CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 24/02/2022 dell?, CORTE APPELLO di CATANZAROvisti ci; atti, provveciii- ...nto impugnato e il ricorso,; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1A BRUNO; udito i! Pubblico Minlstero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]" che ha -concluso ci-,ledenoo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24/2/2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 2, mesi 6, giorni 6 di reclusione ed euro 1.711,00 di [-imita per i reati di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), resistenza e lesioni in danno del personale di Polizia di Stato (artt. 337; 582, 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2 cod. pen.) Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando le seguenti ragioni di doglianza. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi. I) Con il primo motivo eccepisce la violazione di lecige ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n.2,cod. pen. La Corte di merito, lamenta il ricorrente, si è limitata a sostenere che sia intervenuta la "forzatura" della serratura dell'automezzo, senza verificare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, se il gesto abOia effettivamente provocato la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione della cosa altrui, tale da determinare la necessità di un'azione di ripristino della funzionalità della cosa. II) Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e v;zio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di furto nella fattispecie del tentativo. La motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito sarebbe del tutto insoddisfacente. L'autista del camion, alla stregua delle risultanze in atti, non ha mai perso il controllo sulle cose ed i ricorrenti non hanno mai conseguito l'autonomo possesso di esse. 111) Con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. rispetto ai delitti contestati ai capi b) e c) della rubrica, riguardanti la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, La Corte di morto si e soffermata esclusi ifainen..e sedia i lapplicabilità della norma in esame con riferimento ai reato di furto aggravato„ per superamento del limite edittale, nulla argomentando in ordTie alia concedibili'à dei beneficio in relazione ai reati di lesioni e resistenza a P.U. IV) Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e`Eil, vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva qualificata. V) Con il quinto motivo lamenta l'assenza di motivazione n ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. I) Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'articolo 131-bis cod. pen. M Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo del travisamento delle prove. III) Con il terzo motivo si segnala la violazione dell'articolo 111 Cost., essendosi la Corte di merito sottratta al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti di natura giurisdizionale. IV) Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria datata 23/2/23, ha chiesto l'accoglimento integrale dei motivi di ricorso. Sempre la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria datata 7/3/23, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per improcedibilità del delitto di furto contestato al capo a) della rubrica per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso, nel quale si critica la motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1„ n. 21 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di merito, argomentando congruamente sui punto, ha evidenziato come il conducente del furgone su cui era riposta l'attrezzatura sottratta abbia dichiarato che era stato "forzato'. il cilindreitto dello sportello posteriore del furgone. La forzatura, sinonimo di effrazione, implica l'impiego di una energia fisica che altera la cosa e la danneggia. La persona offesa, nell'indicare con precisione che la forzatura aveva riguardato il cilindretto della chiusura dello sportello L posteriore, ha evidentemente constà-tO, un'alterazione nel punto in cui sono intervenuti gli autori del furto, 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie del furto, ponendo in rilievo, dopo attenta analisi del fatto, che gli imputati si sono impossessati dell'attrezzatura della pe -sona offesa dopo averla asportata dal camion e caricata sulla loro auto. Il faiitc che siano stati immediatamente inseguiti dal personale di polizia non esclude la consumazione del reato, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato abbia avuto, sia pure per brevissimo tempo, la disponibilità della res furtiva [cfr., ex ,nultis, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544: "Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01)"; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01:" Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della re.furtival. 3. I motivi di doglianza illustrati nel ricorso in relazione alla ricorrenza del furto nella forma tentata sono versati in fatto; la difesa tende a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie ed un'alternativa ricostruzione della vicenda. Corne è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse ai giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601). 4. Manifestamente infondato è il motivo riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati di resistenza e lesioni a P.U. La difesa lamenta che il giudice non si sia pronunciato in relazione ai fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica, sebbene nell'atto di appel o avesse invocato l'applicazione dell'istituto anche con riferimento alle fattispecie ivi contestate. Occorre subito rilevare come il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per espressa previsione normativa, sia escluso dal novero di quelli per i quali è applicabile il beneficio. L'esclusione è stata ribadita anche nel testo novellato dall'art. 1, comrna 1„ lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In ordine alle restanti fattispecie (furto aggravato e lesioni a pubblico ufficiale) è ricavabile dalla motivazione della sentenza un giudizio di elevata gravità e pericolosità delle condotte poste in essere dagli imputati, inconciliabile con il requisito della particolare tenuità del fatto. Nel passaggio motivazionale dedicato al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito si esprime nei seguenti termini:"nel caso di specie, la condotta posta in essere dagli odierni appellanti è stata contraddistinta da un'elevata gravità del fatto, in quanto, oltre all'ingente valore degli attrezzi da lavoro rubati, con la successiva fuga e correlativo inseguimento hanno generato una grave situazione di pericolo, non solo per l'incolumità degli altri conducenti e passanti, bensì anche per quella degli agenti operanti". Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità «In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. peri.» (così Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Ornogiate, Rv. 283420). La valutazione espressa dai giudici di merito sulla offensività delle condotte supera ogni obiezione scaturente dalla circostanza che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di applicazione dell'istituto, abbia fatto riferimento, in relazione ai reato di furto aggravato, al superamento del limite edittale previsto dall'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione vigente all'atto della emanazione della sentenza. Il nuovo art. 1 ,-bis, cod. per., come iiiodificato dall'art. 1, comma l, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto--legge 31 ottobre 2022, n. 162, prevede l'applicabilità generalizzata del beneficio a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, essendo stato escluso il riferimento al limite massimo presente nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la legge citata. La natura sostanziale riconosciuta all'istituto determina la sua retroattività e la rilevabilità d'ufficio da parte di questa Corte di legittimità, come già puntualizzato in diverse pronunce emesse all'indomani della entrata in vigore della legge (cfr. Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241, così massimata:"La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comrna 1, lett. c), 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza"). Sebbene la Corte territoriale abbia incentrato il rigetto della richiesta difensiva sulla base del superamento dei !imiti edittaii previsti dall'art. 131-bis cod, pen. in allora vigenti con riferimento al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la valutazione in ordine alla gravità dei fatti espressa in motivazione rende inoperante l'applicazione dell'istituto anche a seguito della rimodulazione della norma. 5. Le doglianze riguardanti l'applicazione della ritenuta recidiva sono prive di pregio. La motivazione offerta dai giudici di merito è adegua -ra e rispettosa dei pr:ncipi stabiliti in questa sede. Nessuna violazione di legge o vizio della motivazione é individuabile nelle argomentazioni a sostegno del decisum. La puntuale analisi dei precedenti annoverati dall'imputato e della gravità dei fatti per cui si procede ha indotto la Corte di merito a ritenere che gli episodi delittuosi sub iudice siano espressione di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale [in argomento si veda Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039:"L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale)"]. Parimenti inammissibili sono le doglianze in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuant , generiche. In propositc: e sufficiente rammentare come la ratio dell'istituto non imponga ai giudice di merito di esprimere una (-) valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr., ex rnultis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 6. Dei pari inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze riguardanti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, l'asserito travisamento della prova e la carenza di motivazione della sentenza impugnata, sono del tutto sprovviste di argomentazioni a sostegno e non si confrontano con l'esauriente discorso giustificativo della sentenza. La mancanza di specificità dei motivi va valutata e ritenuta non solo in considerazione della loro genericità, intesa come indeterminatezza o astrattezza, ma anche per la mancanza di una effettiva correlazione tra le ragioni argomentative svolte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che il ricorso non può ignorare la motivazione del provvedimento impugnato che viene censurato senza cadere nel vizio di specificità, che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 dei 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 dei 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). In ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. tsi richiamano le argomentazioni svolte in precedenza (si veda paragrafo 4 della parte in diritto). 7. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i rilievi difensivi si appaiesano dei tutto generici. La decisione è assistita da conferente apparato argomentativo, nella quale è stata posta in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali anche specifici, e !a gravità dei fatti di cui si è reso responsabile. E' d'uopo rilevare, oltre a gJanto gia detto in precedenza sull'argomento, che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice (così Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). 8. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali ia declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di ari valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del cligs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Tale orientamento ha trovato recenti conferme in plurime pronunce emesse da questa Corte all'indomani della entrata in vigore della riforma [si veda in argomento Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176, così massimata:"Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022,. n. 150, non prevale sull'inamrnissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "aboliti° crirninis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.)"]. Non rileva, quindi, che in relazione al reato di furto la parte offesa non abbia inteso proporre querela. 9. Consegue alla dectaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., a! versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M. Dichiara i