CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAbato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'Assei5D [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania del 19.11.2021, che in accoglimento della proposta di concordato sulla pena ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta nei suoi confronti in primo grado in anni due di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha operato generico riferimento al raggiunto accordo di concordato sulla pena. Rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione soltanto per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così d