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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13902/2026

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ONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -2026 RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,1558 rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3311/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 1290/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del lavoro, in data 25 giugno 2018, la Sig.ra MastelloneGiovanna [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla cartellaesattoriale n. 07120180008459877000 notificata dall’Agentedella riscossione per il pagamento della somma di euro182.412,89 iscritta a ruolo dal Ministero dell’Economia e dellepercepiti dal 2009 al 2016.2.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione.In estrema sintesi e per quanto qui rileva, la Corte hapienamente condiviso l’impianto motivazionale del primogiudice che aveva rilevato l’intempestività dell’opposizionerispetto alla notifica della cartella avvenuta in data 26 aprile2018.La Corte ha confermato che «il non avere la Mastellonecontestato di avere apposto la firma che compare sulla relatadel 26/4/2018 di cui alla produzione di parte resistente ècircostanza che non consente di mettere in discussione dati esituazioni definitivamente attestati nella relata stessa».Secondo la Corte «neppure l’appellante, al fine di dimostrare latempestività dell’atto di opposizione ha dedotto che la notificasia avvenuta in data diversa e successiva in alternativa a quelladel 26 aprile 2018 (…) limitandosi a dedurre solo la illeggibilitàdella relata a suo avviso sufficiente per invalidare l’intero attosenza tuttavia indicare la data in cui effettivamente la notificadella cartella sarebbe effettivamente avvenuta (…)».Numero registro generale 14688/2021La Corte ha quindi concluso che «ogni questione attinente aNl umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026merito del credito azionato con la cartella in oggetto non puòData pubblicazione 13/05/2026più essere esaminato stante la non aggredibilità della postacreditoria azionata stante l’intempestività della opposizioneproposta».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con tre motivi; hanno resistito con unicocontroricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze el’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il tramitedell’Avvocatura Generale dello Stato.Parte ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione ex art. 360, n. 5c.p.c., in relazione al combinato disposto artt. 148, co. 1/156c.p.c. – 60 D.P.R. n. 600/73 – 26 D.P.R. n. 602/73, nonché degliartt. 132, co. 2, n. 4.

C.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.– art. 111, co.6, Cost.

Omesso esame di un fatto storico principale oggetto didiscussione tra le parti e con carattere decisivo-dirimente.Inesistenza della motivazione.

Violazione di legge»; ai sensi deln. 5 dell’art. 360 c.p.c. si lamenta «l’assenza di motivazionealcuna sulla questione sollevata inerente la illeggibilità dellarelata di notifica dell’atto tributario e il suo erroneoposizionamento alla prima pagina della cartella»;1.2. il secondo motivo testualmente in rubrica denuncia: «art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. – art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.: violazioneNumero registro generale 14688/2021dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 24/111 Cost., degli artt. 3/7 l. nN. umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026241/90 e dell’art. 2697 c.c.

Omesso esame di elementi istruttoriData pubblicazione 13/05/2026e/o probatori.

Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto tra le parti per violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione e in violazione agli artt. 60 D.P.R. n.600/73 – 26 D.P.R. n. 602/73 e al combinato disposto artt. 2697c.c. – 115 c.p.c.

Carenza motivazionale e istruttoria perviolazione dell’art. 3 l. n. 241/1990»; ci si duole diffusamente dicome i giudici del doppio grado abbiano valutato le provedocumentali in merito alla eccepita nullità o inesistenza dellanotificazione della cartella;1.3. il terzo motivo denuncia ancora: «art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degliartt. 3, comma 3, l. n. 212/2000 – 2934 e ss./2964 e ss./2958c.c.»; col motivo la ricorrente testualmente «chiede di nuovo lapronuncia sul riconoscimento e la declaratoria dell’intervenutaprescrizione degli importi (…)».2.

Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto i motivi,esaminabili congiuntamente per connessione, presentanoplurimi profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza.2.1.

In primis, tutti evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

«doppiaconforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n.Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/202626774/2016; Cass. n. 20944/2019; più di recente: CNausmser.o dni r.a ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/202626934/2023; Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., la disposizione è statarigorosamente interpretata dalle Sezioni unite di questa Corteche hanno elaborato modalità di deduzione di detto viziorispetto alle quali i motivi in esame risultano largamenteinosservanti (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; n.19881/2014; n. 25008/2014; n. 417/2015).2.2.

In secondo luogo, vengono denunciati errores in iudicandoal di fuori dei limiti consentiti innanzi a questa Corte dilegittimità.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli eNrurmoerroi ddi rai ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare un accertamento di fatto quale compiutoconcordemente dai giudici del merito circa la data in cui è stataeffettuata la notificazione della cartella impugnata.Ciò è conclamato dalla doglianza con cui si lamenta che i giudicidel doppio grado avrebbero erroneamente valutato le «provedocumentali» concernenti la notificazione della cartella, oltreche dall’impropria denuncia di violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Avuto riguardo a tali disposizioni normative vale ribadire quantosegue.Come sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio.

Pertanto, dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,ovvero valutando l’efficacia probatoria di taluni documenti inmodo difforme dalle aspettative di chi risulta soccombente.Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026valutare una prova o, comunque, una risultanza probatorNiuam,e rno odi nra ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; daultimo: Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie partericorrente critica genericamente l’operato dai giudici del merito,opponendo una diversa valutazione.2.3.

Le censure sono altresì inammissibili in quanto nondescrivono la procedura notificatoria specificando integralmenteil contenuto delle relate e di ogni atto relativo al fine diconsentire la verifica della fondatezza delle doglianze in basealla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fontiesterne allo stesso (in termini, Cass. n. 30945/2024; conf. aCass. n. 31038/2018).2.4.

Nessuno dei motivi di ricorso, poi, confuta adeguatamentel’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata che è nelsenso di ritenere processualmente non contestatoNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026dall’opponente il fatto che la cartella sia stata notificatNaum eilr o 2di 6ra ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026aprile 2018 e il fatto non contestato rende il medesimo nonbisognevole di prova.Che la data dell’avvenuta notificazione della cartella, ai fini dellatempestività dell’opposizione, possa – e debba – essereaccertata dal giudice, anche d’ufficio, quale condizione diproponibilità della medesima in relazione al decorso di untermine che è di decadenza, è confermato dalla giurisprudenzasecondo cui tale accertamento può essere compiuto mediantel’acquisizione di ogni elemento utile, anche aliunde, e, quindi,anche attraverso il comportamento processuale delle parti dinon contestazione (Cass. n. 19226/2018; Cass. n.21153/2019).2.5.

Rispetto al primo e al terzo motivo di ricorso può, infine,aggiungersi quanto segue.Circa la doglianza, contenuta nel primo mezzo, che lamental’omesso esame del posizionamento alla prima pagina dellacartella della relata di notifica, essa è inammissibile anche per ilsuo carattere di novità.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Cortequalora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 34469/2019),di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questioneNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026stessa (Cass., Sez.

Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730N/u2me0ro1 d2i r;a ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n.3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanzache la relata di notifica sia stata apposta sul frontespiziodell’avviso di accertamento, anziché in calce ad esso, non rendel’atto automaticamente nullo (cfr. Cass. n. 23175/2016).L’ultimo motivo è anche infondato, non solo perché chiede aquesta Corte una declaratoria di prescrizione che non compete,ma soprattutto perché la Corte territoriale hainequivocabilmente, quanto correttamente, respinto l’eccezioneuna volta che il credito portato dalla cartella era divenutoincontrovertibile per la mancata opposizione nel termine, il cheprecludeva l'esame del merito della pretesa qualunque fossenatura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr., tra tante,Cass. n. 8931/2011), compresa l’eccezione di prescrizione cheè una questione preliminare di merito (cfr. Cass. n.20726/2019).2.6.

Per mera completezza, in ordine alla richiesta di correzionemateriale della sentenza impugnata, formulata in esordio daparte ricorrente, è sufficiente rammentare che la specialedisciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., la qualecorrettivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione dacorreggere, non consente a questa Corte di legittimità dicorreggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudicedi merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione,anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass.n. 13629/2021).Numero registro generale 14688/20213.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suoN umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026complesso, con condanna della soccombente al pagamento delleData pubblicazione 13/05/2026spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -2026 RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,1558 rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3311/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 1290/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del lavoro, in data 25 giugno 2018, la Sig.ra MastelloneGiovanna [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla cartellaesattoriale n. 07120180008459877000 notificata dall’Agentedella riscossione per il pagamento della somma di euro182.412,89 iscritta a ruolo dal Ministero dell’Economia e dellepercepiti dal 2009 al 2016.2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione.In estrema sintesi e per quanto qui rileva, la Corte hapienamente condiviso l’impianto motivazionale del primogiudice che aveva rilevato l’intempestività dell’opposizionerispetto alla notifica della cartella avvenuta in data 26 aprile2018.La Corte ha confermato che «il non avere la Mastellonecontestato di avere apposto la firma che compare sulla relatadel 26/4/2018 di cui alla produzione di parte resistente ècircostanza che non consente di mettere in discussione dati esituazioni definitivamente attestati nella relata stessa».Secondo la Corte «neppure l’appellante, al fine di dimostrare latempestività dell’atto di opposizione ha dedotto che la notificasia avvenuta in data diversa e successiva in alternativa a quelladel 26 aprile 2018 (…) limitandosi a dedurre solo la illeggibilitàdella relata a suo avviso sufficiente per invalidare l’intero attosenza tuttavia indicare la data in cui effettivamente la notificadella cartella sarebbe effettivamente avvenuta (…)».Numero registro generale 14688/2021La Corte ha quindi concluso che «ogni questione attinente aNl umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026merito del credito azionato con la cartella in oggetto non puòData pubblicazione 13/05/2026più essere esaminato stante la non aggredibilità della postacreditoria azionata stante l’intempestività della opposizioneproposta».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con tre motivi; hanno resistito con unicocontroricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze el’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il tramitedell’Avvocatura Generale dello Stato.Parte ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione ex art. 360, n. 5c.p.c., in relazione al combinato disposto artt. 148, co. 1/156c.p.c. – 60 D.P.R. n. 600/73 – 26 D.P.R. n. 602/73, nonché degliartt. 132, co. 2, n. 4. C.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.– art. 111, co.6, Cost. Omesso esame di un fatto storico principale oggetto didiscussione tra le parti e con carattere decisivo-dirimente.Inesistenza della motivazione. Violazione di legge»; ai sensi deln. 5 dell’art. 360 c.p.c. si lamenta «l’assenza di motivazionealcuna sulla questione sollevata inerente la illeggibilità dellarelata di notifica dell’atto tributario e il suo erroneoposizionamento alla prima pagina della cartella»;1.2. il secondo motivo testualmente in rubrica denuncia: «art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. – art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.: violazioneNumero registro generale 14688/2021dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 24/111 Cost., degli artt. 3/7 l. nN. umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026241/90 e dell’art. 2697 c.c. Omesso esame di elementi istruttoriData pubblicazione 13/05/2026e/o probatori. Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto tra le parti per violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione e in violazione agli artt. 60 D.P.R. n.600/73 – 26 D.P.R. n. 602/73 e al combinato disposto artt. 2697c.c. – 115 c.p.c. Carenza motivazionale e istruttoria perviolazione dell’art. 3 l. n. 241/1990»; ci si duole diffusamente dicome i giudici del doppio grado abbiano valutato le provedocumentali in merito alla eccepita nullità o inesistenza dellanotificazione della cartella;1.3. il terzo motivo denuncia ancora: «art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degliartt. 3, comma 3, l. n. 212/2000 – 2934 e ss./2964 e ss./2958c.c.»; col motivo la ricorrente testualmente «chiede di nuovo lapronuncia sul riconoscimento e la declaratoria dell’intervenutaprescrizione degli importi (…)».2. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto i motivi,esaminabili congiuntamente per connessione, presentanoplurimi profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza.2.1. In primis, tutti evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppiaconforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguitoart. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n.Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/202626774/2016; Cass. n. 20944/2019; più di recente: CNausmser.o dni r.a ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/202626934/2023; Cass. n. 2630/2024).In ogni caso, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., la disposizione è statarigorosamente interpretata dalle Sezioni unite di questa Corteche hanno elaborato modalità di deduzione di detto viziorispetto alle quali i motivi in esame risultano largamenteinosservanti (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; n.19881/2014; n. 25008/2014; n. 417/2015).2.2. In secondo luogo, vengono denunciati errores in iudicandoal di fuori dei limiti consentiti innanzi a questa Corte dilegittimità.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Numero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli eNrurmoerroi ddi rai ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare un accertamento di fatto quale compiutoconcordemente dai giudici del merito circa la data in cui è stataeffettuata la notificazione della cartella impugnata.Ciò è conclamato dalla doglianza con cui si lamenta che i giudicidel doppio grado avrebbero erroneamente valutato le «provedocumentali» concernenti la notificazione della cartella, oltreche dall’impropria denuncia di violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Avuto riguardo a tali disposizioni normative vale ribadire quantosegue.Come sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio. Pertanto, dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,ovvero valutando l’efficacia probatoria di taluni documenti inmodo difforme dalle aspettative di chi risulta soccombente.Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026valutare una prova o, comunque, una risultanza probatorNiuam,e rno odi nra ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; daultimo: Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie partericorrente critica genericamente l’operato dai giudici del merito,opponendo una diversa valutazione.2.3. Le censure sono altresì inammissibili in quanto nondescrivono la procedura notificatoria specificando integralmenteil contenuto delle relate e di ogni atto relativo al fine diconsentire la verifica della fondatezza delle doglianze in basealla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fontiesterne allo stesso (in termini, Cass. n. 30945/2024; conf. aCass. n. 31038/2018).2.4. Nessuno dei motivi di ricorso, poi, confuta adeguatamentel’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata che è nelsenso di ritenere processualmente non contestatoNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026dall’opponente il fatto che la cartella sia stata notificatNaum eilr o 2di 6ra ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026aprile 2018 e il fatto non contestato rende il medesimo nonbisognevole di prova.Che la data dell’avvenuta notificazione della cartella, ai fini dellatempestività dell’opposizione, possa – e debba – essereaccertata dal giudice, anche d’ufficio, quale condizione diproponibilità della medesima in relazione al decorso di untermine che è di decadenza, è confermato dalla giurisprudenzasecondo cui tale accertamento può essere compiuto mediantel’acquisizione di ogni elemento utile, anche aliunde, e, quindi,anche attraverso il comportamento processuale delle parti dinon contestazione (Cass. n. 19226/2018; Cass. n.21153/2019).2.5. Rispetto al primo e al terzo motivo di ricorso può, infine,aggiungersi quanto segue.Circa la doglianza, contenuta nel primo mezzo, che lamental’omesso esame del posizionamento alla prima pagina dellacartella della relata di notifica, essa è inammissibile anche per ilsuo carattere di novità.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Cortequalora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469/2019),di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questioneNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026stessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730N/u2me0ro1 d2i r;a ccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n.3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanzache la relata di notifica sia stata apposta sul frontespiziodell’avviso di accertamento, anziché in calce ad esso, non rendel’atto automaticamente nullo (cfr. Cass. n. 23175/2016).L’ultimo motivo è anche infondato, non solo perché chiede aquesta Corte una declaratoria di prescrizione che non compete,ma soprattutto perché la Corte territoriale hainequivocabilmente, quanto correttamente, respinto l’eccezioneuna volta che il credito portato dalla cartella era divenutoincontrovertibile per la mancata opposizione nel termine, il cheprecludeva l'esame del merito della pretesa qualunque fossenatura delle contestazioni mosse dal debitore (cfr., tra tante,Cass. n. 8931/2011), compresa l’eccezione di prescrizione cheè una questione preliminare di merito (cfr. Cass. n.20726/2019).2.6. Per mera completezza, in ordine alla richiesta di correzionemateriale della sentenza impugnata, formulata in esordio daparte ricorrente, è sufficiente rammentare che la specialedisciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., la qualecorrettivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione dacorreggere, non consente a questa Corte di legittimità dicorreggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudicedi merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione,anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass.n. 13629/2021).Numero registro generale 14688/20213. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suoN umero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026complesso, con condanna della soccombente al pagamento delleData pubblicazione 13/05/2026spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 14688/2021Numero sezionale 1558/2026Numero di raccolta generale 13902/2026Data pubblicazione 13/05/2026
Sentenza Cassazione n. 13902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris