che la Sezione ristretta di quest’ultima possieda lo status di «terzo» rispetto all’H3C stesso, nel senso richiamato al punto 43 della presente sentenza. 60 Inoltre, come sottolineato dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, dalla normativa nazionale applicabile risulta che l’articolo L. 824-13 del codice del commercio fa esplicito riferimento alla decisione della Sezione ristretta dell’H3C in materia disciplinare come a una «decisione dell’[H3C]» e non come a una decisione di tale sezione. 61 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che la Sezione ristretta dell’H3C eserciti, nel particolare contesto normativo in cui è chiamata ad adire la Corte, funzioni di natura non giurisdizionale, bensì amministrativa. Conseguentemente, non può essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ragion per cui la domanda di pronuncia pregiudiziale da essa proposta è irricevibile. Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Sezione ristretta dell’[OSCURATO:PERSONA] du commissariat aux comptes (Alto consiglio del commissariato dei conti, Francia) con decisione del 25 maggio 2023, è irricevibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris