CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato perché, a differenza di quel che si deduce nello stesso e nella successiva memoria del 4 ottobre 2022, la Corte di appello ha giustificato la conferma dell'applicazione della recidiva - adeguatamente motivata dal Tribunale con il numero e la variegata tipologia dei reati per i quali l'imputato è stato condannato e rimarcando il precedente penale specifico, così da rivelarsi la nuova condotta una ulteriore manifestazione di totale indifferenza al precetto penale e, quindi di accresciuta pericolosità — confutando l'assunto difensivo secondo il quale l'evasione sarebbe avvenuta in orario contiguo a quello in cui il ricorrente era autorizzato a allontanarsi; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore I Presidente