CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 42282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 15/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa, difettando la dimostrazione degli artifici e raggiri alla base delle erogazioni di denaro operate dalla persona offesa, che ha invece concesso spontaneamente mutui ad un conoscente in difficoltà; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 n. 7 CP, avendo l'imputato restituito alla persona offesa i. 3.900,00 prima della instaurazione del procedimento. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro in relazione alla vicenda. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico, perché contiene una generale contestazione del ragionamento probatorio senza evidenziare eventuali criticità capaci di scardinarlo; il preteso travisamento della prova , per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Evenienza che non ricorre nella fattispecie. Manifestamente infondato è il secondo motivo; a fronte di un danno che si è aggirato intorno ai 60.000 euro, evidente è la logicità dell'affermata ricorrenza dell'aggravante in questione. E la parziale restituzione di qualche contenuto importo, anche precedentemente alla proposizione della querela, non esclude certamente la ricorrenza dell'aggravante. Manifestamente infondato è il motivo sulla pena. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) . Nella specie la Corte territoriale ha valorizzato i gravi precedenti penali dell'imputato, la scorrettezza del comportamento e la severità del danno arrecato alla vittima. Del pari, la transazione risarcitoria intervenuta con la parte civile , è stata valorizzata i fini della concessione delle attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.-, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/