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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44684/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ql-ifelarscrre [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 novembre 2022, con cui veniva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta) e in particolare alla cosca Bellocco operante sul territorio del comune di Rosarno, con il ruolo di capo e promotore, di cui al capo di imputazione provvisoria 1), nonché ai delitti fine di cui ai capi 4), 9), 22), 26), 30), 31), 33), 37), 68), 83) (usure, estorsioni e delitti in materia di stupefacenti).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che ha sottoscritto il ricorso con firma digitale.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Rileva la difesa che l'ordinanza non si è confrontata con quanto dedotto con memoria difensiva depositata per l'udienza di riesame, in cui si rilevava come con l'ordinanza genetica non fossero stati evidenziati elementi di novità rispetto ai pregressi procedimenti penali Crimine e Infinito, che avevano riguardato partecipazioni associative ascritte al ricorrente risalenti al 2006-2008.

Osserva che: - non è dimostrato l'effettivo contributo di [OSCURATO:PERSONA] al supposto sodalizio mafioso neppure provato; - il mero rituale di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non rileva, anche alla luce dell'insegnamento della recente pronuncia delle Sezioni Unite Modaffari, e non è elemento sufficiente a dimostrare il ruolo del suddetto come capo promotore del sodalizio; - tale ruolo neppure può evincersi dalle altre intercettazioni.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

Ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto del tutto irrilevante, ai fini cautelari e della rescissione del vincolo associativo, del decorso del tempo.

Osserva il difensore come il G.i.p. avesse, invero, 1 w/7 valorizzato, in contrasto con l'asserita rilevanza, i due procedimenti pregressi relativi a fatti del 2006 e del 2008.

Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale deposita una memoria nella quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale del riesame, dopo avere premesso che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato condannato per il delitto di associazione mafiosa con due diverse sentenze passate in giudicato, di cui l'ultima ne ha riconosciuto il ruolo verticistico dell'omonimo sodalizio mafioso armato dal 2005 al 9 maggio 2014, data di emissione della sentenza di primo grado, evidenzia come la cesura temporale tra i fatti oggetto dei menzionati procedimenti penali e il delitto associativo di cui al presente procedimento, frutto di un'attività investigativa iniziata soltanto il 25 settembre 2019, consente di ritenere che si tratti di fattispecie diverse e che sia infondato il rilievo difensivo sull'inesistenza di elementi di novità rispetto ai procedimenti penali denominati Crimine e Infinito.

Evidenzia, invero, detto Tribunale come gli elementi raccolti nel presente procedimento - costituiti, oltre che da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da numerose intercettazioni, anche ambientali, in particolare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sede operativa del sodalizio - consentano di ritenere integrata la gravità indiziaria circa la persistenza della partecipazione associativa qualificata, con ruolo di vertice, del ricorrente.

Questi, invero, come evidenziato dai Giudici del riesame, oltre ad essere attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione ad una serie di reati fine (non oggetto di contestazione in sede cautelare), significativa ai fini della stessa partecipazione associativa, risulta avere continuato a dirigere il sodalizio dal carcere in cui era ristretto.

Sottolineano, invero, detti Giudici, richiamando l'ordinanza genetica, che dalle numerose conversazioni intercettate emerge la prova, quantomeno a livello indiziario, che [OSCURATO:PERSONA] in carcere veniva aggiornato in tempo reale dal cognato [OSCURATO:PERSONA], presente sul territorio attraverso un cellulare ivi clandestinamente introdotto, su tutte le azioni criminali della cosca, emanando direttive vincolanti al cognato e ai sodali riuniti a casa dello stesso (a cominciare dalla risoluzione della questione dell'incendio dell'autovettura di Stilo, vissuta dal boss come attacco personale in quanto proveniente dall'interno della cosca e rivolto ad un uomo di sua fiducia), nonché sulle affiliazioni di sodali (in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]) e sulla necessità di congratularsi, come capo, con gli affiliati.

A tale riguardo l'ordinanza impugnata evidenzia come appaia di estremo rilievo la conversazione del tardo pomeriggio del 2 maggio 2020, in cui, subito dopo i festeggiamenti per le affiliazioni dei suddetti, Palaia specificava, davanti ai presenti, ai due novelli affiliati, che sino alla scarcerazione del capocosca [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA] erano sotto la sua personale responsabilità di delegato al comando della cosca Bellocco e per questa ragione dovevano comportarsi in un certo modo e riconoscergli il dovere di ubbidienza.

Aggiunge che proprio tale conversazione implicitamente definisce le gerarchie interne della cosca Bellocco e che il riferimento alla successiva scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] denota la sua preminenza criminale all'interno del sodalizio, riconoscendo Palaia il suo ruolo dì reggente e responsabile degli atti dei due nuovi affiliati fino a quando non fosse intervenuta la rimessione in libertà del cognato.

Il Tribunale del riesame ritiene, inoltre, condivisibili le conclusioni del primo Giudice in punto di esigenze cautelari, osservando che il fatto che Bellocco fosse stato già condannato per il delitto di associazione mafiosa e si trovasse ristretto in regime di alta sicurezza all'epoca dei fatti non gli impediva di porre in essere le gravi condotte per cui si procede e di dirigere la cosca, nonostante lo stato detentivo, con pieno inserimento nei canali criminali intrattenuti dalla stessa; e che ciò delinea una sua spiccata pericolosità sociale, anche per la capacità di procurarsi strumenti di comunicazione con l'esterno.

Evidenzia, detto Tribunale, come, sebbene siano trascorsi alcuni anni dall'epoca dei fatti, la valutazione della pericolosità sociale, siccome manifestata concretamente dal ricorrente, non può non tenere conto della particolare gravità delle condotte delittuose, denotanti una qualificata caratura criminale di Bellocco, e, quindi, un pericolo anche attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose.

Aggiunge, inoltre, che dalla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e dal ricorso delle contestate aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per gli ulteriori capi al ricorrente contestati derivi una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; e che non può che rilevarsi come il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. rientri tra quelli per cui l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, ove sussistano esigenze cautelari che si ritengono anch'esse presunte, salvo che siano acquisiti elementi concreti e specifici dai quali emerga la loro insussistenza.

Conclude col ritenere non solo detti elementi insussistenti, ma le modalità specifiche del fatto, la condotta tenuta dall'indagato e la sua personalità tali da rendere la misura della custodia inframuraria unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso di specie, dovendosi invero recidere ogni contatto con il contesto criminale di riferimento del ricorrente.

Con tale iter motivazionale, scevro da vizi logici e giuridici, il ricorrente dimostra di non confrontarsi, laddove insiste (primo motivo) sull'insussistenza di elementi di novità rispetto ai procedimenti penali Crimine e Infinito, sul mancato effettivo contributo di Bellocco ad un sodalizio neppure provato, sull'irrilevanza del suo coinvolgimento in riti di affiliazione, sull'inidoneità comunque delle conversazioni intercettate a dimostrare il ruolo di capo di Bellocco; ovvero laddove contesta (secondo motivo) nei termini generici di cui sopra le dettagliatissime argomentazioni in punto di esigenze cautelari.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ql-ifelarscrre [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 novembre 2022, con cui veniva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta) e in particolare alla cosca Bellocco operante sul territorio del comune di Rosarno, con il ruolo di capo e promotore, di cui al capo di imputazione provvisoria 1), nonché ai delitti fine di cui ai capi 4), 9), 22), 26), 30), 31), 33), 37), 68), 83) (usure, estorsioni e delitti in materia di stupefacenti). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che ha sottoscritto il ricorso con firma digitale. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che l'ordinanza non si è confrontata con quanto dedotto con memoria difensiva depositata per l'udienza di riesame, in cui si rilevava come con l'ordinanza genetica non fossero stati evidenziati elementi di novità rispetto ai pregressi procedimenti penali Crimine e Infinito, che avevano riguardato partecipazioni associative ascritte al ricorrente risalenti al 2006-2008. Osserva che: - non è dimostrato l'effettivo contributo di [OSCURATO:PERSONA] al supposto sodalizio mafioso neppure provato; - il mero rituale di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non rileva, anche alla luce dell'insegnamento della recente pronuncia delle Sezioni Unite Modaffari, e non è elemento sufficiente a dimostrare il ruolo del suddetto come capo promotore del sodalizio; - tale ruolo neppure può evincersi dalle altre intercettazioni. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto del tutto irrilevante, ai fini cautelari e della rescissione del vincolo associativo, del decorso del tempo. Osserva il difensore come il G.i.p. avesse, invero, 1 w/7 valorizzato, in contrasto con l'asserita rilevanza, i due procedimenti pregressi relativi a fatti del 2006 e del 2008. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale deposita una memoria nella quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame, dopo avere premesso che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato condannato per il delitto di associazione mafiosa con due diverse sentenze passate in giudicato, di cui l'ultima ne ha riconosciuto il ruolo verticistico dell'omonimo sodalizio mafioso armato dal 2005 al 9 maggio 2014, data di emissione della sentenza di primo grado, evidenzia come la cesura temporale tra i fatti oggetto dei menzionati procedimenti penali e il delitto associativo di cui al presente procedimento, frutto di un'attività investigativa iniziata soltanto il 25 settembre 2019, consente di ritenere che si tratti di fattispecie diverse e che sia infondato il rilievo difensivo sull'inesistenza di elementi di novità rispetto ai procedimenti penali denominati Crimine e Infinito. Evidenzia, invero, detto Tribunale come gli elementi raccolti nel presente procedimento - costituiti, oltre che da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da numerose intercettazioni, anche ambientali, in particolare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sede operativa del sodalizio - consentano di ritenere integrata la gravità indiziaria circa la persistenza della partecipazione associativa qualificata, con ruolo di vertice, del ricorrente. Questi, invero, come evidenziato dai Giudici del riesame, oltre ad essere attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione ad una serie di reati fine (non oggetto di contestazione in sede cautelare), significativa ai fini della stessa partecipazione associativa, risulta avere continuato a dirigere il sodalizio dal carcere in cui era ristretto. Sottolineano, invero, detti Giudici, richiamando l'ordinanza genetica, che dalle numerose conversazioni intercettate emerge la prova, quantomeno a livello indiziario, che [OSCURATO:PERSONA] in carcere veniva aggiornato in tempo reale dal cognato [OSCURATO:PERSONA], presente sul territorio attraverso un cellulare ivi clandestinamente introdotto, su tutte le azioni criminali della cosca, emanando direttive vincolanti al cognato e ai sodali riuniti a casa dello stesso (a cominciare dalla risoluzione della questione dell'incendio dell'autovettura di Stilo, vissuta dal boss come attacco personale in quanto proveniente dall'interno della cosca e rivolto ad un uomo di sua fiducia), nonché sulle affiliazioni di sodali (in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]) e sulla necessità di congratularsi, come capo, con gli affiliati. A tale riguardo l'ordinanza impugnata evidenzia come appaia di estremo rilievo la conversazione del tardo pomeriggio del 2 maggio 2020, in cui, subito dopo i festeggiamenti per le affiliazioni dei suddetti, Palaia specificava, davanti ai presenti, ai due novelli affiliati, che sino alla scarcerazione del capocosca [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA] erano sotto la sua personale responsabilità di delegato al comando della cosca Bellocco e per questa ragione dovevano comportarsi in un certo modo e riconoscergli il dovere di ubbidienza. Aggiunge che proprio tale conversazione implicitamente definisce le gerarchie interne della cosca Bellocco e che il riferimento alla successiva scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] denota la sua preminenza criminale all'interno del sodalizio, riconoscendo Palaia il suo ruolo dì reggente e responsabile degli atti dei due nuovi affiliati fino a quando non fosse intervenuta la rimessione in libertà del cognato. Il Tribunale del riesame ritiene, inoltre, condivisibili le conclusioni del primo Giudice in punto di esigenze cautelari, osservando che il fatto che Bellocco fosse stato già condannato per il delitto di associazione mafiosa e si trovasse ristretto in regime di alta sicurezza all'epoca dei fatti non gli impediva di porre in essere le gravi condotte per cui si procede e di dirigere la cosca, nonostante lo stato detentivo, con pieno inserimento nei canali criminali intrattenuti dalla stessa; e che ciò delinea una sua spiccata pericolosità sociale, anche per la capacità di procurarsi strumenti di comunicazione con l'esterno. Evidenzia, detto Tribunale, come, sebbene siano trascorsi alcuni anni dall'epoca dei fatti, la valutazione della pericolosità sociale, siccome manifestata concretamente dal ricorrente, non può non tenere conto della particolare gravità delle condotte delittuose, denotanti una qualificata caratura criminale di Bellocco, e, quindi, un pericolo anche attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose. Aggiunge, inoltre, che dalla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e dal ricorso delle contestate aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per gli ulteriori capi al ricorrente contestati derivi una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; e che non può che rilevarsi come il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. rientri tra quelli per cui l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, ove sussistano esigenze cautelari che si ritengono anch'esse presunte, salvo che siano acquisiti elementi concreti e specifici dai quali emerga la loro insussistenza. Conclude col ritenere non solo detti elementi insussistenti, ma le modalità specifiche del fatto, la condotta tenuta dall'indagato e la sua personalità tali da rendere la misura della custodia inframuraria unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso di specie, dovendosi invero recidere ogni contatto con il contesto criminale di riferimento del ricorrente. Con tale iter motivazionale, scevro da vizi logici e giuridici, il ricorrente dimostra di non confrontarsi, laddove insiste (primo motivo) sull'insussistenza di elementi di novità rispetto ai procedimenti penali Crimine e Infinito, sul mancato effettivo contributo di Bellocco ad un sodalizio neppure provato, sull'irrilevanza del suo coinvolgimento in riti di affiliazione, sull'inidoneità comunque delle conversazioni intercettate a dimostrare il ruolo di capo di Bellocco; ovvero laddove contesta (secondo motivo) nei termini generici di cui sopra le dettagliatissime argomentazioni in punto di esigenze cautelari. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 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