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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 1978

Cassazione n. 16099/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1978 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] atore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e il correo [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto con sentenza n. 6524 il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 18 settembre 2020 e la cui motivazione è stata depositata il 30 settembre 2020.

2. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con sentenza conto la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo deducente, sostanzialmente, il difetto assoluto di motivazione circa la posizione dell'attuale ricorrente.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe motivato e argomentato solo con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (rigettando il relativo appello) evidenziando la presenza agli atti delle conclusioni scritte della difesa di Danci ma l'assenza di appello proposto nel suo interesse, ciò in ragione del presupposto, errato, dell'assenza d'impugnazione da parte sua argomentata dall'attestazione d'irrevocabilità della sentenza di primo grado per la data del 14 dicembre 2020.

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e il correo [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto con sentenza n. 6524 il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 18 settembre 2020 e la cui motivazione è stata depositata il 30 settembre 2020 (nel risetto del termine di novanta giorni emergente dal dispositivo letto in udienza).

2.1. Sono stati proposti (distinti) appelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 2020, e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 18 dicembre 2020, quest'ultimo depositato dopo l'erronea annotazione, in calce alla sentenza, dell'irrevocabilità della statuizione nei confronti di Danci sin dal 14 dicembre 2020, seguita dall'indicazione, sempre in calce alla sentenza, dell'errore nella detta annotazione e dall'inoltro dell'atto d'impugnazione al giudice d'appello.

2.2. Ne è seguita la citazione in appello di entrambi gli imputati (datata 29 dicembre 2021) a cura del giudice dell'impugnazione e per l'udienza camerale del 28 marzo 2022 all'esito della quale, sulle conclusioni scritte della Procura generale e della sola difesa di [OSCURATO:PERSONA], è stato emesso il dispositivo di sentenza (notificato alla difesa dell'attuale ricorrente il 29 marzo 2022) in termini di conferma dalla sentenza di primo grado appellata dai due citati imputati e indicante il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.2.3.

Il successivo 26 aprile 2022 è stata depositata la motivazione della sentenza d'appello seguita da un provvedimento di correzione di errore materiale del dispositivo emesso all'udienza del 28 marzo 2022 con il quale è stato espunto il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale appellante sull'assunto dell'assenza d'impugnazione, nei di lui interessi, argomentata dall'attestazione d'irrevocabilità della sentenza per il 14 dicembre 2020, invece erronea.

3. Ne è conseguito, come correttamente dedotto dal ricorrente, il difetto assoluto di motivazione circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, si è sostanziata in una omessa pronuncia in merito all'impugnazione proposta nell'interesse del citato Danci.

3.1. La Corte territoriale, difatti, dopo aver notificato a Danci il decreto di citazione in appello e celebrato il processo anche nei suoi confronti, in forza di regolare costituzione del relativo rapporto processuale, esplicitamente non si è pronunciata in merito alla posizione di Danci, avendo ritenuto, erroneamente, l'assenza di impugnazione da parte dello stesso nonché argomentandola, altrettanto erroneamente, dall'attestazione d'irrevocabilità al 14 dicembre 2020.

3.2. Il giudice di merito, peraltro, ha sostanzialmente inteso erroneamente integrare la motivazione, comunque al sol fine di evidenziare l'insussistenza dell'impugnazione da parte di Danci, con un provvedimento di correzione del dispositivo letto in udienza ed espungendo da esso il riferimento a Danci.

Nel far ciò, infine, la Corte d'appello non si è comunque avveduta dell'impossibilità del decorso del relativo termine d'impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen. in ragione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione di primo grado emergente dal dispositivo letto all'udienza del 18 settembre 2020.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, previo accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte d'appello di Milano, altra sezione, per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1978 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] atore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e il correo [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto con sentenza n. 6524 il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 18 settembre 2020 e la cui motivazione è stata depositata il 30 settembre 2020. 2. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con sentenza conto la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo deducente, sostanzialmente, il difetto assoluto di motivazione circa la posizione dell'attuale ricorrente. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe motivato e argomentato solo con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (rigettando il relativo appello) evidenziando la presenza agli atti delle conclusioni scritte della difesa di Danci ma l'assenza di appello proposto nel suo interesse, ciò in ragione del presupposto, errato, dell'assenza d'impugnazione da parte sua argomentata dall'attestazione d'irrevocabilità della sentenza di primo grado per la data del 14 dicembre 2020. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e il correo [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto con sentenza n. 6524 il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 18 settembre 2020 e la cui motivazione è stata depositata il 30 settembre 2020 (nel risetto del termine di novanta giorni emergente dal dispositivo letto in udienza). 2.1. Sono stati proposti (distinti) appelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 2020, e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 18 dicembre 2020, quest'ultimo depositato dopo l'erronea annotazione, in calce alla sentenza, dell'irrevocabilità della statuizione nei confronti di Danci sin dal 14 dicembre 2020, seguita dall'indicazione, sempre in calce alla sentenza, dell'errore nella detta annotazione e dall'inoltro dell'atto d'impugnazione al giudice d'appello. 2.2. Ne è seguita la citazione in appello di entrambi gli imputati (datata 29 dicembre 2021) a cura del giudice dell'impugnazione e per l'udienza camerale del 28 marzo 2022 all'esito della quale, sulle conclusioni scritte della Procura generale e della sola difesa di [OSCURATO:PERSONA], è stato emesso il dispositivo di sentenza (notificato alla difesa dell'attuale ricorrente il 29 marzo 2022) in termini di conferma dalla sentenza di primo grado appellata dai due citati imputati e indicante il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.2.3. Il successivo 26 aprile 2022 è stata depositata la motivazione della sentenza d'appello seguita da un provvedimento di correzione di errore materiale del dispositivo emesso all'udienza del 28 marzo 2022 con il quale è stato espunto il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale appellante sull'assunto dell'assenza d'impugnazione, nei di lui interessi, argomentata dall'attestazione d'irrevocabilità della sentenza per il 14 dicembre 2020, invece erronea. 3. Ne è conseguito, come correttamente dedotto dal ricorrente, il difetto assoluto di motivazione circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, si è sostanziata in una omessa pronuncia in merito all'impugnazione proposta nell'interesse del citato Danci. 3.1. La Corte territoriale, difatti, dopo aver notificato a Danci il decreto di citazione in appello e celebrato il processo anche nei suoi confronti, in forza di regolare costituzione del relativo rapporto processuale, esplicitamente non si è pronunciata in merito alla posizione di Danci, avendo ritenuto, erroneamente, l'assenza di impugnazione da parte dello stesso nonché argomentandola, altrettanto erroneamente, dall'attestazione d'irrevocabilità al 14 dicembre 2020. 3.2. Il giudice di merito, peraltro, ha sostanzialmente inteso erroneamente integrare la motivazione, comunque al sol fine di evidenziare l'insussistenza dell'impugnazione da parte di Danci, con un provvedimento di correzione del dispositivo letto in udienza ed espungendo da esso il riferimento a Danci. Nel far ciò, infine, la Corte d'appello non si è comunque avveduta dell'impossibilità del decorso del relativo termine d'impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen. in ragione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione di primo grado emergente dal dispositivo letto all'udienza del 18 settembre 2020. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, previo accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte d'appello di Milano, altra sezione, per nuovo giud
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