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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4687/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione 20 assegni circolari di provenienza illecita in quanto oggetto di denunzia di smarrimento deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Bologna non potendo operare il criterio sussidiario di cui all' art. 8 c.p.p. posto che era pacifico che una parte dell'azione si era svolta a Napoli ove l'[OSCURATO:PERSONA] si era impadronito degli assegni successivamente consegnati al!' imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione non essendo emersa la prova del perfezionamento dell'accordo avente ad oggetto detti assegni; - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, hanno riconosciuto la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Bologna individuato quale luogo in cui si era perfezionato l'accordo fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente circa la consegna degli assegni di provenienza illecita.

Invero il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione). (Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009 Ud. (dep. 27/04/2009) Rv. 243954 - 01.

2.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri dì ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va anche ricordato, nel caso di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza, le risultanze istruttorie e segnatamente il contenuto delle intercettazioni telefoniche ha correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione essendo emersa la prova che il Medri era il soggetto che aveva concluso con l'[OSCURATO:PERSONA] l'accordo per la consegna degli assegni di provenienza illecita.

Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Ne discende che valutate anche le argomentazioni di primo grado fatte proprie dalla corte di appello le censure non colgono nel segno in quanto mirano ad una ricostruzione alternativa dei fatti certamente preclusa in questa sede.

2.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all i imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la mancata di elementi di segno positivo da porre in relazione ai "numerosi e specifici" precedenti penali dell'imputato.

La Suprema Corte ha del resto ha avuto modo di chiarire come le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01; ne discende che la sentenza sul punto è da ritenere immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4687/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione 20 assegni circolari di provenienza illecita in quanto oggetto di denunzia di smarrimento deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Bologna non potendo operare il criterio sussidiario di cui all' art. 8 c.p.p. posto che era pacifico che una parte dell'azione si era svolta a Napoli ove l'[OSCURATO:PERSONA] si era impadronito degli assegni successivamente consegnati al!' imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione non essendo emersa la prova del perfezionamento dell'accordo avente ad oggetto detti assegni; - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, hanno riconosciuto la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Bologna individuato quale luogo in cui si era perfezionato l'accordo fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente circa la consegna degli assegni di provenienza illecita. Invero il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la "traditio" della "res", nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione). (Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009 Ud. (dep. 27/04/2009) Rv. 243954 - 01. 2.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri dì ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va anche ricordato, nel caso di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza, le risultanze istruttorie e segnatamente il contenuto delle intercettazioni telefoniche ha correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione essendo emersa la prova che il Medri era il soggetto che aveva concluso con l'[OSCURATO:PERSONA] l'accordo per la consegna degli assegni di provenienza illecita. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Ne discende che valutate anche le argomentazioni di primo grado fatte proprie dalla corte di appello le censure non colgono nel segno in quanto mirano ad una ricostruzione alternativa dei fatti certamente preclusa in questa sede. 2.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all i imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la mancata di elementi di segno positivo da porre in relazione ai "numerosi e specifici" precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha del resto ha avuto modo di chiarire come le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01; ne discende che la sentenza sul punto è da ritenere immune da censure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i
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