CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. (capo b), perché estinta per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto, uno pluriaggravato e l'altro aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è aspecifico perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; il motivo, dunque, è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego dell'attenuante attraverso il riferimento alla gravità del fatto ed alla natura e caratteristiche del bene sottratto, significative di non irrisorio valore (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec