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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 10043/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per i delitti di minaccia, lesioni aggravate e danneggiamento di cui agli artt. 612, 582 e 635 cod. pen. -Ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità della persona offesa; - Rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche . - Rilevato che la pena detentiva irrogata per il reato di lesioni (giudicate guaribili in giorni 5) risulta "illegale" trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace (Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023, Rv. 284371), - Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15 dicembre 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati.

Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché reato5-eestintp per prescrizione. ("W-D P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 7 febbraio 2024 Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per i delitti di minaccia, lesioni aggravate e danneggiamento di cui agli artt. 612, 582 e 635 cod. pen. -Ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità della persona offesa; - Rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche . - Rilevato che la pena detentiva irrogata per il reato di lesioni (giudicate guaribili in giorni 5) risulta "illegale" trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace (Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023, Rv. 284371), - Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15 dicembre 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché reato5-eestintp per prescrizione. ("W-D P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris