Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:651
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0483_RES
Causa T‑483/21
[OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A.
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024
«Energia – Mercato interno dell’elettricità – Metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa – Rigetto della proposta dei gestori di rete – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Compatibilità con il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2017/1485»
Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Atto istitutivo dell’ACER che esclude la possibilità di dedurre dinanzi al Tribunale motivi di ricorso non presentati dinanzi alla commissione dei ricorsi – Deduzione delle censure già presentate dinanzi a detta commissione – Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 29)
(v. punti 40, 41, 108, 167, 168)
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Competenze – Portata – Adozione di una metodologia comune per il coordinamento regionale della sicurezza operativa su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione – Inclusione – Portata – Competenza dell’ACER a discostarsi dalla proposta dei gestori del sistema di trasmissione riguardo all’ambito di applicazione di tale metodologia
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 6, § 10; regolamento della Commissione 2017/1485, art. 6, § 8)
(v. punti 43‑48)
Energia – Gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Regolamento 2017/1485 – Coordinamento regionale della sicurezza operativa – Metodologia di coordinamento adottata dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Metodologia che prevede il coordinamento delle contromisure attuate per ridurre le congestioni nel sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Gestione coordinata di tutte le congestioni sugli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV – Ammissibilità – Violazione delle competenze dei gestori dei sistemi di trasmissione in materia di gestione dei loro sistemi – Insussistenza – Violazione dei requisiti procedurali previsti dalla metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, artt. 16, § 1, e 35, § 5; regolamenti della Commissione 2015/1222, art. 35 e 2017/1485, artt. 20‑23, 75 e 76, §§ 1, b), e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944, art. 40, § 1, d)]
(v. punti 54‑93, 95‑103)
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2017/1485 – Coordinamento regionale della sicurezza operativa – Metodologia che prevede il coordinamento delle contromisure attuate per ridurre le congestioni nel sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Violazione delle competenze dei gestori dei sistemi di trasmissione relative all’utilizzo del modello di dispacciamento centrale per garantire la sicurezza operativa e il bilanciamento del sistema elettrico – Insussistenza – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, art. 12, § 1; regolamento della Commissione 2017/1485, art. 4, § 2, e)]
(v. punti 109‑131, 135‑140)
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punto 134)
Energia – Gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Regolamento 2017/1485 – Coordinamento regionale della sicurezza operativa – Metodologia di coordinamento adottata dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Metodologia che prevede il coordinamento delle contromisure attuate per ridurre le congestioni nel sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Contromisure coordinate che possono comportare costi supplementari per il gestori dei sistemi di trasmissione che hanno già investito in altre apparecchiature per ridurre le congestioni – Costi inerenti al coordinamento regionale e al principio di solidarietà energetica – Assenza di iniquità – Insussistenza di un ostacolo all’investimento in altre contromisure connesse alle apparecchiature.
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 1, § 2, e 2019/943, artt. 1, c), e 19; regolamento della Commissione 2017/1485, art. 4, § 1, f)]
(v. punti 149‑162)
Energia – Gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Regolamento 2017/1485 – Coordinamento regionale della sicurezza operativa – Metodologia di coordinamento adottata dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Metodologia che prevede il coordinamento delle contromisure attuate per ridurre le congestioni nel sistema di trasmissione dell’energia elettrica – Possibilità, per i gestori dei sistemi di trasmissione e i centri di coordinamento regionale, di utilizzare contromisure sufficienti per gestire la tensione a livello locale e regionale – Violazione dei limiti di sicurezza operativa a livello locale e regionale – Insussistenza
[Regolamento della Commissione 2017/1485, artt. 4, §§ 1, d) e h), e § 2, e), 25, 27, § 1, 34, § 2, 72, 75-77 e 78, § 2, a)]
(v. punti 169‑190)
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’ACER – Obbligo di motivazione delle decisioni – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 193‑195)
[OSCURATO:PERSONA] il ricorso di annullamento proposto da un gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica (in prosieguo: il «TSO»), il Tribunale precisa la portata della competenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) ad adottare una metodologia di coordinamento regionale della sicurezza operativa del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, per poi confermare la legittimità dell’ambito di applicazione della metodologia adottata da tale agenzia.
Il 2 agosto 2017, la Commissione europea ha adottato il regolamento 2017/1485 (
1
), che stabilisce una serie di requisiti in materia di sicurezza operativa del sistema di trasmissione dell’energia elettrica.
In applicazione di tale regolamento, i TSO della regione «CORE» (
2
) hanno sottoposto all’approvazione di tutte le autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») di tale regione una proposta di metodologia comune per il coordinamento regionale della sicurezza operativa.
Su richiesta congiunta delle ANR, l’ACER ha deliberato sulla proposta dei TSO e ha adottato una decisione su una metodologia di coordinamento regionale della sicurezza operativa per la regione CORE [in prosieguo: la «metodologia di sicurezza (ROSC) contestata»] che si discostava dalla proposta dei TSO relativa all’ambito di applicazione di tale metodologia.
[OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A., ricorrente, nella sua qualità di TSO responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete in Polonia, ha quindi proposto un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi») avverso tale decisione dell’ACER. Poiché quest’ultimo è stato respinto, essa ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso la decisione della commissione dei ricorsi.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, il coordinamento regionale della sicurezza operativa disciplinato da detta metodologia comprende, da un lato, l’analisi regionale della sicurezza operativa e, dall’altro lato, il processo di valutazione regionale della sicurezza operativa (in prosieguo: il «processo CROSA»). Tale processo ha in particolare lo scopo di coordinare e attuare contromisure (
3
) aventi rilevanza transfrontaliera, quali, tra l’altro, il ridispacciamento (
4
) e gli scambi compensativi (
5
), attivate per ridurre le congestioni fisiche nel sistema di trasmissione di energia elettrica, limitando in tal modo i rischi per la sicurezza operativa che ne derivano. In base alla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, costituiscono contromisure aventi rilevanza transfrontaliera quelle che possono, almeno talvolta, risolvere una congestione su tutti gli elementi critici di rete presi in considerazione per il calcolo della capacità interzonale, nonché su tutti gli altri elementi della rete con una tensione pari o superiore a 220 kilovolt (kV).
È alla luce di tali precisazioni che il Tribunale esamina i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente.
Sul motivo di ricorso relativo alla competenza dell’ACER
Il Tribunale respinge in quanto irricevibile il motivo di ricorso della ricorrente vertente sull’incompetenza dell’ACER a discostarsi dalla proposta dei TSO relativa all’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, poiché tale motivo non sembra essere stato espressamente contestato dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi. Orbene, motivi non dedotti dinanzi a quest’ultima non possono essere dedotti per la prima volta dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento, che deve essere effettuato alla luce del contesto di fatto e di diritto delle controversie, quali sono state proposte dinanzi a tale commissione.
In ogni caso, il Tribunale considera tale motivo infondato, in quanto l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 (
6
) e l’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485 autorizzano l’ACER a statuire o ad adottare decisioni individuali su questioni o problemi di regolamentazione aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza della rete transfrontaliera rientranti nella competenza delle ANR, quali l’adozione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, segnatamente qualora le ANR competenti le abbiano rivolto, come nella fattispecie, una richiesta congiunta in tal senso, senza essere vincolata dalla posizione assunta da dette ANR. Ne consegue che l’ACER era competente, sulla base di tali disposizioni, a discostarsi dalla proposta dei TSO concernente l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.
Sul motivo di ricorso relativo all’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata
La ricorrente addebita alla commissione dei ricorsi di essere incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, in base alla quale tutte le congestioni sugli elementi di rete con una tensione superiore o pari a 220 kV devono essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA, fosse conforme al quadro giuridico applicabile. Così, pur essendo pacifico tra le parti che gli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV potrebbero avere rilevanza transfrontaliera, esse dissentono sulla questione di quali specifiche congestioni, su tali elementi, debbano essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA.
In tale contesto, in primo luogo, il Tribunale respinge la censura della ricorrente secondo cui solo le congestioni causate dagli scambi transfrontalieri previsti, ossia i flussi assegnati, dovrebbero essere gestite in modo coordinato. A tale riguardo, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485, prevede che, nel determinare se la congestione abbia rilevanza transfrontaliera, i TSO tengono conto della congestione che si verificherebbe in assenza degli scambi energetici tra zone di controllo. Interpretando tale disposizione alla luce del contesto normativo in cui essa si inserisce, il Tribunale constata che la metodologia di sicurezza (ROSC) non deve prevedere il coordinamento delle contromisure in funzione dell’origine della congestione che tali misure mirano a ridurre, bensì della rilevanza transfrontaliera che dette misure possono avere.
Orbene, come risulta dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, considerata la rete interconnessa fortemente articolata della regione CORE, non era generalmente possibile individuare un elemento di rete che sarebbe stato interessato unicamente da contromisure che non incidevano in alcun modo su altri elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera, di modo che tutte le contromisure che erano, almeno talvolta, in grado di ridurre la congestione sugli elementi di rete di tensione pari o superiore a 220 kV dovevano essere considerate come aventi rilevanza transfrontaliera e, di conseguenza, essere coordinate attraverso il processo CROSA.
Pertanto, la commissione dei ricorsi, senza incorrere in un errore di diritto, ha potuto ritenere, basandosi sulla suddetta valutazione tecnica, che tutte le congestioni sugli elementi di rete con una tensione superiore o pari a 220 kV dovevano essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA, conformemente alla metodologia di sicurezza (ROSC).
In secondo luogo, il Tribunale dichiara che la definizione dell’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non lede le competenze dei TSO in materia di sicurezza operativa dei loro sistemi, quali stabilite all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 (
7
) e all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944 (
8
), in quanto esso non include contromisure che non sia necessario gestire in modo coordinato attraverso il processo CROSA.
Inoltre, non tutti gli elementi di rete e non tutte le contromisure di cui dispongono i TSO sono inclusi, senz’altro, nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Per questi ultimi è inoltre possibile escludere determinati elementi di rete o contromisure non aventi rilevanza transfrontaliera dall’ambito di applicazione di tale metodologia.
Infine, i TSO restano gli unici responsabili dell’attivazione delle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera per garantire la sicurezza operativa dei loro sistemi, dal momento che possono respingere una contromisura raccomandata mediante il processo CROSA che potrebbe comportare una violazione della sicurezza o possono attivare una contromisura in caso di violazione imprevista.
In terzo luogo, il Tribunale constata che l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata è compatibile con l’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM), che impone ai TSO della regione CORE di elaborare congiuntamente una proposta di metodologia di sicurezza (ROSC), che includa norme per la determinazione della rilevanza transfrontaliera delle contromisure e dei TSO interessati da tali contromisure in generale. Infatti, la procedura stabilita dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede i criteri per l’elaborazione da parte dei TSO di un elenco di elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera e per l’individuazione della rilevanza transfrontaliera di una potenziale contromisura nonché norme specifiche riguardanti l’esclusione degli elementi di rete nonché delle contromisure non aventi rilevanza transfrontaliera.
Sul motivo di ricorso relativo alla mancanza di norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di incentivi adeguati per contromisure connesse alle apparecchiature
La ricorrente sostiene altresì che la commissione dei ricorsi è incorsa in un errore di diritto non constatando l’assenza, nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, di norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di incentivi adeguati per contromisure connesse alle apparecchiature, quali i trasformatori sfasatori (
9
).
A tale riguardo, il Tribunale riconosce che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata può generare costi supplementari per taluni GRT che hanno già investito in apparecchiature quali trasformatori sfasatori, qualora la gestione di una congestione nell’ambito del processo CROSA richieda tanto la modifica della configurazione dei trasformatori sfasatori quanto l’attivazione di contromisure costose, come il ridispacciamento. Orbene, da un lato, il solo fatto che un TSO possa sostenere maggiori costi a causa del coordinamento regionale non può significare che le norme stabilite dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata siano inique o che non siano inidonee a promuovere il coordinamento regionale della gestione del sistema. Infatti, i costi derivanti dall’applicazione della soluzione regionale selezionata dal processo CROSA sono inerenti al coordinamento regionale e costituiscono un’espressione concreta del principio di solidarietà energetica. Dall’altro lato, non è dimostrato che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata abbia l’effetto di scoraggiare i TSO dall’investire in apparecchiature, come i trasformatori sfasatori, che possono effettivamente ridurre i costi sostenuti dai gestori dei sistemi di trasmissione per risolvere le congestioni locali prima dell’inizio del processo CROSA.
Sugli altri motivi di ricorso invocati dalla ricorrente
Il Tribunale considera inoltre che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la commissione dei ricorsi non è incorsa in errori di diritto non constatando una violazione delle disposizioni che garantiscono ai TSO di poter utilizzare il modello di dispacciamento centrale (
10
) per gestire le congestioni interne o per svolgere compiti di bilanciamento del sistema elettrico. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata le impedisca di utilizzare detto modello di dispacciamento centrale per garantire la sicurezza operativa del suo sistema.
Il Tribunale respinge altresì il motivo vertente sulla violazione delle disposizioni che garantiscono il rispetto dei limiti di sicurezza operativa, in particolare quelli di tensione (
11
), a livello locale e regionale, dopo aver constatato che la ricorrente non era riuscita a dimostrare che la commissione dei ricorsi fosse incorsa in un errore di diritto ritenendo che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non ostacolasse, a livello locale e regionale, il rispetto di tali limiti.
Infine, il Tribunale dichiara che la decisione della commissione dei ricorsi è sufficientemente motivata e respinge il motivo di ricorso della ricorrente vertente su un difetto di motivazione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.
(
1
) Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (
GU 2017, L 220, pag. 1
).
(
2
) La regione CORE è l’area geografica comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, istituita per il calcolo della capacità, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (
GU 2015, L 197, pag. 24
).
(
3
) Ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2015/1222, per contromisura s’intende qualunque misura posta in atto da uno o più TSO per mantenere la sicurezza operativa.
(
4
) Ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (
GU 2019, L 158, pag. 54
), il ridispacciamento è definito come una misura attivata da uno o più TSO, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema.
(
5
) Ai sensi dell’articolo 2, punto 27, del regolamento 2019/943, lo scambio compensativo si riferisce a uno scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica.
(
6
) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (
GU 2019, L 158, pag. 22
).
(
7
) Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943, i TSO sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema dell’energia elettrica, conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (
GU 2019, L 158, pag. 125
).
(
8
) Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944, ciascun TSO è tenuto a gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il TSO è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi quelli forniti dagli impianti di gestione della domanda e stoccaggio dell’energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da altri sistemi di trasmissione interconnessi con il proprio.
(
9
) I trasformatori sfasatori consentono di ridurre la congestione «forzando» il passaggio dell’elettricità da una linea elettrica saturata a una linea elettrica meno utilizzata.
(
10
) Ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (
GU 2017, L 312, pag. 6
), il modello di dispacciamento centrale è definito come «modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un TSO nell’ambito del processo di programmazione integrato».
(
11
) Articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, in combinato disposto con l’articolo 25 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e h), e paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.